DESCRIZIONE GENERALE

Per Prodotti Fitosanitari si intendono:

  • le sostanze attive ed i preparati contenenti uno o più sostanze attive, presenti nella forma in cui sono fornite all’utilizzatore e destinati a:
  • proteggere i prodotti vegetali dagli organismi nocivi o a prevenire gli effetti
  • favorire o regolare i processi vitali dei vegetali (con esclusione dei fertilizzanti)
  • conservare i prodotti vegetali, (ad esclusione dei conservanti disciplinanti da particolari disposizioni)
  • eliminare le piante indesiderate
  • eliminare parti di vegetali, frenare ed evitare un loro indesiderato accrescimento.
  • i coadiuvanti di prodotti fitosanitari destinati ad essere impiegati come bagnanti ed emulsionanti, messi in commercio allo scopo di favorire l’azione dei prodotti fitosanitari e i prodotti destinati a determinare o coadiuvare l’azione di protezione delle piante e dei loro prodotti e di difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

L’esigenza di salvaguardare le produzioni colturali, sia in termini quantitativi che qualitativi, ha portato a considerare pressoché inevitabile l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, che vengono, distribuiti in ben precisi periodi di sviluppo dei vegetali.

La consapevolezza della loro pericolosità, sia nei confronti delle persone che a livello ambientale, ha però portato ad una regolamentazione sempre più severa di tutte le fasi connesse alla loro produzione, distribuzione ed utilizzo, a partire dall’obbligatorietà del patentino, che mira a responsabilizzare l’acquirente, istruendolo sulle corrette modalità della loro gestione. L’uso indiscriminato ed eccessivo di tali prodotti è stato limitato con provvedimenti mirati (es: supporto all’adozione della lotta biologica/integrata) o addirittura da divieti assoluti (es: messa al bando del DDT).

Tra i prodotti fitosanitari - spesso sono definiti meno propriamente “pesticidi” - ci sono i Fitofarmaci, i Fisiofarmaci, gli Erbicidi, i Fitoregolatori, più facilmente conosciuti, in funzione dei loro effetti, come anticrittogamici, biocidi, battericidi, diserbanti, ecc.

Si ricordi che anche un coadiuvante di prodotti fitosanitari se classificato in una delle tre categorie "molto tossico", "tossico", "nocivo", è soggetto alle leggi che regolamentano l’utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio dei Prodotti Fitosanitari valgono le disposizioni dettate dai Decreti Legislativi n. 194/1995 e n. 65/2003.

Distribuzione prodotti fitosanitari
distribuzione dei prodotti fitosanitari

Attività collegate

  • acquisto e vendita
  • depositi di sostanze pericolose in azienda agricola
  • trasporto e movimentazione
  • preparazione
  • distribuzione/utilizzo
  • smaltimento residui
  • gestione degli eventi accidentali

RISCHI

Come per altri prodotti pericolosi, gli effetti negativi derivanti da una cattiva o impropria gestione dei prodotti fitosanitari per la salute sono principalmente riconducibili a:

  • acuti letali
  • irreversibili non letali, dopo un'unica esposizione
  • gravi, dopo un'esposizione ripetuta o prolungata
  • irritanti
  • sensibilizzanti

Nello specifico, l’intossicazione può avvenire per:

  • contatto, per assorbimento di prodotto fitosanitario attraverso la pelle, soprattutto quando quest'ultima non è adeguatamente protetta da dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);
  • inalazione, con conseguente intossicazione a carico dell’apparato respiratorio dovuta a scarsa attenzione nelle pratiche e per mancanza di utilizzo di mezzi di protezione;
  • ingestione, per l’abitudine diffusa di fumare o, peggio, di mangiare, bere, durante le operazioni senza aver adeguatamente lavato le mani.

Esempi di irritazione
esempio di irritazione per contatto

 

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INDICAZIONI TECNICHE

Indicazioni di carattere generale

Dal 2007 possono essere utilizzati solo formulati commerciali in regola con le nuove norme europee che riguardano la classificazione e l’etichettatura dei preparati pericolosi e che hanno comportato una classificazione di pericolo diversa per molti prodotti in commercio.

