DESCRIZIONE GENERALE

Con il termine "movimentazione manuale dei carichi" si intende l’insieme delle operazioni di trasporto o di sostegno di un carico che, per le sue caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, possono comportare rischi di lesioni, anche dorso-lombari.

A titolo di esempio, si tratta di azioni di sollevamento, spinta, spostamento laterale, deposizione, trazione, che possono coinvolgere uno o più lavoratori.

Nel corso della sua attività quotidiana, l’operatore agricolo ha spesso l’esigenza di sollevare, spostare, deporre contenitori (es.: di concime) ed attrezzi pesanti. Anche in relazione alla gestione delle macchine agricole, può effettuare movimentazione di carichi in relazione all’aggancio e sgancio delle attrezzature alle trattrici agricole, alla sistemazione delle zavorre, alle operazioni di carico delle macchine operatrici con concimi, sementi, prodotti fitosanitari, o di alcuni attrezzi specifici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine.

Il rischio da movimentazione manuale dei carichi si presenta ogni volta che occorre movimentare manualmente un carico:

  • troppo pesante (kg 25 per uomini adulti; 15/20 per donne adulte; riferimenti: ISO 11228; UNI EN 1005, Legge 653/1934)
  • ingombrante o difficile da afferrare
  • in equilibrio instabile o il cui contenuto rischia di spostarsi
  • collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco
  • che può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni dirette al lavoratore, in particolare in caso di urto.

A peggiorare la situazione di rischio possono giocare altri fattori quali:

  • sforzo fisico richiesto, se eccessivo e/o anomalo; ad esempio: se il sollevamento può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco, se può comportare un movimento brusco del carico, oppure se è compiuto con il corpo in posizione instabile
  • caratteristiche dell'ambiente di lavoro sfavorevoli; possono aumentare le possibilità di rischio se lo spazio libero (in particolare verticale) risulta insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta, se il pavimento presenta anomalie (per rischi di inciampo o di scivolamento), se il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione, se il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico ad altezze diverse, se il pavimento o il punto di appoggio sono instabili, se la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.

Occorre poi tenere conto di altri elementi, in quanto condizioni aggravanti, quali:

  • particolarità connesse con il tipo di lavoro in corso. L'attività può comportare un rischio (in particolare dorso-lombare) se determina una o più esigenze quali: sforzi fisici che sollecitano la colonna vertebrale; sforzi troppo frequenti o troppo prolungati, con periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente; distanze orizzontali e verticali eccessive (di sollevamento, di abbassamento o di trasporto); ritmi imposti da un processo che non possa in alcun modo essere modulato dal lavoratore
  • fattori individuali di rischio; il lavoratore può correre un rischio nei casi di: sospetta inidoneità fisica a svolgere il compito in questione; indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

Si ritiene infine doveroso trattare (seppur parzialmente) il tema emergente relativo ai rischi derivanti dall’esecuzione di movimenti "ripetitivi" e dalle lavorazioni eseguite in "posizioni incongrue"; tali condizioni certamente inducono effetti sinergici negativi sulla MMC ed inoltre sono in grado, anche se presi a sé stanti, di indurre condizioni di disagio muscolo-scheletriche fino a degenerare in situazioni necessitanti di interventi chirurgici o inabilità lavorativa. In Appendice 1: "Gesti ripetitivi e posture incongrue: metodi di analisi" è riportato un quadro sintetico degli strumenti che il datore di lavoro ha a disposizione per operare una corretta valutazione anche in questo senso.

 

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RISCHI

Le ricadute negative più frequenti derivanti da movimentazione carichi sono correlate a:

  • malattie professionali a carico della colonna vertebrale (quali cervicalgie, lombalgie e discopatie)
  • strappi muscolari
  • infortuni a seguito di cadute, urti, schiacciamenti

I rischi di lesioni da movimentazione potrebbero essere aggravati da problemi ulteriori, correlati al tipo di peso ed alle caratteristiche dell’oggetto trasportato (es.: rottura di un contenitore di prodotti di fitosanitari per cattiva presa; difficoltà di trasporto in due; ecc.).

 

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INDICAZIONI TECNICHE

Indicazioni di carattere generale

Ai sensi del Titolo VI del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., il datore di lavoro è tenuto a verificare se sussistono le condizioni di rischio da movimentazione carichi per i propri addetti.

Tra le modalità proposte per questa valutazione i modelli più significativi, peraltro indicati da tempo anche dalle "Linee guida di applicazione del D.Lgs 626/94" (a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome), sono quelli proposti dal NIOSH (1993; base di riferimento per le norme tecniche europee), che consiste nella determinazione del carico massimo sollevabile per le operazioni prese in esame.

Il calcolo viene eseguito partendo dal "peso massimo consentito", che in funzione delle diverse fonti di riferimento sono pari a:

  • 23 kg per entrambi i sessi, secondo il NIOSH
  • 25 kg per gli uomini e 15 kg per le donne, secondo l’allegato XXXIII al D.Lgs 81/08 - ISO 11228
  • 20 kg per le donne, secondo la Legge 653/1934.

Per quest'ultimo punto - tramite un'equazione moltiplicativa - vengono applicati una serie di fattori, tutti inferiori ad 1 e quindi in riduzione, individuati in relazione alle caratteristiche dell'operazione di sollevamento (altezza da terra, ingombro del carico, rotazione del corpo, frequenza del sollevamento, ecc.).

Il rapporto tra il "peso del carico effettivamente sollevato" ed il "peso del carico massimo sollevabile" (per la specifica condizione), determina l' "Indice di Sollevamento - ("IS" che di fatto rappresenta un indicatore di rischio), sulla base del cui valore è possibile rendersi conto dell’entità del problema ed individuare i provvedimenti da prendere per eliminare o almeno per ridurre i problemi connessi a questa attività lavorativa.

SCHEMA DI CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO (Medoto NIOSH con Noise Lifting Equation)

I lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere sottoposti ad accertamenti sanitari preventivi o periodici, a cura del Medico Competente.

Indicazioni di carattere specifico

Se non risulta possibile eliminare la movimentazione manuale dei carichi, al termine della valutazione, il datore di lavoro, che deve sempre prevenire i rischi, allo scopo di ridurre il rischio che comporta tale movimentazione, potrebbe trovarsi nella condizione di dover:

  • adottare misure organizzative migliorative
  • ricorrere a mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche
  • fornire ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, ivi compresi i D.P.I.

Quindi, nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non possa essere evitata, il datore di lavoro può organizzare i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana; ad esempio alternando alla mansione più persone o riducendo le frequenze oppure ancora riducendo la lunghezza dei percorsi che l'operatore deve seguire movimentando a mano un carico.

Per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori, a titolo di esempio, il datore di lavoro potrebbe:

  • dotarsi di sollevatori meccanici
  • dotarsi di carrelli elevatori trasportatori
  • dotarsi di ausili manuali (carriole, carrelli a ruote, ecc.)

Il carrello elevatore

Per la sua grande diffusione, si ritiene utile dettagliare l’uso di uno dei mezzi più noti per la movimentazione meccanica dei carichi: il carrello elevatore semovente (muletto).

I maggiori rischi connessi all’utilizzo dei carrelli elevatori sono legati a possibili:

  • ribaltamenti del mezzo, con possibile schiacciamento del conducente o di altre persone
  • investimento di persone
  • caduta di carichi dal carrello, con possibili urti verso persone vicine

Risulta pertanto opportuno suggerire alcuni accorgimenti e richiamare alcune regole:

