DESCRIZIONE GENERALE


Fig. 1 - piattaforma semovente per la raccolta della frutta

Le piattaforme semoventi per la raccolta della frutta - d'ora in poi chiamate "PSRF" - sono macchine impiegate per accogliere sulle proprie piattaforme, a volte elevabili, gli operatori addetti alla raccolta e cernita della frutta e alla potatura delle piante.

Queste macchine possono essere di tipo trainato dalle trattrici semoventi; quest'ultima tipologia è sicuramente la più diffusa.

Le PSRF sono state assoggettate nel tempo a svariati provvedimenti disciplinari per le caratteristiche intrinseche della macchina e per le condizioni di rischio che si verificano, portando a bordo operatori che si trovano ad agire su pedane elevabili in movimento.

Purtroppo sono state spesso equiparate ai ponteggi mobili utilizzati in edilizia, che presentano in realtà problematiche assai diverse.

Le PSRF commercializzate prima del 21 settembre 1996 (data di entrata in vigore in Italia della prima Direttiva Macchine: D.P.R. 459/96) erano sottoposte: alla normativa generale di prevenzione degli infortuni di cui al D.P.R. 547/55, al D.M. 04/03/82 del Ministero del Lavoro relativo al riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati, che stabilisce le norme di natura tecnica relative alle piattaforme a più piani di lavoro e le modalità esecutive sia del collaudo sia delle verifiche funzionali periodiche sul loro stato di funzionalità e manutenzione; alla circolare esplicativa sempre del Ministero del Lavoro n. 30/82 del 21/06/82; alla circolare del Ministero del Lavoro 22154/OM-6 dell'11/07/88 che dà la possibilità di eliminare le condizioni che determinano la necessità di collaudo delle piattaforme elevabili rendendole non più sviluppabili, attraverso l'installazione di idonei dispositivi di blocco del cinematismo; alla lettera circolare 9 ottobre 1992 del Ministero del Lavoro concernente alcuni chiarimenti tecnici per le macchine raccoglifrutta.

Le PSRF messe in servizio prima del 21/09/96 erano soggette a verifica e prova statica e dinamica, immatricolazione e rilascio del libretto per annotazione verifiche periodiche con numero matricola che identifica la macchina; quelle messe in servizio dopo quella data, marcate CE, seguendo i disposti della Direttiva Macchine non necessitano di tali procedure (se il piano di calpestio risulta inferiore a 3 m), tuttavia deve essere fatta una comunicazione di messa in servizio della macchina per codificare la macchia in apposito data base ed ottenere il numero matricola per effettuare la prima verifica periodica e le verifiche periodiche successive alla prima a cadenza biennale, che continuano ad essere obbligatorie anche per le macchine CE.

Dal 24 maggio 2012 per effetto del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, i criteri relativi all'effettuazione delle verifiche periodiche (messa in servizio, prima verifica e successive alla prima), nonché i soggetti pubblici o privati, preposti per tali verifiche sono cambiati.

Le domande di richiesta di messa in servizio, del numero matricola, della richiesta di prima verifica periodica, delle richieste successive alla prima verifica vanno effettuate con impiego di apposita modulistica agli organi competenti a seconda delle casistiche che vanno valutate caso per caso. (Vedi indicazioni tecniche comuni)

La competenza passa:

  • all'INAIL, uffici competenti per territorio addetti alla ricezione delle Denunce messa in servizio ed Immatricolazione e richieste di prima verifica periodica, istituzione banca dati.
  • all'AUSL competente per territorio, Unità Operativa, addetti alle verifiche periodiche successive alla prima verifica e alla messa in servizio.
  • soggetti privati abilitati autorizzati alle verifiche periodiche successive alla prima verifica, operanti sul territorio nazionale, iscritti in un apposito elenco pubblicato ed aggiornato nel sito web dell'INAIL sez. verifiche periodiche.

I risultati delle verifiche devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste siano utilizzate.