I prodotti fitosanitari vengono classificati nel seguente modo:

  • molto tossici: contrassegnati dalla lettera T+ e con l’immagine del teschio
  • tossici: contrassegnati dalla lettera T e con l’immagine del teschio
  • nocivi: contrassegnati dalla lettera Xn e con la croce di S. Andrea
  • irritanti: contrassegnati con la lettera Xi e con la croce di S. Andrea
  • pericolosi per l’ambiente: contrassegnati con la lettera N
  • infiammabili/molto infiammabili: contrassegnati con la lettera F/F+
  • prodotti non classificati: come i precedenti e non contrassegnati da simboli, ma riportanti la dicitura “Attenzione manipolare con prudenza

I prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio solo se confezionati in involucri o imballaggi chiusi non manomissibili, le cui etichette regolarmente autorizzate dal Ministero della sanità, riportano:

  • il nome del formulato commerciale
  • l’attività o azione primaria esplicata dalla sostanza attiva, denominata secondo la classificazione ISO, sul bersaglio (insetticida, fungicida, diserbante, ecc.) ed il tipo di formulazione (polvere bagnabile, liquido emulsionabile, ecc.) con cui si presenta il prodotto facoltativamente accompagnato da frasi caratterizzanti il meccanismo d’azione (sistemico, citotropico, contatto, ecc.) nonché le colture cui è destinato e gli organismi nocivi da combattere
  • la composizione: titolo espresso in grammi di una o più sostanze attive presenti nel formulato, coformulanti (disperdenti, bagnanti, adesivanti, ecc.) quanto basta (q.b.) a 100 grammi
  • le frasi di rischio: "nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle", "irritante", "altamente tossico", ecc. a seconda della classe tossicologica di appartenenza

 

Indicazioni di carattere specifico

Acquisto e vendita

Poiché esistono vincoli particolari per la vendita dei prodotti fitosanitari, essi possono essere acquistati esclusivamente presso i rivenditori autorizzati.

Anche se si è maggiorenni, per il primo rilascio dell'autorizzazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari (non è necessario per tutti i prodotti chimici impiegati in agricoltura, ma solo per i preparati molto tossici, tossici e nocivi), è indispensabile ottenere il rilascio del patentino, la cui validità è di 5 anni e va rinnovato presentando domanda all'Assessorato Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di residenza e sostenendo uno specifico Corso di aggiornamento, al termine del quale è prevista una verifica.

L’acquisto comporta la responsabilità del corretto uso dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi, rimane quindi in carico di chi li ha acquistati anche la responsabilità per l’idonea conservazione ed il corretto impiego del prodotto.

Il titolare del patentino non può né rivendere né regalare ad altre persone prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi.

Non acquistare, in nessun caso, i prodotti fitosanitari in confezioni che risultino non sigillate o non originali, neppure se il rivenditore ne garantisce la provenienza.

Non lasciate mai in deposito, neppure su richiesta, il patentino al rivenditore: oltreché all'acquisto dei prodotti fitosanitari, il patentino è un documento personale necessario anche al trasporto ed alla detenzione.

Depositi di sostanze pericolose in azienda agricola

  • il locale di deposito deve essere ubicato lontano dai luoghi di lavoro;
  • il locale di deposito deve essere in una zona che non risulti di passaggio;
  • all'esterno del deposito deve essere applicato un cartellone "nozionistico" (ossia indicante le regole da rispettare);
  • l'accesso agli estranei deve essere impedito tramite chiusura a chiave;
  • i locali devono essere freschi, asciutti e sufficientemente areati;
  • l'impianto elettrico deve essere idoneo e verificato (vedi: Impianti di Serivizio: "Impianto Elettrico");
  • devono essere esposti cartelli di segnalazione di pericolo;
  • i presidi contrassegnati con Molto tossico (T+), Tossico T, Nocivo (Xn) devono essere mantenuti entro armadi chiusi a chiave;
  • devono essere disponibili scaffalature posizionate idoneamente, realizzate con materiali facilmente lavabili e ben fissate al muro o al pavimento;
  • gli antiparassitari liquidi devono essere conservati inferiormente a quelli in polvere;
  • i contenitori devono essere ermeticamente chiusi;
  • nei locali con circolazione forzata di aria devono essere assenti altri prodotti infiammabili;
  • i liquidi infiammabili devono essere detenuti su scaffalature di materiale non infiammabile;
  • gli antiparassitari e tutti i prodotti pericolosi devono essere conservati nei contenitori originali;
  • devono essere evitati travasi in contenitori non etichettati e/o per alimenti;
  • per evitare fuoriuscite in caso di sversamento, il pavimento deve essere in pendenza in modo da convogliare eventuali perdite in un pozzetto di raccolta; in alternativa, deve essere presente uno “scalino” alla porta di ingresso che consenta di contenere le eventuali perdite;
  • deve essere presente, in prossimità, un estintore;
  • deve essere disponibile sabbia o altro materiale idoneo a contenere eventuali perdite di prodotto liquido;
  • deve essere disponibile una fonte idrica da utilizzare in caso di contaminazione accidentale.

