Anche nelle aziende agricole, l'impatto del rumore sugli addetti è uno degli aspetti più sottovalutati, ma che - anche alla luce della recente evoluzione normativa - necessita di maggiore attenzione da parte dei datori di lavoro.
Il sempre più esteso utilizzo di attrezzature e di mezzi meccanici ha portato al moltiplicarsi delle fonti di rumore, ad un prolungamento nel tempo dell'esposizione e ad un aumento numerico dei lavoratori esposti.
Numerosissimi sono i casi in cui le macchine agricole (trattrici, motocoltivatori, ecc.) o le attrezzature (motoseghe, decespugliatori, ecc.) presentano elevata rumorosità, soprattutto tra quelle costruite diversi anni fa e ancora diffusissime (nel settore agricolo la loro vita utile è portata al limite). In diversi casi, tali sorgenti di rumore possono produrre intensità elevate: al posto di guida di una trattrice tradizionale è possibile misurare nella maggior parte delle situazioni valori compresi tra 80-100 dB(A).
Uno studio ha stimato che il 10 percento dei lavoratori agricoli nell'Unione europea è esposto a livelli quotidiani medi di rumore superiori a 85 decibel. È difficile comunque stimare il numero di lavoratori (autonomi e dipendenti) affetti da danni all'udito.
Peraltro, negli ultimi anni il mercato ha manifestato un incremento costante della disponibilità di materiali e di attrezzature finalizzati al controllo del rumore. La diffusa riluttanza del comparto ad accettare l'utilizzo di tali metodi per la riduzione del rumore è certamente dovuta, almeno in parte, al costo che comporterebbe l'adeguamento o il cambio del parco macchine/attrezzature. Va rilevato comunque che le possibili soluzioni al problema non sono soltanto di carattere tecnico-strutturali, ma è possibile, come esposto di seguito, ricorrere a misure organizzative e procedurali che consentono - in attesa dell'adozione delle misure ottimali, quale l'innovazione del parco-macchine - di conseguire ottimi risultati a fronte di costi contenuti.
La prevenzione e la protezione dal rumore sono attività che dipendono molto dalla situazione aziendale; ad esempio dal tipo di macchina/attrezzatura e dai tempi di esposizione, ovvero dei tempi di lavoro in prossimità delle singole macchine o delle lavorazioni. Perciò, la legislazione vigente (D.Lgs 81/2008, che assorbe e integra i contenuti del D.Lgs 10 aprile 2006, n. 195, e D.Lgs 277/91) prevede che ogni datore di lavoro valuti il rischio-rumore nella sua azienda, e - qualora il rischio risulti presente - rediga uno specifico documento, adottando le azioni di prevenzione e protezione ritenute necessarie per ricondurre gli effetti a condizioni ritenute accettabili.
Nei casi in cui si ritenga (e nel settore agricolo è difficile sostenere a priori il contrario) che il rumore possa essere superiore a 80 dB(A) (valore di esposizione sulle 40 ore settimanali, per lavori continuativi, da non superare al fine di evitare l'insorgere di danni auditivi) il procedimento valutativo deve comprendere anche misurazioni fonometriche. Per comprendere la diffusa esigenza dei rilievi sul campo, è sufficiente rammentare che bastano 30 minuti di esposizione a 92 dB(A) (ad es.: per utilizzo di trattori non cabinati) per superare la soglia citata di 80 dB(A); se poi parliamo - ad esempio - di motoseghe, i 30 minuti indicati si riducono notevolmente.
Tutte le operazioni, colturali e non, che richiedono l'utilizzo di un mezzo e/o attrezzo motorizzato da parte dell'operatore, o la presenza di impianti rumorosi.
Così come l'esposizione al frastuono in genere, soprattutto per periodi prolungati, può causare una perdita dell'udito indotta dal rumore, l'esposizione prolungata ai rumori agricoli può comportare, a meno che non si adottino adeguate misure di controllo, una perdita permanente dell'udito (ipoacusia).
Il rumore può inoltre provocare ulteriori disturbi e interazioni con gli altri pericoli presenti sul luogo di lavoro, aumentando il generale livello di rischio per i lavoratori:
La perdita dell'udito indotta dal rumore non è curabile, ma si può prevenire. I datori di lavoro hanno la responsabilità legale di prevenire o ridurre l'esposizione dei lavoratori al rumore.
