Di pari passo con il problema del "rumore", la sempre più diffusa meccanizzazione della produzione ha portato al moltiplicarsi delle fonti di vibrazioni e ad un aumento del numero di lavoratori esposti.
Numerosissimi sono i casi di macchine agricole (trattrici, motocoltivatori, ecc.) o attrezzature (motoseghe, decespugliatori, ecc.) ad elevata generazione di rumore, che costituiscono fonti di vibrazioni. In assenza di provvedimenti specifici e/o di cautele operative, tali vibrazioni possono essere trasmesse con intensità elevate agli addetti.
Fonte di riferimento per l'analisi del tema trattato è stato, fino all'emanazione del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza) il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 187 "Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche".
Ai fini di detti decreti si intende per:
Per entrambi i casi risultano fissati i "valori limite di esposizione" e i "valori di azione" normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore:
Fattori/sistema di riferimento | mano-braccio | corpo intero |
valore limite di esposizione giornaliero (normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore) | 5,0 m/s2 | 1,0 m/s2 |
valore d'azione giornaliero (normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore) | 2,5 m/s2 | 0,5 m/s2 |
valore limite di esposizione giornaliero (su periodi brevi) | 20,0 m/s2 | 1,5 m/s2 |
La prevenzione e la protezione dalle vibrazioni sono attività che dipendono molto dalla situazione aziendale, ad esempio in funzione dei tempi di lavoro in prossimità delle singole macchine o lavorazioni (tempi di esposizione). Ogni datore di lavoro è tenuto a valutare i tempi di esposizione alle vibrazioni possibili nella sua azienda.
Tutte le operazioni, colturali e non, che richiedono l'utilizzo di un mezzo e/o attrezzo motorizzato con emissioni di vibrazione.
Per quanto attiene ai rischi associati all'esposizione a vibrazioni, la Direttiva Macchine prescrive: "La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte". Questo criterio generale è applicabile sia nel caso di vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, che per vibrazioni trasmesse a tutto il corpo. Inoltre per le "Macchine portatili tenute o condotte a mano", la direttiva impone ai costruttori di dichiarare, tra le altre informazioni incluse nelle istruzioni per l'uso, "il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2,5 m/s2".
Si riportano di seguito le possibili conseguenze derivanti da esposizioni prolungate a livelli significativi di vibrazioni.
A. Trasmissione al sistema mano-braccio. Sono possibili effetti con aumento del rischio di insorgenza:
Recentemente è stata posta particolare attenzione ai disturbi a carico delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei tessuti molli del distretto cervico-brachiale e degli arti superiori nei lavoratori esposti a vibrazioni mano-braccio. Sulla base dei sintomi e dei segni clinici (fatica muscolare, dolore persistente, limitazione funzionale) e dei reperti elettroneuromiografici, sono stati individuati vari quadri patologici muscolo-scheletrici (sindrome cervicale, sindrome dell'apertura toracica, tendiniti, peritendiniti, tenosinoviti) e sindromi da intrappolamento dei tronchi nervosi, già precedentemente menzionate (es.: sindrome del tunnel carpale). E' stato ipotizzato che giochino un ruolo rilevante non solo il microtraumatismo vibratorio ma anche, e soprattutto, numerosi fattori ergonomici quali posture incongrue, movimenti ripetitivi, elevata forza di presa e di spinta sull'impugnatura degli utensili. E' stata rilevata con sufficiente evidenza l'associazione tra sindrome del tunnel carpale e lavoro con utensili vibranti; tale evidenza sembra insufficiente per le patologie cervico-brachiali.
Infine, i risultati di alcuni studi epidemiologici indicano che l'esposizione occupazionale a vibrazioni mano-braccio può determinare un incremento del rischio di ipoacusia da trauma acustico cronico e l'insorgenza di disturbi a carico del sistema nervoso centrale.
B. Esposizioni prolungate trasmesse al corpo intero. Possono provocare:
Per l'effettuazione della "valutazione del rischio vibrazioni", l'art. 202 del D. Lgs. 81/2008 indica nell'allegato XXXV, parte A, le disposizioni pertinenti per valutare l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio; analoga indicazione per quanto attiene all'allegato XXXV, parte B, orientato però alla determinazione delle vibrazioni trasmesse al corpo intero.
I valori di vibrazione dichiarati dalla casa costruttrice in conformità alla Direttiva Macchine possono essere utili termini di riferimento per comprendere il "livello-base" di esposizione. Tali valori potrebbero, infatti, sottovalutare la gravosità di determinati lavori, condotti non sempre in condizioni simili a quelli delle prove standard di riferimento.
Si può ottenere una valutazione più affidabile del livello di esposizione facendo ricorso alle conoscenze acquisite grazie ad esposizioni il più possibile paragonabili a quelle ricercate, ovvero uguali per modello del mezzo/attrezzatura e per lavorazione svolta.
Così come esistono strumenti che indirizzano verso una corretta applicazione delle modalità di rilevazione ed elaborazione dei dati (vedi: "linee guida per la valutazione del rischio da vibra-zioni negli ambienti di lavoro" redatte dall'ISPESL - accessibili all'indirizzo Internet (http://www.ispesl.it/linee_guida/fattore_di_rischio/lineeguidavibrazioni.pdf), sono pure dispo-nibili (alcuni accessibili solo a pagamento) diversi database che permettono di identificare, per confronto, le emissioni vibranti da macchinari e da utensili particolarmente vibranti; anche in questo caso si può fare riferimento alla Banca dati consultabile presso il sito ISPESL.