Accesso controllato
accesso controllato ai prodotti pericolosi

 

Trasporto e movimentazione

  • evitare il trasporto congiunto con passeggeri e derrate alimentari;
  • evitare la collocazione in prossimità di oggetti taglienti o accuminati;
  • i contenitori più pesanti e/o con liquidi devono essere posti in basso;
  • in caso di rottura di una confezione, segnalare l'avvenuto ad AUSL o ad ARPA;
  • favorire le manovre dei trasportatori esterni in caso di consegne o approvvigionamenti con vettori terzi;
  • in presenza di uno o più contenitori di peso eccessivo (indicativamente > 25 kg; vedi "Movimentazione manuale carichi"), devono essere disponibili carrelli per il trasporto;
  • usare preferibilmente D.P.I. protettivi da rotture accidentali dei contenitori (almeno i guanti).

Specifiche per il mezzo di trasporto

  • i dispositivi di segnalazione visiva e illuminazione, nonché i pneumatici, devono essere in buone condizioni;
  • lo spazio interno del veicolo deve essere pulito, asciutto e privo di viti, chiodi o altri oggetti acuminati nel caso in cui vi vengano collocati i prodotti in confezioni lacerabili;
  • le parti del veicolo destinate a coprire il carico devono essere prive di fori e impermeabili all'acqua;
  • le sponde e gli eventuali portelloni devono avere le chiusure perfettamente efficienti;
  • il mezzo non deve essere adibito al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale;
  • per i prodotti infiammabili, il pianale non deve essere di legno scoperto, ma almeno rivestito con lastra di ferro, alluminio o trattato con materiali resistenti al fuoco. L'eventuale telone deve essere di tipo ignifugo, in buone condizioni, fissato "a tetto" nella parte superiore e preferibilmente scorrevole/apribile ai lati
  • avere a disposizione specifici D.P.I. (guanti, tute, maschere, stivali, ecc.)
Trasporto inadeguato       Trasporto inadeguato
trasporto e movimentazione inadeguato dei prodotti pericolosi

 

Preparazione

In genere si tratta di prodotti già confezionati e pronti all’uso. Nel caso di prodotti comunque per qualche motivo pericolosi, è opportuno, caso per caso, valutare le seguenti precauzioni:

  • devono essere sempre esaminate le istruzioni;
  • si deve sempre prendere atto delle nozioni di prevenzione/pronto soccorso;
  • la miscelazione dei prodotti deve essere condotta in ambiente aperto e ben ventilato;
  • si deve prestare attenzione all'assenza di vento;
  • deve essere disponibile una riserva di acqua per lavarsi in caso di necessità;
  • devono essere utilizzate protezioni adeguate: tuta, guanti, stivali, maschera, occhiali;
  • devono essere preventivamente calcolate le quantità necessarie per la distribuzione, al fine di evitare di dover gestire un eccesso di residui;
  • devono essere presi provvedimenti per evitare il rovesciamento dei contenitori;
  • devono essere evitati problemi di incompatibilità tra prodotti;
  • si deve prestare molta attenzione al momento del caricamento della botte (rischio di scivolare sui gradini, di rovesciamento del secchio allo svuotamento, ecc.).

Distribuzione/Utilizzo

  • la distribuzione dovrebbe essere effettuata da personale dotato di patentino o da altro personale adeguatamente formato (l'acquirente originario rimane sempre responsabile di quanto potrebbe accadere);
  • rispettare le distanze di sicurezza indicate in etichetta dei prodotti e dagli eventuali regolamenti locali; la distribuzione deve essere condotta rimanendo lontani da strade, da edifici, da corpi idrici, da animali, da persone;
  • devono sempre essere utilizzate protezioni adeguate (guanti e stivali antisdrucciolo in gomma; maschera a doppio filtro; tuta, occhiali);
  • deve essere sempre disponibile una tanica di acqua pulita sul trattore in caso di contaminazione;
  • effettuare preferibilmente i trattamenti nelle ore più fresche;
  • si deve prestare attenzione a non irrorare controvento;
  • si deve operare indirizzando il getto dalla zona esterna a quella centrale;
  • devono essere segnalati all’operatore eventuali ostacoli sul campo al momento dell'irrorazione (rischi di rovesciamento, fossi non visibili, pendenze eccessive, ecc.);
  • al termine dell'uso, gli indumenti e i D.P.I. devono essere regolarmente lavati e riposti nel deposito;
  • si deve controllare che gli indumenti e D.P.I., al termine dell'uso, non siano logorati o strappati.

Miscelazione prodotti pericolosi
miscelazione dei prodotti pericolosi

 

Smaltimento residui

  • i contenitori usati devono essere regolarmente lavati al momento della preparazione;
  • deve essere effettuata la raccolta differenziata dei contenitori usati;
  • i residui del trattamento devono essere stoccati in magazzino in contenitori chiusi ed etichettati, per essere successivamente ridistribuiti;
  • si deve rispettare il principio di non trasferire prodotti/residui tra coltivatori/contoterzisti (l'acquirente originario rimane sempre responsabile di quanto potrebbe accadere).