  • controllare sempre che il carrello disponga degli accorgimenti previsti, quali:
    1. - tettuccio integro
    2. - sedili, cofano e batteria ben fissati al telaio
    3. - griglia anticesoiamento
    4. - protezione delle leve di comando
    5. - dispositivi contro la discesa accidentale del carico
    6. - dispositivi antiribaltamento (cabina, cinture di sicurezza)
    7. - dispositivi di segnalazione (luce lampeggiante; "cicalino")
  • garantire all’operatore carrellista ed a chi segue più frequentemente le fasi di ricarica, una adeguata informazione e formazione.
  • porre particolare attenzione nelle fasi più delicate dei movimenti, quali:
    1. - accesso a rampe ripide
    2. - passaggi bassi
    3. - pavimentazione sconnessa
    4. - scarsa visibilità
  • se la macchina è elettrica, effettuare la ricarica delle batterie in aree esterne ai locali
  • eseguire periodicamente i controlli e le manutenzioni
  • se è possibile, prevedere percorsi separati per mezzi in movimento e per pedoni (segnalazioni, anche a pavimento, ecc.)

 

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INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

Il Datore di lavoro deve:

  • esaminare la possibilità di automazione delle operazioni di sollevamento o di adozione di ausili meccanici
  • laddove siano tecnicamente non attuabili questi sistemi, realizzare interventi informativi/formativi per istruire il personale sulle modalità di effettuazione delle operazioni manuali in sicurezza. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori le informazioni, in particolare per quanto riguarda:

il peso di un carico
il centro di gravità o il lato più pesante (nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica)
la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta

  • operare tramite interventi di tipo preventivo, quali il controllo sanitario degli operatori esposti (Medico Competente), specie nei soggetti predisposti.

I lavoratori devono rispettano le indicazioni per ridurre i rischi, adottare i D.P.I., usare e mantenere in regolare funzionamento le attrezzature fornite a tale scopo, evitando di:

  • trasportare a mano, solo per mettere in mostra le proprie forze, carichi troppo pesanti (indicativamente 25 kg per gli uomini e 15/20 kg per le donne, secondo i riferimenti assunti) o che, per vari motivi, si presentano pericolosi da movimentare senza ausili meccanici
  • movimentare contenitori impilati, soprattutto se rischiano di ostruire la visuale del percorso, o se si presentano instabili
  • piegare il busto per sollevare pesi posti sul terreno, senza piegare le gambe
  • considerare inutili eventuali controlli medici perché ritenuti inutili o limitativi
  • minimizzare eccessivamente le caratteristiche di difficoltà collegate alle operazioni svolte

 

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D.P.I.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

E' opportuno, in relazione ai casi, utilizzare indumenti adatti ed appositi D.P.I. per prevenire i rischi che si presentano durante la movimentazione manuale di carichi; in particolare:

  • guanti (in quasi tutti i casi per protezione o per migliorare la presa; la tipologia deve essere bene individuata in relazione al tipo di contenitore e/o di materiale movimentato)
  • scarpe antinfortunistiche (se si devono movimentare a mano carichi che possono cadere sugli arti inferiori)
  • elmetti (se vi è il rischio di caduta di materiali)
  • occhiali protettivi (se il carico presenta rischi di rottura e dispersione del contenuto liquido o polverulento)
Obbligo dei guanti Obbligo calzature Obbligo elmetto Obbligo occhiali
Guanti di protezione obbligatoria Calzatura di sicurezza obbligatoria Casco di protezione obbligatoria Protezione obbligatoria degli occhi

 

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RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Titolo VI) Articoli dal 167 al 169 & Allegato XXXIII.
D.P.R. 19/03/56 n. 303 Norme sull'igiene del lavoro. (Abrogato, eccetto art. 64)
Legge 977/67 Relativa al lavoro dei fanciulli (minori di 15 anni) e degli adolescenti (minori di 18 anni) determina (seppure con riferimento al lavoro agricolo) i pesi massimi trasferibili dagli stessi differenziando per sesso (fanciulli M = 10 Kg - F = 5 kg, adolescenti M = 20 kg - F = 15 kg).
D.Lgs. n. 151 del 26/03/01 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".
Serie ISO 11228 (1-2-3) Ergonomia nella movimentazione manuale di oggetti (sollevamento, trasporto, traino, spinta; movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza).
Serie UNI EN 1005 (1-2-3-4) Norme per la costruzione di macchine.

 

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