Per Prodotti Fitosanitari si intendono:
- le sostanze attive ed i preparati contenenti uno o più
sostanze attive, presenti nella forma in cui sono fornite
all’utilizzatore e destinati a:
- proteggere i prodotti vegetali dagli organismi nocivi o a prevenire gli
effetti
- favorire o regolare i processi vitali dei vegetali (con esclusione dei
fertilizzanti)
- conservare i prodotti vegetali, (ad esclusione dei conservanti
disciplinanti da particolari disposizioni)
- eliminare le piante indesiderate
- eliminare parti di vegetali, frenare ed evitare un loro indesiderato
accrescimento.
- i coadiuvanti di prodotti fitosanitari destinati ad
essere impiegati come bagnanti ed emulsionanti, messi in commercio allo
scopo di favorire l’azione dei prodotti fitosanitari e i prodotti
destinati a determinare o coadiuvare l’azione di protezione delle
piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari
immagazzinate.
L’esigenza di salvaguardare le produzioni colturali, sia in termini
quantitativi che qualitativi, ha portato a considerare pressoché inevitabile
l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, che vengono, distribuiti in ben
precisi periodi di sviluppo dei vegetali.
La consapevolezza della loro pericolosità, sia nei confronti delle persone
che a livello ambientale, ha però portato ad una regolamentazione sempre più
severa di tutte le fasi connesse alla loro produzione, distribuzione ed
utilizzo, a partire dall’obbligatorietà del patentino, che mira a
responsabilizzare l’acquirente, istruendolo sulle corrette modalità della
loro gestione. L’uso indiscriminato ed eccessivo di tali prodotti è stato
limitato con provvedimenti mirati (es: supporto all’adozione della lotta
biologica/integrata) o addirittura da divieti assoluti (es: messa al bando del
DDT).
Tra i prodotti fitosanitari - spesso sono definiti meno propriamente
“pesticidi” - ci sono i Fitofarmaci, i Fisiofarmaci, gli Erbicidi,
i Fitoregolatori, più facilmente conosciuti, in funzione dei loro effetti, come
anticrittogamici, biocidi, battericidi, diserbanti, ecc.
Si ricordi che anche un coadiuvante di prodotti
fitosanitari se classificato in una delle tre categorie "molto
tossico", "tossico", "nocivo", è
soggetto alle leggi che regolamentano l’utilizzo dei prodotti
fitosanitari.
Per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio dei
Prodotti Fitosanitari valgono le disposizioni dettate dai Decreti Legislativi
n. 194/1995 e n. 65/2003.
distribuzione dei prodotti fitosanitari
Attività collegate
- acquisto e vendita
- depositi di sostanze pericolose in azienda agricola
- trasporto e movimentazione
- preparazione
- distribuzione/utilizzo
- smaltimento residui
- gestione degli eventi accidentali
Come per altri prodotti pericolosi, gli effetti negativi derivanti da una
cattiva o impropria gestione dei prodotti fitosanitari per la salute sono
principalmente riconducibili a:
- acuti letali
- irreversibili non letali, dopo un'unica esposizione
- gravi, dopo un'esposizione ripetuta o prolungata
- irritanti
- sensibilizzanti
Nello specifico, l’intossicazione può avvenire per:
- contatto, per assorbimento di prodotto fitosanitario attraverso la pelle,
soprattutto quando quest'ultima non è adeguatamente protetta da dispositivi
di protezione individuale (D.P.I.);
- inalazione, con conseguente intossicazione a carico dell’apparato
respiratorio dovuta a scarsa attenzione nelle pratiche e per mancanza di
utilizzo di mezzi di protezione;
- ingestione, per l’abitudine diffusa di fumare o, peggio, di
mangiare, bere, durante le operazioni senza aver adeguatamente lavato le
mani.
esempio di irritazione per contatto
Indicazioni di carattere generale
Dal 2007 possono essere utilizzati solo formulati commerciali in regola con
le nuove norme europee che riguardano la classificazione e
l’etichettatura dei preparati pericolosi e che hanno comportato una
classificazione di pericolo diversa per molti prodotti in commercio.
