Si tratta di punti e di zone specifiche di transito, non destinati a contenere veri e propri posti di lavoro se non temporaneamente,
ubicati all’interno della azienda ovvero dell'unità produttiva.
L'azienda dovrebbe possedere spazi sufficienti per poter svolgere con sicurezza ed in
maniera adeguata tutte le operazioni in cui è necessario il transito negli
accessi, nei percorsi e nelle vie interne ed esterne all'azienda. Sia l'agricoltore che si appresta a svolgere la sua operazione, sia il soggetto
esterno (contoterzista, cliente, visitatore occasionale) devono essere tutelati dai rischi connessi.
Tale circostanza assume ancor maggiore rilievo tenendo conto del fatto che il D.Lgs 81/2008 ha riconosciuto che anche i campi, i
terreni agricoli e i boschi delle aziende agricole devono, d'ora in poi, essere
ricompresi nella categoria dei luoghi di lavoro, dedicando ad essi una parte specifica del suddetto Decreto (punto 7 dell’Allegato IV).
Attività collegate:
- Movimentazione di mezzi ed attrezzature agricole
- Gestione delle situazioni di emergenza.
- impigliamento a cose e a terzi
- urti a cose e a persone
- cadute/scivolamento/inciampo dell'operatore
- ribaltamento di mezzi
- rovesciamento di materiali dall'alto.
Indicazioni di carattere generale
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a
regolare manutenzione tecnica e i difetti che possano pregiudicare la sicurezza
e la salute dei lavoratori devono essere eliminati più ripidamente possibile
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a
regolare pulitura, per assicurare condizioni igieniche adeguate
- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o
all’eliminazione dei pericoli, devono essere sottoposti a regolare manutenzione
e al controllo del loro funzionamento
- i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati a passaggio non
devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere tali da rendere
sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto
- le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono ad uscite o ad
uscite di emergenza e le uscite di emergenza devono essere: o sgombre allo scopo
di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza o illuminate sia di giorno che
di sera per favorire l'esodo in caso di pericolo o dimensionate in modo da
consentire il corretto deflusso delle persone e facilitare l'accesso dei servizi
di pronto intervento
- ove necessario devono essere collocati idonei cartelli indicatori (vedi:
"Segnaletica": "c) Cartelli di prescrizione").
Indicazioni di carattere specifico
Accesso all'azienda
- la zona di accesso deve essere segnalata in modo chiaro e visibile
- è opportuno che la zona di accesso sia di larghezza pari ad almeno 5
metri, per consentire il flusso in entrambe le direzioni dei mezzi agricoli
- la visibilità in entrambi i sensi di marcia (ingresso/uscita) deve essere
almeno sufficiente; in casi di necessità si utilizzeranno segnaletica e/o
specchi adeguatamente collocati
- eventuali cancelli ad apertura automatica saranno dotati di appositi
sistemi di blocco in caso di interferenza (es.: fotocellule).
Viabilità interna
- la corte deve avere dimensioni tali da rendere possibili inversioni di
marcia con trattrice e traino
- è opportuno che le vie di transito siano larghe almeno 5 m, per consentire
il flusso in entrambe le direzioni dei mezzi agricoli; le vie devono garantire
il transito dei pedoni in sicurezza
- devono essere segnalate in modo vistoso le sporgenze dall'alto sulle vie
di transito
- i cavi aerei devono essere posti ad un'altezza pari ad almeno 4,5 m o comunque a
un'altezza che non interferisca con i mezzi in transito
- ai lati dei portoni devono essere presenti i paracarri di protezione
- le superfici di transito devono mantenere ovunque una pendenza inferiore
al 15%
- le superfici di transito devono permettere un facile allontanamento
dell'acqua piovana
- devono essere assenti avvallamenti, buche
- le fosse di carico, le vasche, i pozzi, ecc., devono essere dotati di
parapetti o solide coperture
- eventuali laghetti, canali di drenaggio, ecc., devono essere segnalati in
maniera opportuna, ed eventualmente recintati.
Porte e portoni
- devono essere di dimensioni tali da consentire l'agevole passaggio dei mezzi
- devono consentire l'agevole passaggio delle persone
- in locali in cui si svolgono lavorazioni senza pericoli di esplosione e
senza specifici rischi di incendio (trattando il settore agricolo, si
considerano i casi con < 50 addetti):
- fino a 25 lavoratori, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza
minima di m 0,80
- tra 26 e 50 lavoratori, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo
- in locali in cui si svolgono lavorazioni con pericoli di esplosione o con
specifici rischi di incendio:
- almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed
avere larghezza minima di m 1,20
- le porte e i portoni girevoli devono essere dotati di ganci (o fermi)
contro le chiusure accidentali
- le porte e i portoni scorrevoli devono essere dotati di dispositivi contro
lo sviamento delle guide e di arresti verticali
- le porte e i portoni basculanti devono essere dotati di chiavistello, di
dispositivi di fissaggio in posizione aperta e devono avere la corsia dei
contrappesi rivestita fino a h=2,5 m
- le porte e i portoni collocati lungo le vie di emergenza devono poter
essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale e/o essere
provviste di dispositivo di apertura a spinta (maniglione antipanico), e
contrassegnate con segnaletica durevole.