Gestione degli eventi accidentali

In caso di intossicazione o di contatto accidentale:

  • allontanare il soggetto colpito, dalla fonte di intossicazione;
  • verificare sull’etichetta i sintomi dell’intossicazione ed i consigli terapeutici;
  • non somministrare latte o altre bevande perché possono facilitare l’assorbimento della sostanza tossica;
  • chiamare subito un medico o trasportarlo al più vicino ospedale;
  • portare con sé il contenitore del prodotto utilizzato e consegnare l’etichetta (e la relativa scheda tecnica, qualora disponibile) al personale medico.

 

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INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

  • l'utilizzo dei prodotti sanitari deve essere ridotto al minimo;
  • a parità di efficacia, devono essere regolarmente scelti prodotti fitosanitari meno tossici;
  • devono essere normalmente privilegiati prodotti in forma granulare o liquida rispetto a quelli polverulenti;
  • devono essere normalmente privilegiati sistemi di distribuzione a bassa pressione;
  • nel caso di utilizzo di prodotti T+, T ed Xn, deve essere acquisito il patentino di autorizzazione all'acquisto ed all'utilizzo dei fitofarmaci;
  • il patentino deve essere regolarmente rinnovato (scadenza quinquennale);
  • deve essere noto a tutti che la responsabilità della corretta gestione del prodotto, in qualsiasi fase, è del titolare di patentino;
  • devono essere disponibili in locole schede di sicurezza dei prodotti acquistati ed essere conosciuti i relativi contenuti;
  • devono essere note procedure specifiche per la gestione di eventuali emergenze causate da uso scorretto di prodotti fitosanitari;
  • devono essere rispettati i "tempi di rientro" in campo per le ulteriori lavorazioni e per l’accesso del bestiame nell’area a pascolo;
  • devono essere rispettati i "tempi di carenza" per l’immissione sul mercato dei prodotti destinati al consumo;
  • non lasciare prodotti fitosanitari in confezioni diverse da quella originale; in caso di necessità (situazione di emergenza), contrassegnare le confezioni con evidenti simboli di pericolo e segregare i contenitori;
  • non lasciare prodotti fitosanitari fuori dal luogo adibito alla loro conservazione, che dovrà essere chiuso a chiave ed il cui accesso sarà consentito solo a coloro che sono in possesso di patentino;
  • non manipolare prodotti fitosanitari (a partire dal prelievo dal deposito) senza l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).
Lavaggio indumenti       Lavaggio indumenti
lavare sempre gli indumemti, D.P.I. e mani dopo l'utilizzo di prodotti pericolosi

 

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D.P.I.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Guanti di protezione obbligatoria Calzatura di protezione obbligatoria Protezione obbligatoria vie respiratorie Protezione obbligatoria del corpo
Guanti di protezione obbligatoria Calzatura di sicurezza obbligatoria Protezione obbligatoria delle vie respiratorie Protezione obbligatoria del corpo

 

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RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs del 09/04/2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Circolare Ministero della Sanità 30/04/93 n. 15 Caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di presidi sanitari.
D.Lgs 03/02/1997 n. 52 Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.
D.Lgs 25/02/2000 n. 174 Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi.
D.Lgs 02/02/2002 n. 25 Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del D.P.R. n. 290/01, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari.
D.Lgs 14/03/2003 n. 65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura dei preparati pericolosi.
Decreto Ministeriale 21/07/2003 Attuazione della direttiva 2003/82/CE della Commissione dell'11/09/2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, per quanto riguarda le frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari.
Decreto Ministeriale 22/07/2003 Recepimento della direttiva 2002/79/Ce, della direttiva 2002/97/Ce, della direttiva 2002/100/Ce e aggiornamento del Dm 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione, con revoca e modifica di alcuni impieghi relativi ai prodotti fitosanitari.
Decreto Ministeriale 23/07/2003 Relativo ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine animale e vegetale.
Decreto del Ministero della Salute 27/08/2004 Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.
Decreto Ministeriale 20/04/2006 Prodotti fitosanitari: recepimento delle direttive 2006/4/CE e 2006/9/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della Salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione.
Regolamento (CE) n. 260/2008 della Commissione del 18 marzo 2008 Modifica del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo l'allegato VII che elenca le combinazioni di sostanza attiva/prodotto oggetto di deroga per quanto riguarda il trattamento successivo alla raccolta con un fumigante
Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008 Modifica del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento
Regolamento (CE) N. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio

N.B.: Prendere attenta visione di eventuali regolamenti locali in materia e di provvedimenti normativi restrittivi riguardanti lo specifico principio attivo utilizzato.

 

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