L'amianto è un minerale abbondantemente presente in natura, formato da fibre estremamente sottili di silicati, di notevole resistenza al fuoco, facilmente lavorabile grazie alla sua conformazione fibrosa.
Viste le sue particolarità (soprattutto il basso costo in rapporto alle sue proprietà), l'amianto è stato largamente utilizzato in tutti i settori civili e produttivi, ed in particolare:
Attività collegate
Essendo da anni vietata la produzione di prodotti contenenti amianto, allo stato attuale sono soprattutto esposti i soli lavoratori addetti ad eseguire lavorazioni che richiedono la manipolazione di materiali contenenti amianto prodotti in passato, quali ad esempio la rimozione di pannelli in eternit per manutenzione, di fibre di coibentazione.
Particolarmente pericolose, in tali casi, risultano le operazioni di smerigliatura, levigatura, ecc., che producono polveri inalabili contenti amianto; dette operazioni devono essere evitate.
A rischio possono essere anche gli interventi di:
La capillare diffusione di tale materiale anche nel settore agricolo (si pensi alle sole coperture in Eternit utilizzate in capannoni/capanni a qualsivoglia uso adibiti), unitamente alle indicazioni di legge (D.M. n. 101 del 18 marzo 2003), hanno reso necessario operare una “Mappatura” del territorio per individuare le (principali) aree interessate dalla presenza di amianto; il censimento continua tuttora e, pur riguardando situazioni in genere di grande impatto (edifici industriali, edifici pubblici con potenziale esposizione da parte di grande presenza di persone), si richiede la spedizione di una scheda.
La dispersione nell'aria di fibre di amianto può essere pericolosa, oltre che per gli addetti, anche per la popolazione.
Infatti fibre disperse nell'aria da materiali contenenti amianto (ad esempio l'eternit) possono essere respirate da chiunque, depositandosi sugli organi respiratori e causare gravi danni.
L'inalazione di fibre di amianto può provocare danni di vario tipo ai polmoni (in particolare una grave malattia detta "asbestosi") o tumori polmonari (il mesotelioma maligno).
La presenza di fibre di amianto sui prodotti alimentari o nelle condutture dell'acqua (rischi per ingestione) pare possa rappresentare pericolo minore o addirittura trascurabile.
E' dimostrato che, nel tempo, materiali contenenti amianto possono danneggiarsi o usurarsi, specialmente a causa dell'azione degli agenti atmosferici (sole, gelo, grandine, ecc.).
I materiali usurati finiscono inevitabilmente per disperdere nell'aria le fibre di amianto.
Il Capo III del Titolo IX del D.Lgs 81/2008 ha sostituito il Titolo VI-bis del D.Lgs 626/94, che a sua volta aveva introdotto il D.Lgs 25 luglio 2006, n. 257 (che abrogava il Capo III del D.Lgs 277/91), e ribadisce che prevede sia a carico del datore di lavoro l'onere di valutare la presenza, nell'attività della sua Azienda, del rischio amianto. (Si rammenta che tale obbligo trae origine dal lontano D.Lgs 277/91, poi ribadito dal D.L.vo 626/94).
E’ fondamentale, quindi, verificare la presenza di amianto e il relativo stato di conservazione, e prevedere un controllo periodico e sistematico dello stato di conservazione e d’integrità dei pannelli e degli altri materiali contenenti amianto presenti in azienda. Eventualmente, in casi dubbi o di utilizzo esteso e diffuso dei pannelli con amianto, è opportuno rivolgersi alla competente Agenzia per l’Ambiente (ARPA) per meglio comprendere il tema e le procedure formalmente connesse, ed a consulenti privati, a professionisti di fiducia e a ditte specializzate per la redazione di specifiche perizie, dalle quali dedurre le azioni necessarie conseguenti.
l datore di lavoro deve poi identificare:
A tal fine, sono individuati (art. 249, comma 2 del D.Lgs 81/2008) alcuni casi in cui - per esposizioni sporadiche, di debole intensità in cui non siano superati i limiti di esposizione fissati dalla legge, e comunque sempre dopo avere effettuato la valutazione dei rischi – non si applicano alcune delle disposizioni più impegnative, quali l’obbligo di notifica prima dell’inizio di lavori su materiali contenti amianto, di sorveglianza sanitaria e di registro degli esposti e di misurazione periodica della concentrazione delle fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro; tra tali casi risulta interessante notare che sono citate le attività in cui risulta possibile gestire in maniera meno impegnativa le condizioni caratterizzate da scarso pericolo (e che risultano le più diffuse):
Eseguito quanto sopra, il datore di lavoro deve attuare una serie di misure atte a tutelare la salute degli addetti; in particolare:
Ove l’analisi lo ritenga necessario ed esistano condizioni critiche che rendano necessarie operazioni di rimozione dei materiali, la legge italiana sancisce tassativamente che i lavori di bonifica dell'amianto possono essere eseguiti solo da ditte "specializzate", e lo smaltimento dei rifiuti può essere eseguito solo da ditte appositamente autorizzate dal Ministero dell'Ambiente. Prima di eseguire un intervento è necessario:
Utili indicazioni operative su come devono essere impostati ed affrontati i lavori di bonifica sono riportate (consultabili anche on-line) su due studi promossi dalla Regione Emilia-Romagna:
Guanti di protezione obbligatoria | Protezione obbligatoria delle vie respiratorie | Calzatura di sicurezza obbligatoria | Protezione obbligatoria del corpo |
D.Lgs 09/04/2008 n. 81 | Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IV; Titolo IX, Capo III). Articoli dal 246 al 261. |
D.P.R. 24/05/1988 n. 215 | Primi divieti in merito all'utilizzo di materiali contenenti amianto. |
D.Lgs 03/04/2006 n. 152 | Norme in materia ambientale. (Classifica l'amianto come materiale che rende pericolosi i rifiuti, indicandone le corrette modalità di gestione). |
Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 | Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto |
Decreto Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 2004 | Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto. |
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio 2009/148/CE | Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro |