DESCRIZIONE GENERALE

La prevenzione incendi è materia di rilevanza interdisciplinare che studia ed attua misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi a ridurre la probabilità dell'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.

All'interno delle Aziende agricole è generalmente come ben noto, presente il rischio di incendio.

Infatti nelle Aziende sono in genere depositati quantitativi, spesso anche notevoli, di prodotti infiammabili (ad esempio carburanti/combustibili, paglia/fieno, ecc.).

Il rischio incendio è poi aggravato dal fatto che, sempre all'interno delle aziende Agricole, esiste un numero non trascurabile di sorgenti di innesco (ad es.: lavorazioni quali saldatura, smerigliatura, cicche di sigarette, ecc.) o addirittura di autoinnesco (es.: depositi di rotoballe).

Il datore di lavoro deve:

  1. valutare se esistono, per la propria realtà aziendale, condizioni di rischio di incendio
  2. redigere, nel caso tali rischi siano presenti, "La valutazione dei rischi di incendio" (D.M. 10/3/98), che costituisce parte specifica del documento di valutazione dei rischi lavorativi
  3. adottare le conseguenti misure di prevenzione e protezione, adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti, quali:
    1. individuare le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato
    2. designare preventivamente, e formare, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio
    3. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio.

In attesa dell'adozione di nuovi futuri decreti, destinati a definire:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

  • misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi
  • misure precauzionali di esercizio
  • metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
  • criteri per la gestione delle emergenze

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione:

  • si continueranno ad applicare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, ed in particolare l'Allegato I "Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro"

I sistemi antincendio più diffusamente adottati sono gli estintori, supportati dalla tecnica della segregazione di
particolari aree (compartimentazione) e, eventualmente, da specifici sistemi di allarme e/o da una rete di idranti. In particolare:

  • estintori: collocati in genere all'interno dei locali, in prossimità dei punti critici, hanno funzione di primissimo intervento per la ridotta durata dell'azione
  • idranti: normalmente in rete adeguatamente dimensionata, esterni agli edifici, hanno funzione prevalente di protezione delle strutture.

Occorre ricordare che il DPR 151/2011 ha modificato le vecchie tabelle riferimento (esistenti dal 1982) in merito alle attività soggette all'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi; occorre pertanto che ogni azienda verifichi se ricade nei limiti di applicazione, procedendo alla richiesta del CPI secondo le procedure previste dallo stesso DPR, oppure ne sia esclusa.

L'elenco delle attività allegato al D.P.R. 151/2011 è scaturito da una revisione critica delle casistiche definite dal D.P.R. 689/59 e dal D.M. 16/2/82; questo ha determinato in alcuni casi degli accorpamenti ed in altri delle cancellazioni. Sono inoltre state inserite nuove attività per tenere conto del connesso rischio di incendio e della conseguente necessità di controllo in relazione agli obiettivi di sicurezza e tutela della incolumità pubblica e privata sanciti dalle vigenti leggi.

Si sottolinea, in tal senso, che l'attività 13 (ex 7 e 19), indicata genericamente come "Impianti di distribuzione carburanti liquidi", include ora le varie tipologie di distributori di carburanti per autotrazione di tipo liquido e gassoso, compresi i "contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc, con punto di infiammabilità superiore a 65°C". Differentemente da quanto indicato nel D.M. 19/03/1990 viene stabilito che i distributori rimovibili - indipendentemente dall'ambito di utilizzazione, e pertanto anche quelli in ambito agricolo - sono soggetti ai controlli. Nel caso in oggetto, si intende che tale attività possa essere esercita solo dopo avere inoltrato una "Segnalazione Certificata di Inizio Attività" (SCIA, comprensiva di asseverazione con Relazione tecnica ed Elaborati grafici a firma di un professionista abilitato) ed avere effettuato idoneo versamento alla Tesoreria dello Stato.

 

Attività collegate

Tutte le operazioni che vengono svolte dall'operatore, sia all'interno, sia all'esterno di un fabbricato possono essere causa di incendio se non si prendono precauzioni ed accorgimenti.

In presenza di materiali combustibili ed infiammabili e di sorgenti di ignizione, i fattori che maggiormente incidono sulle probabilità di causare un incendio, sono:

  • l'esecuzione di lavorazioni pericolose
  • le carenze costruttive ed impiantistiche
  • le carenze organizzativo-gestionali.