(Sempre sul sito ISPESL, sono disponibili le "Prime indicazioni applicative sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro", che recepiscono le indicazioni del D.Lgs 81/2008).
Se infine la misurazione per il macchinario/l'attrezzo/l'utensile in questione non è disponibile, un valore di largo indirizzo (ordine di grandezza, non di più) potrebbe - pur nella consapevolezza di rischiare di attribuire un dato significativamente diverso da quello cercato - essere estrapolato dai valori massimi relativi ad un macchinario simile.
E' chiaro che solo le misurazioni effettuate presso la postazione di lavoro consentono una definizione accurata del livello di vibrazioni generato da un macchinario o da un utensile.
Può essere consigliabile l'intervento di uno specialista di igiene professionale per valutare l'esposizione, diagnosticare il rischio e raccomandare soluzioni per la prevenzione.
Il rischio dipende dalle intensità di vibrazioni e dal tempo di esposizione.
Il rischio di contrarre la sindrome da vibrazioni deve essere valutato sulla base di un livello di esposizione equivalente a 8 ore, ovvero il livello continuativo che genererebbe in 8 ore la stessa energia di vibrazione dell'effettiva esposizione.
Si noti che, nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero, come normalmente accade nel settore agricolo e similarmente al caso del fattore "rumore", il termine da assumere per il confronto con i limiti tabellati dalla norma dovrà essere il "livello giornaliero massimo ricorrente" (comma 2, art. 201 del D.Lgs 81/2008).
Adozione di dispositivi antivibranti e formazione dell'operatore.
Guanti di protezione obbligatoria | Seguire istruzioni dal manuale |
D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 | Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Titolo VIII, Capo I e Capo III) & Allegato XXXV. |
D.P.R. 303/56 | Igiene del lavoro. (abrogato, eccetto art. 64 ) |
Direttiva 2002/44/CE | Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni). |
UNI 9513 del 31/12/1989 | Vibrazioni e urti. Vocabolario. |
UNI ISO 5805 (2004) | Vibrazioni meccaniche ed urti - Esposizione dell'individuo - Vocabolario |
UNI 10786 (1999) | Vibrazioni meccaniche - Prove su macchine fisse per determinare le emissioni delle vibrazioni trasmesse al corpo interno. |
UNI EN ISO 8041 (2005) | Risposta degli individui alle vibrazioni - Strumenti di misurazione |
UNI 10570 (1997) | Prodotti per l'isolamento delle vibrazioni. Determinazione delle caratteristiche meccaniche di materassini e piastre |
UNI TR 11159 (2005) | Vibrazioni meccaniche - Guida agli effetti nocivi delle vibrazioni sul corpo umano |
UNI/TR 11232-1 (2007) | Vibrazioni mano-braccio - Linee guida per la riduzione del rischio da vibrazioni - Parte 1: Metodi tecnici progettuali per la progettazione delle macchine |
UNI/TR 11232-2 (2007) | Vibrazioni mano-braccio - Linee guida per la riduzione del rischio da vibrazioni - Parte 2: Misure di prevenzione sul posto di lavoro |
UNI ISO 8727 (1999) | Vibrazioni meccaniche ed urti - Esposizione dell'uomo - Sistemi di coordinate biodinamiche. |
ISO 2631-1 (2008) | Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero - Parte 1: Requisiti generali |
UNI EN ISO 8662-6 (1997) | Macchine utensili portatili. Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura. Trapani a percussione. |
UNI EN ISO 8662-7 (1999) | Macchine utensili portatili. Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura. Chiavi, cacciaviti ed avvitatori a percussione, ad impulso o a cricchetto. |
UNI EN ISO 8662-8 (1999) | Macchine utensili portatili. Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura. Lucidatrici e levigatrici rotative, orbitali e rotorbitali. |
UNI EN ISO 8662-9 (1998) | Macchine utensili portatili. Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura. Pestelli. |
UNI EN ISO 8662-10 (2000) | Macchine utensili portatili. Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura. Roditrici e cesoie. |
UNI EN ISO 8662-12 (1999) | Macchine utensili portatili. Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura. Seghetti e limatrici alternativi e seghetti rotativi od oscillanti. |
UNI EN ISO 11681-1 (2012) | Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per motoseghe a catena portatili - Parte 1: Motoseghe a catena per lavori forestali |
UNI EN ISO 11681-2 (2012) | Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per motoseghe a catena portatili - Parte 2: Motoseghe a catena per potatura |
UNI EN ISO 11850 (2012) | Macchine forestali - Requisiti di sicurezza generali |
UNI EN ISO 11806-1 (2012) | Macchine agricole e forestali - Requisiti di sicurezza e prove per decespugliatori e tagliaerba a motore portatili manualmente - Parte 1: Macchine equipaggiate di un motore a combustione interna integrato |
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UNI 10786 (1999) | Prove su macchine fisse per determinare le emissioni delle vibrazioni trasmesse al corpo intero. |
UNI EN ISO 20643:2008 | Vibrazioni meccaniche - Macchine portatili e condotte a mano - Principi per la valutazione della emissione di vibrazioni |
UNI EN 28662-1 (1993) | Macchine utensili portatili. Misura delle vibrazioni sull'impugnatura. Generalità. |
UNI EN ISO 8662-4 (1997) | Macchine utensili portatili. Misurazione delle vibrazioni sull'impugnatura. Smerigliatrici. |