Si rammenta che le verifiche periodiche previste, con l'entrata in vigore del Testo Unico sulla sicurezza luoghi di lavoro D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii. per effetto dell'art.21 sono obbligatorie anche per i lavoratori autonomi e collaboratori famigliari, anche se non assumono dipendenti.

Vista la complessità della macchina e la necessità di poter disporre di una norma tecnica tipo "C", sono stati avviati i lavori per la redazione di una norma EN; allo stato attuale il documento di lavoro è nella fase di discussione tra i vari gruppi di lavoro per la definizione di un progetto di Norma (prEN).

 

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RISCHI

  • caduta dall'alto - deriva dall'esigenza, durante l'operazione di raccolta dei frutti, di protendere il corpo verso l'esterno e dalle variazioni di assetto del carro nelle fasi di spostamento
  • scivolamento durante le fasi di accesso alle postazioni - le cadute nelle fasi di salita e di discesa dalla macchina sono piuttosto ricorrenti e possono determinare infortuni con lesioni di vario genere. Se si considera che il posto di guida e di lavoro, comprese le scale e i piani di accessi, si possono trovare ad altezze spesso superiori ad 1,5 m, escludendo le cause soggettive dovute alla perdita di equilibrio per malore, si può comprendere come la presenza di polvere, gasolio, grasso, olio, residui colturali nelle zone di calpestio possano essere una delle cause principali di scivolamento e di caduta. Il rischio di caduta è legato anche alla difficoltà di accesso al posto di guida e di lavoro legata alla mancanza di:
    1. punti di appoggio adeguati per i piedi
    2. corrimano e/o maniglie o appigli simili per le mani
  • schiacciamento degli operatori - sussiste il pericolo di schiacciamento tra le leve di azionamento (zone di raggiungibilità per le mani) ed i bordi della macchina, dei lavoratori che si trovano al di sotto della pedana elevabile e degli arti superiori nei cinematismi a pantografo durante la discesa e la salita delle piattaforme
  • investimento per errori di manovra o per avviamento incontrollato del carro - Esiste il rischio di azionamenti accidentali delle leve di comando dei movimenti di traslazione del carro o di salita/discesa della piattaforma elevabile e dei pedali per l'estrazione/rientro delle piattaforme laterali
  • schiacciamento per rovesciamento carico dalle forche, dalle rulliere di sollevamento
  • ribaltamento, perdita di stabilità - dovuti per azionamento accidentale delle leve quando la macchina è dotata di muletto o di piattaforma elevabile
  • contatto rami contro occhi
  • contatto con elementi mobili
  • patologie da posture incongrue
  • intossicazioni per contatto con agenti chimici
  • movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetitivi
  • rumore e vibrazioni
  • ustioni
  • esposizione a gas di scarico
  • rischi collegati all’uso di forbici pneumatiche/meccaniche, motoseghe

 

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INDICAZIONI TECNICHE

Identificazione della macchina

Le macchine devono essere sempre identificabili (fig. 2) per cui è necessaria la presenza di una targhetta di identificazione che riporti il nome del costruttore, il modello e le caratteristiche principali, nel caso di macchine commercializzate per la prima volta dopo la data del 21 settembre 1996, la targhetta deve riportare la marcatura CE e tutte le informazioni a corredo.

Inoltre, la macchina deve essere dotata del "Manuale d'uso e manutenzione" e di appropriate decalcomanie di sicurezza (pittogrammi). (vedi: INFORMAZIONI UTILI - RIFERIMENTI NORMATIVI - "DIRETTIVA MACCHINE")


Fig. 2 - targhetta di identificazione: nome e indirizzo del costruttore, anno di costruzione, modello e matricola

 

1. Trasmissione del moto - Presa di potenza - Albero cardanico (vedi "Indicazioni tecniche comuni")

 

2. Organi di trasmissione del moto ed organi di lavoro in movimento (vedi anche "Indicazioni tecniche comuni")

 

Le cinghie di trasmissione (fig. 3) del compressore pneumatico devono essere protette contro il contatto accidentale e devono essere dotate di griglie o di ripari fissi o mobili così come la ventola di raffreddamento e le cinghie di azionamento della ventola stessa e del generatore di corrente.