Uno studio commissionato dall' "Health and Safety Executive" (Regno Unito) ha scoperto che è possibile ridurre l'esposizione quotidiana al rumore di 3-16 dB(A), semplicemente adottando misure per controllare il rumore alla fonte. In talune situazioni possono comunque risultare necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale dell'udito.
Per ridurre l'esposizione dei lavoratori al rumore, il rumore va gestito attivamente.
Tale intervento può considerarsi un processo in quattro fasi: valutazione:
Per quanto attiene le prime indicazioni applicative l'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro), in collaborazione con il Coordinamento Tecnico delle Regioni, nel luglio 2008 ha realizzato e pubblicato sul proprio sito le "Linee guida" per la corretta applicazione della prevenzione e della protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro (rumore e vibrazioni): esse sostituiscono le precedenti Linee guida operative per l'applicazione dei Decreti Lgs.vi 187/2005 (rumore) e 195/2006 (vibrazioni).
Le linee-guida sono accessibili direttamente all'indirizzo Internet: http://www.ispesl.it/linee_guida/fattore_di_rischio/lineeguidavibrazioni.pdf
L'esposizione dei lavoratori al rumore deve essere valutata secondo le indicazioni dell'art. 190 del D.Lgs 81/2008, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:
Se dal processo di elaborazione delle citate informazioni si deduce in modo fondato che possono essere superati i "valori inferiori di azione", il datore di lavoro deve condurre una misurazione dei livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti (in genere effettuata tramite Studi o professionisti specializzati), utilizzando strumentazioni adeguate alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali, secondo le indicazioni delle norme tecniche. Nel caso ci siano le condizioni per ritenerla rappresentativa, è possibile anche ricorrere alla campionatura.
Tenuto conto dell'incertezza delle misure (codificata), i risultati emersi sono riportati nel documento di valutazione.
A questo punto, considerate le misure di prevenzione e di protezione già attuate e dei dispositivi di protezione individuali già adottati, il datore di lavoro individua il Programma delle misure tecniche e organizzative necessarie per la prevenzione e protezione degli addetti e per il miglioramento delle condizioni di esposizione nel tempo, ossia gli impegni da ottemperare per per garantire i livelli di sicurezza e non superare le soglie-limite.
All'interno del Piano saranno presenti anche l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, e - eventualmente - i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi dovranno provvedere (e che dovranno essere assegnati unicamente a soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri).
Il primo obiettivo, ove possibile, è costituito dall'eliminazione della fonte di produzione di rumore; tale obiettivo si può talvolta conseguire modificando la struttura o il metodo di lavoro. Qualora l'eliminazione non risultasse possibile, il rumore dovrà essere mantenuto sotto controllo.
La protezione dei lavoratori dal rumore è strutturata in tre fasi che prevedono l'adozione di misure tecniche e organizzative, vale a dire:
a. Controllo del rumore alla fonte
b. Misure collettive, tra cui organizzazione del lavoro
Oltre alle azioni prima descritte, è possibile intraprendere misure per ridurre l'esposizione al rumore di tutti coloro che potrebbero essere esposti. Tra le misure collettive vi sono:
c. Dispositivi di protezione individuale dell'udito
L'adozione di dispositivi di protezione individuale dell'udito deve essere intesa come ultima risorsa possibile. Nel caso in cui siano indispensabili:
La valutazione del rischio rumore deve essere periodicamente (cadenza almeno quadriennale) riverificata apportando, ove necessario, le modifiche ritenute utili al contenimento del livello di esposizione.