I prodotti fitosanitari vengono
classificati nel seguente modo:
- molto tossici: contrassegnati dalla lettera
T+ e con l’immagine del teschio
- tossici: contrassegnati dalla lettera T
e con l’immagine del teschio
- nocivi: contrassegnati dalla lettera Xn
e con la croce di S. Andrea
- irritanti: contrassegnati con la lettera
Xi e con la croce di S. Andrea
- pericolosi per l’ambiente: contrassegnati con la
lettera N
- infiammabili/molto infiammabili: contrassegnati con la
lettera F/F+
- prodotti non classificati: come i precedenti e
non contrassegnati da simboli, ma riportanti la dicitura
“Attenzione manipolare con prudenza”
I prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio solo se
confezionati in involucri o imballaggi chiusi non manomissibili, le cui
etichette regolarmente autorizzate dal Ministero della sanità, riportano:
- il nome del formulato commerciale
- l’attività o azione primaria esplicata dalla sostanza attiva,
denominata secondo la classificazione ISO, sul bersaglio (insetticida,
fungicida, diserbante, ecc.) ed il tipo di formulazione (polvere bagnabile,
liquido emulsionabile, ecc.) con cui si presenta il prodotto
facoltativamente accompagnato da frasi caratterizzanti il meccanismo
d’azione (sistemico, citotropico, contatto, ecc.) nonché le colture
cui è destinato e gli organismi nocivi da combattere
- la composizione: titolo espresso in grammi di una o più sostanze attive
presenti nel formulato, coformulanti (disperdenti, bagnanti, adesivanti,
ecc.) quanto basta (q.b.) a 100 grammi
- le frasi di rischio: "nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la
pelle", "irritante", "altamente tossico", ecc. a seconda della classe
tossicologica di appartenenza
Indicazioni di carattere specifico
Acquisto e vendita
Poiché esistono vincoli particolari per la vendita dei prodotti
fitosanitari, essi possono essere acquistati esclusivamente presso i
rivenditori autorizzati.
Anche se si è maggiorenni, per il primo rilascio dell'autorizzazione
all'acquisto dei prodotti fitosanitari (non è necessario per tutti i prodotti
chimici impiegati in agricoltura, ma solo per i preparati molto tossici,
tossici e nocivi), è indispensabile ottenere il rilascio del patentino, la cui
validità è di 5 anni e va rinnovato presentando domanda all'Assessorato
Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di residenza e sostenendo uno
specifico Corso di aggiornamento, al termine del quale è prevista una verifica.
L’acquisto comporta la responsabilità del corretto uso dei prodotti
fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, rimane quindi in carico di chi li
ha acquistati anche la responsabilità per l’idonea conservazione ed il
corretto impiego del prodotto.
Il titolare del patentino non può né rivendere né regalare ad altre persone
prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.
Non acquistare, in nessun caso, i prodotti fitosanitari in confezioni che
risultino non sigillate o non originali, neppure se il rivenditore ne
garantisce la provenienza.
Non lasciate mai in deposito, neppure su richiesta, il patentino al
rivenditore: oltreché all'acquisto dei prodotti fitosanitari, il patentino è un
documento personale necessario anche al trasporto ed alla detenzione.
Depositi di sostanze pericolose in azienda agricola
- il locale di deposito deve essere ubicato lontano dai luoghi di
lavoro;
- il locale di deposito deve essere in una zona che non risulti di
passaggio;
- all'esterno del deposito deve essere applicato un cartellone
"nozionistico" (ossia indicante le regole da rispettare);
- l'accesso agli estranei deve essere impedito tramite chiusura a
chiave;
- i locali devono essere freschi, asciutti e sufficientemente areati;
- l'impianto elettrico deve essere idoneo e verificato (vedi: Impianti di
Serivizio: "Impianto Elettrico");
- devono essere esposti cartelli di segnalazione di pericolo;
- i presidi contrassegnati con Molto tossico (T+), Tossico T, Nocivo (Xn)
devono essere mantenuti entro armadi chiusi a chiave;
- devono essere disponibili scaffalature posizionate idoneamente,
realizzate con materiali facilmente lavabili e ben fissate al muro o al
pavimento;
- gli antiparassitari liquidi devono essere conservati inferiormente a
quelli in polvere;
- i contenitori devono essere ermeticamente chiusi;
- nei locali con circolazione forzata di aria devono essere assenti altri
prodotti infiammabili;
- i liquidi infiammabili devono essere detenuti su scaffalature di
materiale non infiammabile;
- gli antiparassitari e tutti i prodotti pericolosi devono essere
conservati nei contenitori originali;
- devono essere evitati travasi in contenitori non etichettati e/o per
alimenti;
- per evitare fuoriuscite in caso di sversamento, il pavimento deve essere
in pendenza in modo da convogliare eventuali perdite in un pozzetto di
raccolta; in alternativa, deve essere presente uno “scalino”
alla porta di ingresso che consenta di contenere le eventuali perdite;
- deve essere presente, in prossimità, un estintore;
- deve essere disponibile sabbia o altro materiale idoneo a contenere
eventuali perdite di prodotto liquido;
- deve essere disponibile una fonte idrica da utilizzare in caso di
contaminazione accidentale.
accesso controllato ai prodotti pericolosi
Trasporto e movimentazione
- evitare il trasporto congiunto con passeggeri e derrate alimentari;
- evitare la collocazione in prossimità di oggetti taglienti o
accuminati;
- i contenitori più pesanti e/o con liquidi devono essere posti in
basso;
- in caso di rottura di una confezione, segnalare l'avvenuto ad AUSL o ad
ARPA;
- favorire le manovre dei trasportatori esterni in caso di consegne o
approvvigionamenti con vettori terzi;
- in presenza di uno o più contenitori di peso eccessivo (indicativamente
> 25 kg; vedi "Movimentazione manuale carichi"), devono essere
disponibili carrelli per il trasporto;
- usare preferibilmente D.P.I. protettivi da rotture accidentali dei
contenitori (almeno i guanti).