Fig. 3 - cinghie e pulegge non protette

Nel caso di sistema di avviamento a strappo con fune persa, il volano deve avere un riparo mobile da poterla richiudere una volta effettuata l'accensione.

Le catene delle forche devono essere dotate di dispositivo contro il pericolo di fuoriuscita delle rispettive ruote dentate.

Organi mobili

Particolare attenzione va prestata al sistema di sollevamento della piattaforma in quanto il meccanismo può dare origine a schiacciamenti e a cesoiamenti.

I cinematismi a pantografo devono avere protezioni idonee in corrispondenza degli elementi laterali articolati di sostegno della piattaforma elevabile; tali protezioni devono essere realizzate con materiale che offrano garanzie di resistenza e di durata (fig. 4).


Fig. 4 - protezione con teli avvolgibili dei cinematismi a pantografo

Elevazione e discesa delle pedane

Deve essere presente un dispositivo per l'arresto di emergenza in grado di interrompere il moto della piattaforma mobile. Esso è costituito da comando a pulsante a fungo rosso che comanda, in alcuni casi, le valvole di blocco, installate sul cilindro idraulico o su tubatura rigida collegata direttamente all'attacco di entrata dell'olio del cilindro stesso. Il cilindro è in grado di bloccare la discesa oppure è costituito dalle semplici leve del distributore che in caso di rilascio ritornano in posizione neutra bloccando il passaggio dell'olio e la discesa della piattaforma.


Fig. 5 - piattaforma mobile ad elevazione idraulica

Sulla macchina ad elevazione idraulica (fig. 5) devono essere presenti:

  • dispositivi che impediscano l'innalzamento o la discesa della pedana idraulica se inserita la marcia veloce e, viceversa, che non consentano l'inserimento della marcia veloce se la pedana è alzata
  • dispositivi di sicurezza quali ad esempio elementi sensibili di controllo del movimento di discesa della piattaforma mobile (figg. 6 e 7), atti ad impedire eventuali pericoli di schiacciamento in relazione all'accessibilità casuale - o motivata da ragioni di lavoro - nelle zone sottostanti la piattaforma stessa.
     
Fig. 6 - griglia che consente, mediante l'attivazione
di un interruttore elettrico, il blocco della discesa della piattaforma
      Fig. 7 - elemento calpestabile con sistema elettro-idraulico in grado di attivare la frenata della piattaforma

I cilindri idraulici devono essere provvisti di valvola per il controllo della discesa della piattaforma in caso di rottura del tubo di mandata olio. La valvola deve essere installata direttamente alla base dei cilindri idraulici o su tubazioni rigide (figg. 8 e 9).

     
Fig. 8 - valvole di blocco sui cilindri idraulici che alzano
la piattaforma
      Fig. 9 - valvola di blocco collegata a tubazioni rigide

 

TRASLAZIONE LATERALE DELLE PEDANE

I pedali che azionano la traslazione laterale delle pedane devono essere adeguatamente protetti (figg. 10 e 11).

L'azionamento accidentale, in caso di condizioni precarie di stabilità, comporterebbe l'immediata traslazione verso l'esterno della pedana, con conseguente rischio di ribaltamento del carro.

     
Fig. 10 - pedale per traslazione laterale della
pedana non protetto
      Fig. 11 - pedale per traslazione laterale della
pedana protetto dall'azionamento accidentale
     
Fig. 12 - le pedane traslabili lateralmente
devono avere un dispositivo di blocco fine corsa
      Fig. 13 - deve essere segnalata la traslabilità
delle pedane mediante apposita segnaletica a strisce oblique gialle e nere

Sistema di scaricamento dei cassoni

Nel caso di piattaforme mobili dotate di moto di traslazione verticale e contemporaneamente orizzontale, è necessaria la realizzazione di una soluzione di continuità di opportuna ampiezza tra elementi fissi e mobili dei rulli, per evitare schiacciamento e/o cesoiamento da scorrimento dei cassoni sui rulli.

