La prevenzione incendi è materia di rilevanza interdisciplinare che studia ed attua misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi a ridurre la probabilità dell'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.
All'interno delle Aziende agricole è generalmente come ben noto, presente il rischio di incendio.
Infatti nelle Aziende sono in genere depositati quantitativi, spesso anche notevoli, di prodotti infiammabili (ad esempio carburanti/combustibili, paglia/fieno, ecc.).
Il rischio incendio è poi aggravato dal fatto che, sempre all'interno delle aziende Agricole, esiste un numero non trascurabile di sorgenti di innesco (ad es.: lavorazioni quali saldatura, smerigliatura, cicche di sigarette, ecc.) o addirittura di autoinnesco (es.: depositi di rotoballe).
Il datore di lavoro deve:
In attesa dell'adozione di nuovi futuri decreti, destinati a definire:
a) i criteri diretti atti ad individuare:
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione:
I sistemi antincendio più diffusamente adottati
sono gli estintori, supportati dalla tecnica della segregazione di
particolari aree (compartimentazione) e, eventualmente, da specifici sistemi di
allarme e/o da una rete di idranti. In particolare:
Occorre ricordare che il DPR 151/2011 ha modificato le vecchie tabelle riferimento (esistenti dal 1982) in merito alle attività soggette all'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi; occorre pertanto che ogni azienda verifichi se ricade nei limiti di applicazione, procedendo alla richiesta del CPI secondo le procedure previste dallo stesso DPR, oppure ne sia esclusa.
L'elenco delle attività allegato al D.P.R. 151/2011 è scaturito da una revisione critica delle casistiche definite dal D.P.R. 689/59 e dal D.M. 16/2/82; questo ha determinato in alcuni casi degli accorpamenti ed in altri delle cancellazioni. Sono inoltre state inserite nuove attività per tenere conto del connesso rischio di incendio e della conseguente necessità di controllo in relazione agli obiettivi di sicurezza e tutela della incolumità pubblica e privata sanciti dalle vigenti leggi.
Si sottolinea, in tal senso, che l'attività 13 (ex 7 e 19), indicata genericamente come "Impianti di distribuzione carburanti liquidi", include ora le varie tipologie di distributori di carburanti per autotrazione di tipo liquido e gassoso, compresi i "contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc, con punto di infiammabilità superiore a 65°C". Differentemente da quanto indicato nel D.M. 19/03/1990 viene stabilito che i distributori rimovibili - indipendentemente dall'ambito di utilizzazione, e pertanto anche quelli in ambito agricolo - sono soggetti ai controlli. Nel caso in oggetto, si intende che tale attività possa essere esercita solo dopo avere inoltrato una "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA, comprensiva di asseverazione con Relazione tecnica ed Elaborati grafici a firma di un professionista abilitato) ed avere effettuato idoneo versamento alla Tesoreria dello Stato.
Tutte le operazioni che vengono svolte dall'operatore, sia all'interno, sia all'esterno di un fabbricato possono essere causa di incendio se non si prendono precauzioni ed accorgimenti.
In presenza di materiali combustibili ed infiammabili e di sorgenti di ignizione, i fattori che maggiormente incidono sulle probabilità di causare un incendio, sono:
Una volta eseguita la valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro deve adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza.
All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (come sancito dall'art. 18, comma 1, lettera b, del D.Lgs n. 81/2008, o se stesso nei casi consentiti dall'art. 34 - Allegato II decreto suddetto).
I lavoratori designati devono frequentare apposito corso di formazione la cui durata è legata alla classificazione dell'attività (rischio di incendio "alto", "medio" , "basso").
Occorre stabilire per ciascun fattore di rischio, se esso possa essere eliminato, oppure ridotto o sostituito con alternative più sicure; oppure se occorre adottare ulteriori misure di sicurezza antincendio.
In tale fase, al fine di stabilire il livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti, nonché confermare le misure già in atto o in via di adozione, occorre tenere presente:
Sono particolarmente esposti al rischio:
Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve valutare:
Il livello di rischio deve essere classificato in:
Una volta eseguita la valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro deve adottare opportune misure di sicurezza atte a:
Nel documento di valutazione dei rischi devono essere riportati anche i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze (o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs n. 81/2008).
Il numero di estintori da collocare in ogni Azienda varia in relazione alle specificità aziendali. Nella seguente tabella è riportato il criterio generale relativo ad aree di grande superficie (es: capannoni e magazzini).
Ricordare che è comunque necessario presidiare idoneamente tutti i "centri di pericolo", ovvero tutte le aree entro le quali ci si può aspettare lo sviluppo di un incendio.
superficie protetta da un estintore | |||
tipo di estintore | rischio basso | rischio medio | rischio elevato |
13 A - 89 B | 100 mq | ||
21 A - 113 B | 150 mq | 100 mq | |
34 A - 144 B | 200 mq | 150 mq | 100 mq |
55 A - 233 B | 250 mq | 200 mq | 200 mq |
Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.