 

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RISCHI

  • danni a persone (ustioni e intossicazioni da fumo)
  • danni a beni e strutture (crollo di immobili)

 

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INDICAZIONI TECNICHE

Indicazioni di carattere generale

La gestione dell'emergenza in caso di incendio.

Una volta eseguita la valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro deve adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza.

La designazione degli addetti al servizio antincendio.

All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (come sancito dall'art. 18, comma 1, lettera b, del D.Lgs n. 81/2008, o se stesso nei casi consentiti dall'art. 34 - Allegato II decreto suddetto).

I lavoratori designati devono frequentare apposito corso di formazione la cui durata è legata alla classificazione dell'attività (rischio di incendio "alto", "medio" , "basso").

Occorre stabilire per ciascun fattore di rischio, se esso possa essere eliminato, oppure ridotto o sostituito con alternative più sicure; oppure se occorre adottare ulteriori misure di sicurezza antincendio.

In tale fase, al fine di stabilire il livello di riduzione di ciascuno dei rischi presenti, nonché confermare le misure già in atto o in via di adozione, occorre tenere presente:

  • le norme cogenti (leggi, regolamenti, decreti), circolari ed indicazioni della pubblica amministrazione
  • norme di buona tecnica
  • istruzioni dei progettisti ed installatori
  • indicazioni del servizio di prevenzione e protezione (qualora esistente)
  • indicazioni dei lavoratori
  • indicazioni di fonti pubbliche internazionali
  • indicazioni di consulenti.

Sono particolarmente esposti al rischio:

  • i neo-assunti
  • i portatori di handicap
  • i lavoratori delle ditte esterne occasionalmente presenti.

Cosa deve valutare il datore di lavoro.

Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro deve valutare:

  • il livello di rischio incendio del luogo di lavoro
  • il livello di rischio incendio di singole parti del luogo medesimo (qualora siano presenti aree particolarmente pericolose)

Come deve essere classificato il rischio incendio.

Il livello di rischio deve essere classificato in:

  1. elevato
  2. medio
  3. basso

L'adozione di misure preventive, protettive e precauzionali.

Una volta eseguita la valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro deve adottare opportune misure di sicurezza atte a:

  • ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato
  • realizzare le vie e le uscite di emergenza in caso di incendio
  • realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento
  • assicurare l'estinzione di un incendio
  • garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio
  • fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.

Cosa deve riportare il documento di valutazione.

Nel documento di valutazione dei rischi devono essere riportati anche i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze (o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs n. 81/2008).

 

Indicazioni di carattere specifico

Il numero di estintori da collocare in ogni Azienda varia in relazione alle specificità aziendali. Nella seguente tabella è riportato il criterio generale relativo ad aree di grande superficie (es: capannoni e magazzini).

Ricordare che è comunque necessario presidiare idoneamente tutti i "centri di pericolo", ovvero tutte le aree entro le quali ci si può aspettare lo sviluppo di un incendio.

Criterio generale di determinazione del numero di estintori portatili per incendi di classe A e B (materiali solidi e prodotti liquidi combustibili).

  superficie protetta da un estintore
tipo di estintore rischio basso rischio medio rischio elevato
13 A - 89 B 100 mq    
21 A - 113 B 150 mq 100 mq  
34 A - 144 B 200 mq 150 mq 100 mq
55 A - 233 B 250 mq 200 mq 200 mq

 

Il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.

Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Sono previste 4 distinte fasi di manutenzione (di cui le ultime 3 da parte di personae esterno specializzato e riconosciuto), tutte regolate dalla norma UNI 9994:2003):

Sorveglianza

Il personale interno all'azienda, con frequenza circa mensile, deve accertare che l'estintore sia presente e che ci sia l'apposito cartello; che sia accessibile, chiaramente visibile, immediatamente utilizzabile; che non sia manomesso; che l'indicatore di pressione (se presente) indichi un valore di pressione compreso all'interno del campo verde; che non presenti anomalie (ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni, ecc.) e sia esente da danni, che il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e correttamente compilato.