     
Fig. 14 - blocco rulliere       Fig. 15 - elevatore adibito al solo carico e scarico dei bins

Allorché la piattaforma sia dotata di solo moto di traslazione verticale, in corrispondenza dei tratti combacianti la via a rulli è indicata l'adozione di elementi incernierati (fig. 14).

Non deve esserci possibilità di cesoiamento o impigliamento tra gli elementi mobili e fissi del sistema di scarico dei cassoni di prodotto disponendo ad opportuna distanza i due elementi di scarico.

Gli elementi di scarico a rulli fissi e mobili possono essere incernierati unicamente nel caso in cui vi sia il solo moto di traslazione orizzontale della pedana.

Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone (es.: muletto - fig. 15), una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.

 

3. Sistemi di comando (vedi anche "Indicazioni tecniche comuni")

VISIBILITA'

La posizione del posto dell'operatore deve assicurare una visibilità sufficiente sulla zona di lavoro della macchina per consentire di guidarla in sicurezza.

In alternativa devono essere forniti dei mezzi di assistenza quali per esempio specchi retrovisori, dispositivi ad ultrasuoni, videocamere per rimediare ad un'insufficiente visibilità diretta.

AVVIAMENTO E ARRESTO DEL MOTORE

Quando è utilizzato un dispositivo di avviamento elettrico, deve essere evitato un azionamento non autorizzato del dispositivo di avviamento con uno dei seguenti metodi:

  • un interruttore di avviamento o una chiave di accensione
  • una cabina che può essere chiusa
  • una copertura per l'interruttore di accensione o di avviamento che può essere chiusa
  • un interruttore di accensione o di avviamento di sicurezza - un interruttore per disinserire la batteria che può essere chiuso

L'organo di avviamento della macchina deve essere posizionato presso il posto di guida. La chiave deve essere del tipo estraibile e, se utilizzata per l'accensione del motore a ciclo diesel, nella posizione di "off " deve provocare l'arresto (fig. 16).

Non sono considerati ammissibili dispositivi di comando e di avviamento del moto del carro azionabili da terra, ad esclusione dell'eventuale pulsante di arresto di emergenza.

Al momento dell'avviamento deve essere prodotto un segnale acustico di avviso.

Non deve essere possibile accendere il motore se la marcia di avanzamento risulta inserita.


Fig. 16 - avviamento a chiave

I comandi di sollevamento e di abbassamento della piattaforma devono essere di tipo ad azione mantenuta e protetti dagli azionamenti involontari, così come i comandi di apertura e chiusura delle piattaforme estensibili.

Comandi manuali - Avviamento accidentale della macchina

Nel caso di avanzamento idrostatico della macchina, il comando di avanzamento deve essere di tipo ad "azione mantenuta", deve essere vicino al posto di guida e, in posizione di marcia, deve disabilitare il comando di avviamento del motore. Durante l'avanzamento lento il comando può essere di tipo non ad "azione mantenuta" purché la macchina sia dotata di un sistema di guida automatico.

Le leve dei distributori idraulici della macchina devono essere del tipo "a uomo presente" e quelle azionanti il sollevamento delle pedane, se presenti in forma sdoppiata sulla piattaforma e a terra, non devono consentire il loro utilizzo contemporaneamente.

Tutte le leve di comando dei movimenti di traslazione del carro o di salita/discesa della piattaforma elevabile, devono essere protette contro il rischio di azionamenti accidentali, ovvero dotate di accorgimenti atti a conseguire il medesimo scopo. (figg. 17 e 18)

     
Fig. 17 - dispositivo di protezione alle leve di comando       Fig. 18 - protezione contro l'azionamento accidentale delle leve e comando di avanzamento ad azione mantenuta

La macchina deve essere dotata di dispositivo acustico di segnale di avviamento del motore.