Sono previste 4 distinte fasi di manutenzione (di cui le ultime 3 da parte di personae esterno specializzato e riconosciuto), tutte regolate dalla norma UNI 9994:2003):
Il personale interno all'azienda, con frequenza circa mensile, deve accertare che l'estintore sia presente e che ci sia l'apposito cartello; che sia accessibile, chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile; che non sia manomesso; che l'indicatore di pressione (se presente) indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde; che non presenti anomalie (ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni, ecc.) e sia esente da danni, che il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e correttamente compilato.
ControlloConsiste nella esecuzione, e con frequenza semestrale, di una verifica dell'efficienza dell'estintore tramite una serie di accertamenti tecnici specifici a seconda del tipo di estintore. Nel controllo semestrale degli estintori, olte alle citate operazioni di sorveglianza, dovranno essere eseguite le seguenti verifiche:
La revisione consiste nella esecuzione, da parte di personale esterno specializzato e riconosciuto, di una serie di accertamenti ed interventi per verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore e consiste in:
La frequenza della revisione:
Il collaudo consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con le frequenze sotto specificate, la stabilità del recipiente tramite prova idraulica.
La periodicità del collaudo è:
La data di collaudo e la pressione di prova devono essere riportate sull'estintore in modo ben leggibile, indelebile e duraturo.
Valutare i provvedimenti ulteriori necessari nei seguenti, più frequenti, casi:
Guanti di protezione obbligatoria | Calzatura di sicurezza obbligatoria | Protezione obbligatoria degli occhi |
Casco di protezione obbligatoria | Protezione obbligatoria del viso |
Nota: le squadre di emergenza e lotta antincendio designate dovranno essere dotate di materiale / indumenti / protezioni specifiche per gli interventi di lotta agli incendi e soccorso alle persone: stivali in gomma, guanti, pantaloni, giacca ad alta visibilità in tessuto ignifugo, elmetto con eventuale visiera contro il calore.
D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 | Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Titolo I, Capo III, sez. VI Allegato IV punto 4); |
DM Interno 7 agosto 2012 | Procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Documentazione - Articolo 2, comma 7, DPR 151/2011 |
DPR 1 agosto 2011 , n. 151 | Regolamento recante sempli?cazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifcazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. |
DPR 14 settembre 2011, n. 177 | Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. |
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 | Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
D.M. 27 luglio 2010 | Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. |
D.M. 15 Marzo 2005 | Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo. |
D.M. 10 Marzo 2005 | Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio. |
Dm Interno 3 novembre 2004 | Sicurezza in caso d'incendio - Installazione e manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo. |
D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200 | Regolamento recante modifiche al D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi. |
Legge 09/08/1967 n. 950 | Sanzioni per i trasgressori delle norme di Polizia Forestale". |
Legge 01/03/1975 n. 47 | "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi". |
D.P.R. n. 616 del 1977 | "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382" (parzialmente modificato). |
Legge 04/08/1984 n. 424 | "Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi". |
Legge 08/08/1985 n. 431 (di conversione del D.L. n. 312/82) | "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale". |
Legge 08/08/1986 n. 752 | "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura". |
Legge 18/05/1989 n. 183 | "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". |
Legge 24/11/1991 n. 689 | "Modifiche al sistema penale". |
Legge 29/10/1993 n. 428 | "Disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette". |
Regolamento (CEE) n. 1170/93 della Commissione del 13/05/1993 | Recante talune modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi. |
Legge 08/08/1994 n. 497 (di conversione con modificazioni del D.L. 377/94) | "Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale". |
Legge 08/08/1995 n. 339 (di conversione del D.L. n.275/95) | "Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale". |
Legge 06/10/2000 n. 275 | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 agosto 2000, n. 220, recante: "Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi". |
Legge 21/11/2000 n. 353 | Legge quadro in materia di incendi boschivi. |
D.Lgs 08/03/2006 n. 139 | Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. |
Legge 27/12/1941 n. 1570 | "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi incendi" (parzialmente abrogata). |
Legge 26/07/1965 n. 966 | "Servizi tecnici dei corpo nazionale dei vigili dei fuoco" (Abrogato Comma 1). |
D.P.R. del 1982 n. 577 | "Regolamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi" (abrogati alcuni commi). |
D.M. 10/3/98 | Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. |
D.M. 04/05/1998 | "Contenutistica e modalità di presentazione delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi". (abrogato, salvo il comma 3 e - fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 - i commi 2 e 3 dell’articolo 7 e la tab.di cui all'All. 6). |
UNI 9994 del 2003 | Norma tecnica per la manutenzione degli estintori. |