Controllo

Consiste nella esecuzione, e con frequenza semestrale, di una verifica dell'efficienza dell'estintore tramite una serie di accertamenti tecnici specifici a seconda del tipo di estintore. Nel controllo semestrale degli estintori, olte alle citate operazioni di sorveglianza, dovranno essere eseguite le seguenti verifiche:

  1. Il cartellino di manutenzione sia presente sull'apparecchio e sia correttamente compilato
  2. In caso si rilevino anomalie, sostituire con ricambi adeguati
  3. L'estintore sia verificato mediante pesata per la valutazione della carica residua
  4. Per gli estintori a pressione permanente e per le bombole di gas, viene verificata la pressione interna
  5. Controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema, secondo le indicazioni del costruttore.
Revisione

La revisione consiste nella esecuzione, da parte di personale esterno specializzato e riconosciuto, di una serie di accertamenti ed interventi per verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore e consiste in:

  1. verifica della conformità del prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli eventuali ricambi
  2. esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione
  3. controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli
  4. controllo dell'assale e delle ruote, quando esistenti
  5. eventuale ripristino delle protezioni superficiali
  6. sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni
  7. sostituzione dell'agente estinguente
  8. montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza

La frequenza della revisione:

  1. estintori a CO2: 5 anni
  2. estintori a polvere: 3 anni
  3. estintori a schiuma: 18 mesi
Collaudo

Il collaudo consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con le frequenze sotto specificate, la stabilità del recipiente tramite prova idraulica.

La periodicità del collaudo è:

  1. estintori a CO2: 10 anni (tratto da legislazione vigente in materia di gas compressi e liquefatti)
  2. altri estintori marcati CE (conformi alla Direttiva 97/23/CE): 12 anni
  3. altri estintori non marcati CE (non conformi alla Direttiva 97/23/CE): 6 anni

La data di collaudo e la pressione di prova devono essere riportate sull'estintore in modo ben leggibile, indelebile e duraturo.

 

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INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

  • predisporre vie di esodo sicure, chiaramente segnalate e libere da ogni ostacolo
  • garantire la presenza di dispositivi che permettano il mantenimento della stabilità dell'edificio in caso di incendio, almeno per il tempo necessario per evacuare e consentire l'intervento dei soccorritori
  • prevedere un'adeguata compartimentazione degli ambienti di lavoro in relazione ai fattori di rischio
  • limitare la presenza o l'uso di infiammabili
  • realizzare a regola d'arte gli impianti tecnici, curandone la periodica manutenzione
  • installare apparecchiature di lavoro tecnologicamente sicure
  • installare ed assicurare la funzionalità di adeguati sistemi di rivelazione ed allarme in caso di incendio
  • installare ed assicurare il funzionamento di apparecchiature ed impianti di spegnimento
  • affiggere negli ambienti segnaletica di sicurezza ai fini antincendio
  • affiggere negli ambienti di lavoro le istruzioni e la segnaletica di sicurezza ai fini antincendio
  • predisporre un piano sulle procedure da adottare in caso di incendio, verificandone periodicamente la sua attuazione
  • assicurare una corretta tenuta degli ambienti di lavoro, attraverso un costante controllo degli stessi al fine di prevenire l'insorgenza di incendi
  • assicurare una adeguata informazione e formazione del personale sui rischi di incendi, sulle misure predisposte per prevenirli e sulle procedure da attuare in caso di insorgenza di incendi
  • evitare di domare le fiamme senza l'aiuto di un soccorso adeguato (vigili del fuoco)
  • non trascurare la manutenzione e i relativi collaudi degli estintori e degli idranti
  • non trascurare la manutenzione degli impianti (elettrici, gas, ecc.)

 

Valutare i provvedimenti ulteriori necessari nei seguenti, più frequenti, casi:

  • sono presenti serbatoi di liquidi infiammabili (cisterne di liquidi per trazione, per riscaldamento domestico, ecc.)
  • sono presenti depositi con solidi combustibili in quantità > 50 tonnellate (legname, paglia, fieno, combustibili solidi, ecc.)
  • ci sono impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli/cereali utilizzanti gas combustibili (verificare impianto elettrico, vie di esodo, ecc. per il capannone con fieno essiccato)
  • sono presenti impianti di essiccazione dei cereali e dei vegetali con depositi di capacità > 50 tonnellate
  • sono presenti autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 300 m2
  • sono presenti impianti di generazione di calore con Potenzialità > 100.000 kcal/h (116 kW)
  • sono presenti depositi di gas combustibili compressi, disciolti o liquefatti per capacità tot > 0,75m3
  • esiste deposito di liquidi infiammabili e/o combustibili per capacità geometrica complessiva > 0,5 m3
  • esiste deposito di oli lubrificanti per capacità superiore a 1m3
  • esistono impianti fissi di distribuzione benzina, gasolio, miscele per autotrazione
  • vi sono gruppi di produzione energia elettrica con motori endotermici di Pot > 25 kW
  • sono presenti strutture ricettive (es. alloggi agrituristici, bed & breakfast) con oltre 25 posti letto
  • sono presenti locali adibiti ad esposizione e/o vendita (es.: serre) con superficie > 400m2
  • è stata individuata almeno una attività sottoposta a visita e controllo dei VV.FF.
  • è stato rilasciato il CPI
  • è presente un impianto antincendio fisso
  • sono presenti attrezzature antincendio mobili (estintori)
  • il sistema antincendio non può realisticamente essere ritenuto idoneo.

 

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D.P.I.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Guanti di protezione obbligatoria Calzatura di protezione obbligatoria Occhiali di protezione obbligatoria Casco di protezione obbligatoria Protezione obbligatoria del viso
Guanti di protezione obbligatoria Calzatura di sicurezza obbligatoria Protezione obbligatoria
degli occhi
Casco di protezione obbligatoria Protezione obbligatoria
del viso

Nota: le squadre di emergenza e lotta antincendio designate dovranno essere dotate di materiale / indumenti / protezioni specifiche per gli interventi di lotta agli incendi e soccorso alle persone: stivali in gomma, guanti, pantaloni, giacca ad alta visibilità in tessuto ignifugo, elmetto con eventuale visiera contro il calore.

 

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RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Titolo I, Capo III, sez. VI Allegato IV punto 4);
DM Interno 7 agosto 2012 Procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Documentazione - Articolo 2, comma 7, DPR 151/2011
DPR 1 agosto 2011 , n. 151 Regolamento recante sempli?cazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifcazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
DPR 14 settembre 2011, n. 177 Qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
D.M. 27 luglio 2010 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.
D.M. 15 Marzo 2005 Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
D.M. 10 Marzo 2005 Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio.
Dm Interno 3 novembre 2004 Sicurezza in caso d'incendio - Installazione e manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo.
D.P.R. 10 giugno 2004, n. 200 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi.
Legge 09/08/1967 n. 950 Sanzioni per i trasgressori delle norme di Polizia Forestale".
Legge 01/03/1975 n. 47 "Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi".
D.P.R. n. 616 del 1977 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382" (parzialmente modificato).
Legge 04/08/1984 n. 424 "Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli incendi".
Legge 08/08/1985 n. 431 (di conversione del D.L. n. 312/82) "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale".
Legge 08/08/1986 n. 752 "Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura".
Legge 18/05/1989 n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".
Legge 24/11/1991 n. 689 "Modifiche al sistema penale".
Legge 29/10/1993 n. 428 "Disposizioni urgenti per fronteggiare il rischio di incendi nelle aree protette".
Regolamento (CEE) n. 1170/93 della Commissione del 13/05/1993 Recante talune modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi.
Legge 08/08/1994 n. 497 (di conversione con modificazioni del D.L. 377/94) "Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale".
Legge 08/08/1995 n. 339 (di conversione del D.L. n.275/95) "Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale".
Legge 06/10/2000 n. 275 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 agosto 2000, n. 220, recante: "Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi".
Legge 21/11/2000 n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi.
D.Lgs 08/03/2006 n. 139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Legge 27/12/1941 n. 1570 "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi incendi" (parzialmente abrogata).
Legge 26/07/1965 n. 966 "Servizi tecnici dei corpo nazionale dei vigili dei fuoco" (Abrogato Comma 1).
D.P.R. del 1982 n. 577 "Regolamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi" (abrogati alcuni commi).
D.M. 10/3/98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
D.M. 04/05/1998 "Contenutistica e modalità di presentazione delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi". (abrogato, salvo il comma 3 e - fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 - i commi 2 e 3 dell’articolo 7 e la tab.di cui all'All. 6).
UNI 9994 del 2003 Norma tecnica per la manutenzione degli estintori.

 

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