Specifiche per il mezzo di trasporto
- i dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione, nonché i
pneumatici, devono essere in buone condizioni;
- lo spazio interno del veicolo deve essere pulito, asciutto e privo di
viti, chiodi o altri oggetti acuminati nel caso in cui vi vengano collocati
i prodotti in confezioni lacerabili;
- le parti del veicolo destinate a coprire il carico devono essere prive di
fori e impermeabili all'acqua;
- le sponde e gli eventuali portelloni devono avere le chiusure
perfettamente efficienti;
- il mezzo non deve essere adibito al trasporto di prodotti destinati
all'alimentazione umana o animale;
- per i prodotti infiammabili, il pianale non deve essere di legno
scoperto, ma almeno rivestito con lastra di ferro, alluminio o trattato con
materiali resistenti al fuoco.
L'eventuale telone deve essere di tipo ignifugo, in buone condizioni,
fissato "a tetto" nella parte superiore e preferibilmente scorrevole/apribile
ai lati
- avere a disposizione specifici D.P.I. (guanti, tute, maschere, stivali,
ecc.)
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trasporto e movimentazione inadeguato dei prodotti pericolosi |
Preparazione
In genere si tratta di prodotti già confezionati e pronti all’uso. Nel
caso di prodotti comunque per qualche motivo pericolosi, è opportuno, caso per
caso, valutare le seguenti precauzioni:
- devono essere sempre esaminate le istruzioni;
- si deve sempre prendere atto delle nozioni di prevenzione/pronto
soccorso;
- la miscelazione dei prodotti deve essere condotta in ambiente aperto e
ben ventilato;
- si deve prestare attenzione all'assenza di vento;
- deve essere disponibile una riserva di acqua per lavarsi in caso di
necessità;
- devono essere utilizzate protezioni adeguate: tuta, guanti, stivali,
maschera, occhiali;
- devono essere preventivamente calcolate le quantità necessarie per la
distribuzione, al fine di evitare di dover gestire un eccesso di
residui;
- devono essere presi provvedimenti per evitare il rovesciamento dei
contenitori;
- devono essere evitati problemi di incompatibilità tra prodotti;
- si deve prestare molta attenzione al momento del caricamento della botte
(rischio di scivolare sui gradini, di rovesciamento del secchio allo
svuotamento, ecc.).
Distribuzione/Utilizzo
- la distribuzione dovrebbe essere effettuata da personale dotato di
patentino o da altro personale adeguatamente formato (l'acquirente
originario rimane sempre responsabile di quanto potrebbe accadere);
- rispettare le distanze di sicurezza indicate in etichetta dei prodotti e
dagli eventuali regolamenti locali; la distribuzione deve essere condotta
rimanendo lontani da strade, da edifici, da corpi idrici, da animali, da
persone;
- devono sempre essere utilizzate protezioni adeguate (guanti e stivali
antisdrucciolo in gomma; maschera a doppio filtro; tuta, occhiali);
- deve essere sempre disponibile una tanica di acqua pulita sul trattore in
caso di contaminazione;
- effettuare preferibilmente i trattamenti nelle ore più fresche;
- si deve prestare attenzione a non irrorare controvento;
- si deve operare indirizzando il getto dalla zona esterna a quella
centrale;
- devono essere segnalati all’operatore eventuali ostacoli sul campo
al momento dell'irrorazione (rischi di rovesciamento, fossi non visibili,
pendenze eccessive, ecc.);
- al termine dell'uso, gli indumenti e i D.P.I. devono essere regolarmente
lavati e riposti nel deposito;
- si deve controllare che gli indumenti e D.P.I., al termine dell'uso, non
siano logorati o strappati.
miscelazione dei prodotti pericolosi
Smaltimento residui
- i contenitori usati devono essere regolarmente lavati al momento della
preparazione;
- deve essere effettuata la raccolta differenziata dei contenitori
usati;
- i residui del trattamento devono essere stoccati in magazzino in
contenitori chiusi ed etichettati, per essere successivamente
ridistribuiti;
- si deve rispettare il principio di non trasferire prodotti/residui tra
coltivatori/contoterzisti (l'acquirente originario rimane sempre
responsabile di quanto potrebbe accadere).