Deve essere presente un dispositivo che impedisca l'avviamento accidentale del carro quando la marcia è inserita, per evitare la partenza incontrollata del carro.

 

4. Blocco degli elementi di trasmissione (vedi anche "Indicazioni tecniche comuni")

L'arresto del motore deve essere ottenuto per mezzo di un dispositivo (figg. 19 e 20) costruito in maniera tale che:

  • l'arresto del motore non richieda un'azione manuale mantenuta
  • il motore non possa essere riavviato quando il dispositivo è nella posizione di "off" o "stop", a meno che il dispositivo non sia stato ripristinato.
     
Fig. 19 - il comando di arresto deve essere effettuato
sul neutro dell'impianto elettrico
      Fig. 20 - pulsante a fungo rosso di arresto del motore che non richiede una azione manuale sostenuta

Il dispositivo di arresto di emergenza (pulsante a fungo, cavi, fune tesa, costola sensibile, ecc.) deve essere attivabile da almeno due posizioni, una raggiungibile dal posto di guida e l'atra dalla parte opposta rispetto al posto di guida e facilmente raggiungibile dagli operatori nella fase di lavoro.

 

5. Impianti e collegamenti idraulici (vedi anche "Indicazioni tecniche comuni")

I componenti idraulici, quali tubi e raccordi in pressione devono essere costruiti e collocati in modo che, in caso di perdite di liquidi o di rotture di elementi dell'impianto, non derivi alcun danno all'operatore (fig. 21), (ad esempio dotando i tubi di guaina antiscoppio).

     
Fig. 21 - componenti idraulici       Fig. 22 - serbatoio del carburante con valvola di sicurezza

I serbatoi del carburante e dell'olio idraulico devono:

  • poter sopportare una sovrapressione di 0,3 bar
  • essere dotati di tappo con valvola di sicurezza (fig. 22)
  • essere facilmente raggiungibili da terra o dalla piattaforma di lavoro.

 

6. Equipaggiamenti elettrici (vedi anche "Indicazioni tecniche comuni")

Equipaggiamento elettrico

I cavi elettrici devono essere protetti nel caso in cui possano venire a contatto con superfici metalliche potenzialmente abrasive e devono resistere ai contatti con il lubrificante o il carburante, o essere protetti contro queste sostanze.

I cavi devono essere posizionati in maniera tale che nessuna loro porzione sia in contatto con il sistema di scarico, le parti mobili o gli spigoli vivi (fig. 23).

La batteria deve essere bloccata per rimanere in posizione anche se la macchina si ribalta (fig. 24).

     
Fig. 23 - cavi elettrici correttamente fissati e protetti       Fig. 24 - batteria bloccata

Nel caso la batteria sia ubicata a più di 1500 mm da terra, la macchina deve essere dotata di una piattaforma o di una scala portatile.

I morsetti della batteria non collegati a massa devono essere protetti contro i cortocircuiti accidentali

Deve essere possibile isolare elettricamente la batteria mediante:

  • un interruttore tra la massa e la batteria, che può essere accessibile da terra o dalla piattaforma
  • una connessione tra la massa e la batteria che possa essere smontata senza l'ausilio di utensili.

 

7. Dispositivi di protezione in caso di ribaltamento e sistemi di trattenuta (vedi anche "Indicazioni tecniche comuni")

DISPOSITIVO ANTIRIBALTAMENTO

Come tutte le macchine aventi operatori a bordo che possono ribaltarsi per più di un quarto di giro, si prevede che esse siano dotate di una struttura di protezione in caso di ribaltamento e i conseguenti sistemi di ritenzione per gli operatori.

Tali strutture non sono obbligatorie se la macchina è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Nel caso della PSRF si deve ritenere che la presenza del dispositivo di rilevazione dell'inclinazione sia sufficiente per prevenire i rischi di ribaltamento.

