Con il termine "movimentazione manuale dei carichi" si intende l’insieme delle operazioni di trasporto o di sostegno di un carico che, per le sue caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, possono comportare rischi di lesioni, anche dorso-lombari.
A titolo di esempio, si tratta di azioni di sollevamento, spinta, spostamento laterale, deposizione, trazione, che possono coinvolgere uno o più lavoratori.
Nel corso della sua attività quotidiana, l’operatore agricolo ha spesso l’esigenza di sollevare, spostare, deporre contenitori (es.: di concime) ed attrezzi pesanti. Anche in relazione alla gestione delle macchine agricole, può effettuare movimentazione di carichi in relazione all’aggancio e sgancio delle attrezzature alle trattrici agricole, alla sistemazione delle zavorre, alle operazioni di carico delle macchine operatrici con concimi, sementi, prodotti fitosanitari, o di alcuni attrezzi specifici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine.
Il rischio da movimentazione manuale dei carichi si presenta ogni volta che occorre movimentare manualmente un carico:
A peggiorare la situazione di rischio possono giocare altri fattori quali:
Occorre poi tenere conto di altri elementi, in quanto condizioni aggravanti, quali:
Si ritiene infine doveroso trattare (seppur parzialmente) il tema emergente relativo ai rischi derivanti dall’esecuzione di movimenti "ripetitivi" e dalle lavorazioni eseguite in "posizioni incongrue"; tali condizioni certamente inducono effetti sinergici negativi sulla MMC ed inoltre sono in grado, anche se presi a sé stanti, di indurre condizioni di disagio muscolo-scheletriche fino a degenerare in situazioni necessitanti di interventi chirurgici o inabilità lavorativa. In Appendice 1: "Gesti ripetitivi e posture incongrue: metodi di analisi" è riportato un quadro sintetico degli strumenti che il datore di lavoro ha a disposizione per operare una corretta valutazione anche in questo senso.
Le ricadute negative più frequenti derivanti da movimentazione carichi sono correlate a:
I rischi di lesioni da movimentazione potrebbero essere aggravati da problemi ulteriori, correlati al tipo di peso ed alle caratteristiche dell’oggetto trasportato (es.: rottura di un contenitore di prodotti di fitosanitari per cattiva presa; difficoltà di trasporto in due; ecc.).
Ai sensi del Titolo VI del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii., il datore di lavoro è tenuto a verificare se sussistono le condizioni di rischio da movimentazione carichi per i propri addetti.
Tra le modalità proposte per questa valutazione i modelli più significativi, peraltro indicati da tempo anche dalle "Linee guida di applicazione del D.Lgs 626/94" (a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome), sono quelli proposti dal NIOSH (1993; base di riferimento per le norme tecniche europee), che consiste nella determinazione del carico massimo sollevabile per le operazioni prese in esame.
Il calcolo viene eseguito partendo dal "peso massimo consentito", che in funzione delle diverse fonti di riferimento sono pari a:
Per quest'ultimo punto - tramite un'equazione moltiplicativa - vengono applicati una serie di fattori, tutti inferiori ad 1 e quindi in riduzione, individuati in relazione alle caratteristiche dell'operazione di sollevamento (altezza da terra, ingombro del carico, rotazione del corpo, frequenza del sollevamento, ecc.).
Il rapporto tra il "peso del carico effettivamente sollevato" ed il "peso del carico massimo sollevabile" (per la specifica condizione), determina l' "Indice di Sollevamento - ("IS" che di fatto rappresenta un indicatore di rischio), sulla base del cui valore è possibile rendersi conto dell’entità del problema ed individuare i provvedimenti da prendere per eliminare o almeno per ridurre i problemi connessi a questa attività lavorativa.
SCHEMA DI CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO (Medoto NIOSH con Noise Lifting Equation)
I lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere sottoposti ad accertamenti sanitari preventivi o periodici, a cura del Medico Competente.
Se non risulta possibile eliminare la movimentazione manuale dei carichi, al termine della valutazione, il datore di lavoro, che deve sempre prevenire i rischi, allo scopo di ridurre il rischio che comporta tale movimentazione, potrebbe trovarsi nella condizione di dover:
Quindi, nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non possa essere evitata, il datore di lavoro può organizzare i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana; ad esempio alternando alla mansione più persone o riducendo le frequenze oppure ancora riducendo la lunghezza dei percorsi che l'operatore deve seguire movimentando a mano un carico.
Per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori, a titolo di esempio, il datore di lavoro potrebbe:
Per la sua grande diffusione, si ritiene utile dettagliare l’uso di uno dei mezzi più noti per la movimentazione meccanica dei carichi: il carrello elevatore semovente (muletto).
I maggiori rischi connessi all’utilizzo dei carrelli elevatori sono legati a possibili:
Risulta pertanto opportuno suggerire alcuni accorgimenti e richiamare alcune regole:
Il Datore di lavoro deve:
il peso di un carico
il centro di gravità o il lato più pesante (nel caso in cui il contenuto di
un imballaggio abbia una collocazione eccentrica)
la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se
queste attività non vengono eseguite in maniera corretta
I lavoratori devono rispettano le indicazioni per ridurre i rischi, adottare i D.P.I., usare e mantenere in regolare funzionamento le attrezzature fornite a tale scopo, evitando di:
E' opportuno, in relazione ai casi, utilizzare indumenti adatti ed appositi D.P.I. per prevenire i rischi che si presentano durante la movimentazione manuale di carichi; in particolare:
Guanti di protezione obbligatoria | Calzatura di sicurezza obbligatoria | Casco di protezione obbligatoria | Protezione obbligatoria degli occhi |
D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 | Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Titolo VI) Articoli dal 167 al 169 & Allegato XXXIII. |
D.P.R. 19/03/56 n. 303 | Norme sull'igiene del lavoro. (Abrogato, eccetto art. 64) |
Legge 977/67 | Relativa al lavoro dei fanciulli (minori di 15 anni) e degli adolescenti (minori di 18 anni) determina (seppure con riferimento al lavoro agricolo) i pesi massimi trasferibili dagli stessi differenziando per sesso (fanciulli M = 10 Kg - F = 5 kg, adolescenti M = 20 kg - F = 15 kg). |
D.Lgs. n. 151 del 26/03/01 | "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53". |
Serie ISO 11228 (1-2-3) | Ergonomia nella movimentazione manuale di oggetti (sollevamento, trasporto, traino, spinta; movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza). |
Serie UNI EN 1005 (1-2-3-4) | Norme per la costruzione di macchine. |