Passaggi
- le vie di emergenza devono essere in numero idoneo e segnalate in modo
evidente
- tutti i passaggi devono essere studiati correttamente al fine di
consentire un rapido deflusso delle persone; la loro larghezza deve essere
conforme alle indicazioni delle norme antincendio
- l'altezza delle vie di uscita deve essere almeno pari a 2 m
- le vie di uscita non devono essere occupate da materiali e i materiali
accatastati (esempio scaffalature) non devono interferire, né essere a rischio
di caduta dall'alto
- le vie di uscita devono essere opportunamente segnalate ed illuminate
- il verso di apertura delle porte deve essere rivolto all'uscita (salvo
motivi specifici)
- è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche
a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
Scale fisse a gradini
- devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi
massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza
- se la rampa di scale è delimitata da due pareti, deve essere dotata di
almeno un corrimano
- le scale e le passerelle di accesso alle piattaforme sopraelevate dei posti di
lavoro e di manovra di forni di qualsiasi genere, devono essere costruite con
materiali incombustibili
- sui lati aperti, le scale e gli eventuali pianerottoli devono possedere un
parapetto normale o altra difesa equivalente
- i gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e
larghezza adeguata alle esigenze del transito.
Scale fisse a pioli
E’ necessario che le scale abbiano le seguenti caratteristiche generali:
- devono essere costruite con materiali adatti
- non devono presentare segni di deterioramento; anche le saldature e gli incastri devono essere integri
- al momento dell'utilizzo, tutti gli elementi (pioli, montanti,
piattaforma, dispositivi di blocco, ecc.) non devono essere danneggiati e devono
risultare esenti da ammaccature, fessurazioni, piegature, ecc.
- i pioli devono essere puliti, asciutti ed esenti da oli, da grassi e da vernici fresche
- la distanza tra i pioli e la parete cui è fissata la scala non deve essere inferiore a 15 cm
- le scale a pioli di altezza > 5 metri, fissate su pareti o incastellature
verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, a partire da 2,5 m
devono essere dotate di gabbia di protezione avente maglie o aperture di
ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno;
in luogo della gabbia, qualora ingombrante, dovranno essere adottate altre
misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto
superiore ad un metro- la distanza massima tra i pioli e la parete opposta della
gabbia deve essere inferiore a 60 cm.
Scale semplici portatili/trasportabili, utilizzate in appoggio
- devono essere dotate di appoggi antislittamento (piedini di gomma o di
plastica)
- ove agganciabili all'estremità superiore, i ganci di tenuta devono
risultare ben fissati
- qualora usata come accesso, è opportuno che la scala in appoggio sporga
per almeno 1 metro oltre il livello di accesso; in alternativa devono essere
utilizzati sistemi di presa sicura (es.: ganci)
- la distanza corretta tra i pioli dovrà essere di 24-28 cm
- i pioli devono essere bene incastrati sui montanti
- devono essere sempre gestite con un'inclinazione attorno al 70% rispetto
al piano d'appoggio e mai utilizzate come passerelle orizzontali
- all'atto dell'acquisto, devono essere sempre dotate di foglio (o libretto)
illustrativo del corretto impiego, con le indicazioni per una corretta
manutenzione e conservazione, la dichiarazione
tipologie di scale (fonte: AUSL Pavia - Regione Lombardia)
- devono essere adeguatamente segnalati eventuali ostacoli fissi o mobili,
costituenti pericolo e che non si riescono completamente ad eliminare dalle zone
di transito
- attivare sempre i dispositivi di illuminazione
- non lasciare residui di prodotti (in particolare oleosi) lungo le aree di transito
- non ingombrare i passaggi con materiali che ostacolano la normale circolazione
- presidiare la zona di viabilità dalla eventuale presenza di animali o persone,
soprattutto in fase di retromarcia
- effettuare periodiche verifiche sulle condizioni di agibilità dei percorsi
- in condizioni atmosferiche avverse (pioggia, neve, vento forte, ecc.), occorre
impedire l'utilizzo delle scale a pioli esterne
- utilizzare scale portatili solo se si dispone di un supporto stabile,
resistente, immobile e di dimensioni adeguate, così da garantire la posizione
orizzontale dei pioli/dei gradini
- movimentare le scale portatili con attenzione, per evitare urti, schiacciamento
delle mani
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
In casi di percorrenza di locali umidi e scivolosi:
|
Calzatura antiscivolo |
D. Lgs. del 9/04/2008, n. 81 |
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articoli dal 62 al 67 (Titolo II), Capo II (Titolo IV); art. 113; Allegato IV. |
DPR 1° agosto 2011, n. 151 |
Regolamento recante sempli?cazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. (All. I, punto 66) |
D.M. 23/03/2000 |
Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e
sistemi di sicurezza relative alla costruzione ed impiego di scale portatili. |
D.M. 10/3/98 |
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. |
D.Lgs. 08/03/2006, n. 139 |
Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (art. 15) |
UNI EN 131 (parte 1^ e parte 2^) |
Dimensioni funzionali, requisiti tecnici di sicurezza relativi ai materiali utilizzati, le caratteristiche generali di progettazione e i requisiti e metodi di prova per le scale portatili. |
UNI EN ISO 14122-1 |
Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al macchinario - Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due livelli |
UNI EN ISO 14122-2 |
Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti al
macchinario - Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio |
UNI EN ISO 14122-3 |
Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti
al macchinario - Scale, scale a castello e parapetti |
UNI EN ISO 14122-4 |
Sicurezza del macchinario - Mezzi di accesso permanenti
al macchinario - Parte 4: Scale fisse |
UNI EN 353.1 |
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute
dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di
ancoraggio rigida |
UNI EN 353.2 |
Dispositivi di protezione individuale contro le cadute
dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di
ancoraggio flessibile |
Normativa locale vigente |