     
Fig. 25 - spia segnale inclinazione
eccessiva
      Fig. 26 - dispositivo di rilevamento inclinazione

Le PSRF devono essere dotate di dispositivi automatici (a pendolo) di rilevazione di inclinazione su tutti i lati della macchina, in grado di azionare apposite segnalazioni acustiche e luminose (figg. 25 e 26).

Per i pneumatici, vanno verificati in particolare l'usura del battistrada (millimetri, tipo di usura, causa di usura, pressione corretta, eventuali danneggiamenti visibili ad occhio nudo - fig. 27). Se non idonei, sostituirli.

     
Fig. 27 - pneumatici di piattaforma semovente       Fig. 28 - indicazione della corretta pressione di gonfiaggio dei pneumatici

Sul carro, in prossimità di ciascuna ruota, deve essere indicata la pressione di gonfiaggio prevista per i pneumatici (fig. 28).

In prossimità delle piattaforme deve essere presente una targhetta con indicata la portata in Kg ed il numero delle persone che possono essere presenti a bordo.

 

8. Accessi - Caduta nella fase di salita e discesa del mezzo (vedi anche "Indicazioni tecniche comuni")

ACCESSI/POSTI DI MANOVRA E SERVIZIO

La scala d'accesso alle postazioni di lavoro deve essere munita di corrimano o di maniglia ed avere gradini piani ed antisdrucciolevoli (fig. 29).

Deve anche essere previsto un corrimano o una maniglia.


Fig. 29 - scale e maniglie

Nelle aperture delle zone di accesso alle piattaforme devono essere presenti cancelli mobili, preferibilmente telescopici (figg. 30 e 31).

     
Fig. 30 - cancelletti abbattibili       Fig. 31 - cancelletti telescopici

Se le piattaforme sono situate ad una quota da terra superiore ai 1000 mm, devono avere "parapetto normale" lungo tutto il perimetro della piattaforma anche quando le appendici sono estese (parapetti abbattibili o telescopici), avente altezza dal piano di calpestio pari ad almeno un metro. Prevedere un corrente intermedio, una fascia fermapiede, che può anche essere installata non a piombo con il parapetto, ma in posizione opportunamente avanzata rispetto al medesimo (figg. 32 e 33). L'arresto del piede deve essere previsto lungo tutto il bordo della piattaforma, tranne che nella zona di entrata.

Le superfici delle piattaforme devono essere piane, antisdrucciolevoli e in grado da consentire lo scolo dei liquidi (fig. 34).

La presenza del bins al centro sulle rulliere funge da parapetto interno (fig. 35).

     
Fig. 32 - piattaforma con fascia fermapiede e "parapetto
normale"
      Fig. 33 - piattaforma con "parapetto normale"
     
Fig. 34 - superficie antisdrucciolevole       Fig. 35 - presenza di bins al centro, sulle rullier

Devono essere presenti gli attacchi per le cinture di sicurezza.

 

9. Collegamento alla trattrice delle attrezzature - Stabilità complesso trattrice/operatrice (vedi anche "Indicazioni tecniche comuni")

E' necessario disporre cunei di blocco da inserire sotto le ruote durante le fasi di stazionamento e manutenzione.

PROTEZIONI SUPERFICI CALDE

Le parti della macchina che, in fase di lavoro, raggiungono temperature elevate (collettore e terminale di scarico del motore) e non sono segregate, devono essere protette con griglie o reti metalliche posizionate ad adeguata distanza dalla fonte di calore in modo da evitare che si surriscaldino.

 

10. Sollevamento della macchina (vedi anche "Indicazioni tecniche comuni")

Interiormente e/o posteriormente sulla macchina devono essere presenti dei ganci (evidenziati con un pittogramma) per il recupero e il traino della macchina.