Gestione degli eventi accidentali
In caso di intossicazione o di contatto accidentale:
- allontanare il soggetto colpito, dalla fonte di intossicazione;
- verificare sull’etichetta i sintomi dell’intossicazione ed i
consigli terapeutici;
- non somministrare latte o altre bevande perché possono facilitare
l’assorbimento della sostanza tossica;
- chiamare subito un medico o trasportarlo al più vicino ospedale;
- portare con sé il contenitore del prodotto utilizzato e consegnare
l’etichetta (e la relativa scheda tecnica, qualora disponibile) al
personale medico.
- l'utilizzo dei prodotti sanitari deve essere ridotto al minimo;
- a parità di efficacia, devono essere regolarmente scelti prodotti
fitosanitari meno tossici;
- devono essere normalmente privilegiati prodotti in forma granulare o
liquida rispetto a quelli polverulenti;
- devono essere normalmente privilegiati sistemi di distribuzione a bassa
pressione;
- nel caso di utilizzo di prodotti T+, T ed Xn, deve essere acquisito il
patentino di autorizzazione all'acquisto ed all'utilizzo dei
fitofarmaci;
- il patentino deve essere regolarmente rinnovato (scadenza
quinquennale);
- deve essere noto a tutti che la responsabilità della corretta gestione
del prodotto, in qualsiasi fase, è del titolare di patentino;
- devono essere disponibili in locole schede di sicurezza dei prodotti
acquistati ed essere conosciuti i relativi contenuti;
- devono essere note procedure specifiche per la gestione di eventuali
emergenze causate da uso scorretto di prodotti fitosanitari;
- devono essere rispettati i "tempi di rientro" in campo per le ulteriori
lavorazioni e per l’accesso del bestiame nell’area a
pascolo;
- devono essere rispettati i "tempi di carenza" per l’immissione sul
mercato dei prodotti destinati al consumo;
- non lasciare prodotti fitosanitari in confezioni diverse da quella
originale; in caso di necessità (situazione di emergenza), contrassegnare
le confezioni con evidenti simboli di pericolo e segregare i
contenitori;
- non lasciare prodotti fitosanitari fuori dal luogo adibito alla loro
conservazione, che dovrà essere chiuso a chiave ed il cui accesso sarà
consentito solo a coloro che sono in possesso di patentino;
- non manipolare prodotti fitosanitari (a partire dal prelievo dal
deposito) senza l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale
(D.P.I.).
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lavare sempre gli indumemti, D.P.I. e mani dopo l'utilizzo di prodotti pericolosi |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
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Guanti di protezione obbligatoria |
Calzatura di sicurezza obbligatoria |
Protezione obbligatoria delle vie respiratorie |
Protezione obbligatoria del corpo |
D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 |
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro. |
Circolare Ministero della Sanità 30/04/93 n. 15 |
Caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di presidi sanitari. |
D.Lgs 03/02/1997 n. 52 |
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. |
D.Lgs 25/02/2000 n. 174 |
Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi. |
D.Lgs 02/02/2002 n. 25 |
Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro
i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. |
Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 30/10/2002 |
Modalità applicative dell'art. 42 del D.P.R. n. 290/01, relativo ai dati di produzione, esportazione,
vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari. |
D.Lgs 14/03/2003 n. 65 |
Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e alla
etichettatura dei preparati pericolosi. |
Decreto Ministeriale 21/07/2003 |
Attuazione della direttiva 2003/82/CE della Commissione dell'11/09/2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE
del Consiglio, per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari. |
Decreto Ministeriale 22/07/2003 |
Recepimento della direttiva 2002/79/Ce, della direttiva 2002/97/Ce, della direttiva 2002/100/Ce e aggiornamento del
Dm 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti
fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari. |
Decreto Ministeriale 23/07/2003 |
Relativo ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti
alimentari di origine animale e vegetale. |
Decreto del Ministero della Salute 27/08/2004 |
Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. |
Decreto Ministeriale 20/04/2006 |
Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2006/4/CE e 2006/9/CE della Commissione e aggiornamento
del decreto del Ministro della Salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti
destinati all'alimentazione. |
Regolamento (CE) n. 260/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 |
Modifica del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo
l'allegato VII che elenca le combinazioni di sostanza attiva/prodotto oggetto di deroga per quanto riguarda il trattamento
successivo alla raccolta con un fumigante |
Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008 |
Modifica del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati
II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento |
Regolamento (CE) N. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 |
concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi
di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio |
N.B.: Prendere attenta visione di eventuali regolamenti
locali in materia e di provvedimenti normativi restrittivi riguardanti lo
specifico principio attivo utilizzato.