Sulla macchina devono essere chiaramente marcati i punti di applicazione per i martinetti per il sollevamento della macchina

 

11. Requisiti di sicurezza aggiuntivi per le macchine semoventi (vedi "Indicazioni tecniche comuni")

 

12. Le rotture e i guasti (vedi "Indicazioni tecniche comuni")

 

13. Manutenzione e pulizia (vedi "Indicazioni tecniche comuni")

 

14. Precauzioni di uso - Comportamento corretto (vedi "Indicazioni tecniche comuni")

 

15. Circolazione in azienda e su strada pubblica (vedi "Indicazioni tecniche comuni")

 

16. Emissione di gas inquinanti in ambiente chiuso, poco ventilati (vedi "Indicazioni tecniche comuni")

 

17. Rumore e vibrazioni (vedi "Indicazioni tecniche comuni")

 

18. Verifiche periodiche (vedi "Indicazioni tecniche comuni")

 

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INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

Leggere ed osservare attentamente quanto indicato sul libretto d'uso e di manutenzione fornito dal costruttore ed effettuare l'ordinaria manutenzione.
Prima di effettuare interventi sulla macchina, fermare il motore e estrarre la chiave di accensione.
Pericolo di contatto con cavi elettrici aerei.
Accertarsi della presenza di linee elettriche, verificando che la macchina passi agevolmente sotto i cavi.
Pericolo di movimento incontrollato del mezzo.
Usare sempre i supporti per assicurare la stabilità quando la macchina è parcheggiata.
Pericolo scottatura.
Prestare attenzione - stare lontani dalle superfici calde (motore, collettore di scarico dei gas).
Pericolo di schiacciamento.
Ripristinare immediatamente i teli di protezione del pantografo quando si rompono.
Pericolo di instabilità.
Non operare in condizioni di eccessiva pendenza o di condizioni critiche del terreno (terreni argillosi e bagnati, fosse o sporgenze del terreno).
Pericolo di caduta dei carichi.
Posizionare il puntone di sicurezza, prima di esporsi.
Non usare impropriamente la macchina, sia su terreno aziendale, sia su strada.
Non utilizzare il parapetto come "gradino" per poter raggiungere ulteriori altezze.
Non salire sulla macchina arrampicandosi in zone non idonee.
Utilizzare sempre gli accessi previsti.

Pericolo di schiacciamento - investimento - cesoiamento.
Non sostare in prossimità dei seguenti elementi mobili:
- piattaforma elevabile
- piattaforma traslabile lateralmente
- cinematismo a pantografo
- carichi sospesi
- presenza di muletto
Pericolo di ferimento da liquidi in pressione.
Rimanere a distanza di sicurezza, programmare la sostituzione dei tubi secondo quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione.
Pericolo di impigliamento.
Non avvicinare le mani alle pale delle ventole.
Pericolo di impigliamento.
Non avvicinare le mani alle cinghie di trasmissione.

Inoltre:

  • prima di iniziare il lavoro, controllare il terreno e le sue condizioni per determinare i punti pericolosi e le più opportune modalità di lavoro
  • informare gli operatori dei vari comandi e comunque degli arresti e dei pulsanti di blocco e di emergenza
  • durante il lavoro, i cancelli della piattaforma devono rimanere chiusi
  • non caricare più persone di quelle previste
  • non comandare il trattore dalla piattaforma tramite prolungamenti dei comandi in caso di piattaforme trainate (es.: prolunga per sterzare il volante del trattore)
  • non scaricare i bins su terreno non pianeggiante
  • non effettuare i trasferimenti con forche e piattaforma alzata con altre persone a bordo oltre al conducente
  • prima di iniziare il lavoro, se sono stati utilizzati prodotti fitosanitari di recente, consultare la scheda di sicurezza o l'etichetta del preparato, al fine di adottare le precauzioni indicate, soprattutto in relazione ai tempi di rientro, ai rischi presenti ed all'impiego dei dispositivi di protezione individuale.

 

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D.P.I.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Protezione obbligatoria del corpo Guanti di protezione obbligatoria Calzatura di sicurezza obbligatoria Protezione obbligatoria dell'udito

 

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RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs 09/04/2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Testo Unico.
D.P.R. 27/04/55 n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (ABROGATO)
D.P.R. 19/03/56 n. 303 Norme sull'igiene del lavoro. (ABROGATO)
D.M. 04703/1982 Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati.
Circolare del 21/06/82 n. 30 D.M. 4 marzo 1982 - Chiarimenti applicativi.
D.Lgs 15/08/1991 n. 277 Attuazione di direttive comunitarie in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. (ABROGATO)
D.Lgs 10/04/06 n. 195 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativamente all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore. (ABROGATO)
D.Lgs 19/08/05 n. 187 Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. (ABROGATO)
D.Lgs 30/04/92 n. 285 Nuovo codice della strada (C.d.S.).
Lettera circolare 09/10/92 Chiarimenti tecnici per le macchine raccoglifrutta.
D.P.R. 16/12/92 n. 495 Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo C.d.S.
D.Lgs 04/12/1992 n. 475 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
D.Lgs 19/04/94 n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. (ABROGATO)
D.Lgs 19/03/96 n. 242 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs n. 626/94, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. (ABROGATO)
Direttiva 2006/42CE Direttiva 98/37/CE Direttiva Macchine: Sicurezza generale delle Macchine.
Direttiva che ha abrogato con decorrenza dal 12 agosto 1998 le Direttive 89/392, 91/368, 93/44, 93/68 (relativamente alla modificazione della Direttiva 89/392).
Direttiva del 22 giugno 1998 G.U. L. 207 del 23 luglio 1998. (ABROGATA)
Nuova Direttiva Macchine
Decreto Legislativo, 27 gennaio 2010, n. 17 D.P.R. 24/07/1996 n. 459
Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. (ABROGATO)
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, Macchine (Direttiva Macchine Italiana)
Direttiva 2004/108/CE D.Lgs 12/11/1996 n. 615
Compatibilità elettromagnetica. Recepimento Direttiva 89/336/CEE. (ABROGATA)
Direttiva compatibilità elettromagnetica
D.Lgs 02/01/1997 n. 10 Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale.
D.Lgs 04/08/1999 n. 359 Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. (ABROGATO)
Circolare n. 9 del 12/01/01 Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 e dell'art. 46 della L. 24 aprile 1998, n. 128.
UNI EN ISO 12100:2010 UNI EN 292-1:1992 Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione - Terminologia, metodologia di base. (RITIRATA E SOSTITUITA)
Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio sostituisce la vecchia UNI EN 292-2:1992.
UNI EN ISO 13857:2008 UNI EN 294:1993
Sicurezza del macchinario agricolo - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori. (RITIRATA E SOSTITUITA)
Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori
UNI EN 418:1994 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di arresto d'emergenza, aspetti funzionali - Principali di progettazione.
UNI EN ISO 4413:2012 UNI EN 982:1997
Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza relativi a sistemi e loro componenti per trasmissioni oleoidrauliche e pneumatiche - Oleoidraulica. (RITIRATA E SOSTITUITA)
Oleoidraulica - Regole generali e requisiti di sicurezza per i sistemi e i loro componenti.
UNI EN 547-3:1998 Sicurezza del macchinario - Misure del corpo umano - Dati antropometrici.
UNI EN ISO 4254.1:2010 UNI EN 1553:2001
Macchine agricole - Macchine agricole semoventi, portate, semiportate e trainate - Requisiti comuni di sicurezza. (RITIRATA E SOSTITUITA)
Macchine agricole - Sicurezza - Parte 1: Requisiti generali
ISO 11684:1995 Trattrici, macchine agricole e forestali, macchine a motore da giardinaggio - Segni grafici per la sicurezza e pittogrammi di segnalazione dei pericoli - Principi generali.
ISO 3767/1-5:1991-2000 Trattrici, macchine agricole e forestali, macchine a motore da giardinaggio - Segni grafici per i comandi dell'operatore ed altri indicatori.

 

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