Emergono ulteriori azioni (peraltro non certo secondarie, per importanza) da eseguire per tarare e dare corretta attuazione al sistema progettato e garantire una idonea tenuta:
a. formazione dei lavoratori
La formazione è un aspetto importante del controllo del rumore. Vanno formati, ad esempio:
La formazione dovrebbe essere quanto più specifica possibile. I lavoratori devono infatti sapere come tutelarsi e ridurre al minimo la loro esposizione al rumore, soprattutto per quanto concerne i lavoratori neoassunti all'inizio delle mansioni loro assegnate.
b. monitoraggio della salute
I lavoratori hanno diritto ad un idoneo controllo della salute. In tal caso, ad esempio mediante prove audiometriche preventive, esistono disposizioni che impongono di tenere una documentazione sanitaria individuale e fornire informazioni ai lavoratori. I dati acquisiti tramite la procedura di controllo dovrebbero essere impiegati per riesaminare la valutazione dei rischi e le misure del controllo stesso.
c. consultazione dei lavoratori
Spesso i lavoratori sono in grado di fornire indicazioni riguardanti problemi specifici legati al rumore e le possibili soluzioni, e non solo in fase esecutiva in virtù di modifiche funzionali della macchina utilizzata (es.: per deterioramento dei sistemi di riduzione/protezione rumore). Dipendenti e loro rappresentanti dovrebbero quindi essere consultati nell'ambito di una procedura di valutazione ed al momento di discutere le modalità per attuare le misure di controllo.
Nei casi seguenti è altresì opportuno consultare i lavoratori e/o i loro rappresentanti:
In base ai risultati provenienti dalla valutazione, il datore di lavoro deve mettere in atto una serie di interventi, graduati secondo il livello di rumore rilevato.
Per le aziende agricole dove non sussistano particolari problemi di rumorosità e quindi, si possa ragionevolmente ritenere che non siano superati gli 80 dB(A), è necessario attestare questa condizione quantomeno con un'autocertificazione, che comunque deve derivare dall'avere effettivamente condotto la valutazione del rischio "rumore" secondo la metodologia precedentemente indicata al p.to 1.
Il D.Lgs 81/2008, riprende i limiti di esposizione e i valori di azione come di seguito riportati in forma sintetica:
Riferimento | esposizione giornaliera (LEX,8h) | pressione acustica di picco P(ppeak) |
valori limite di esposizione | 87 dB(A) | 200 Pa (=140 dB(C) riferito a 20 µPa) |
valori superiori di azione | 85 dB(A) | 140 Pa (=137 dB(C) riferito a 20 µPa) |
valori inferiori di azione | 80 dB(A) | 112 Pa (=135 dB(C) riferito a 20 µPa) |
Il valore limite di 87 dB(A) è riferito alla condizione con uso di otoprotettore.
In relazione al superamento di tali limiti, sono previsti i seguenti adempimenti:
CONDIZIONE | Obbligo conseguente/provvedimenti da attuare |
Oltre gli 80 dB(A) o 135 dB(C)picco ovvero:
Superamento del valore inferiore di azione: LEX,8h > 80 dB(A) ppeak > 112 Pa [137 dB(C) riferito a 20 micro Pa] |
Il Datore di lavoro deve: - mettere a disposizione dei lavoratori i D.P.I. dell'udito, coinvolgendo i lavoratori o i loro rappresentanti - sottoporre a Sorveglianza Sanitaria a cura del Medico Competente i lavoratori se questi ne facciano espressa richiesta o se il Medico Competente ne affermi l'opportunità. |
Oltre gli 85 dB(A) o 137 dB(C)picco ovvero: Superamento del valore superiore di azione: LEX,8h > 85 dB(A) ppeak > 140 Pa [137 dB(C) riferito a 20 micro Pa] |
Il Datore di lavoro deve:
obbligare i lavoratori ad indossare i D.P.I. dell'udito (la scelta deve coinvolgere i lavoratori e/o i loro rappresentanti) sottoporre i lavoratori esposti a Sorveglianza Sanitaria a cura del Medico Competente. |
Oltre gli 87 dB(A) o 140 dB(C)picco ovvero: superato il valore limite: LEX,8h= 87 dB(A) a DPI indossati ppeak= 200 Pa a DPI indossati [140 dB(C) riferito a 20 micro Pa] |
Il Datore di lavoro deve:
far cessare immediatamente l'esposizione individuazione le misure di Prevenzione e Protezione finalizzate a riportare l'esposizione al di sotto del valore limite di esposizione ed evitare eventuali nuovi superamenti. |
Ricordare che comunque, indipendentemente dal livello di rischio e dal fatto che ci sia o meno un effettivo superamento del limite, ossia anche sotto gli 80 dB(A) o i 135 dB(C)picco (nessun superamento dei valori inferiori di azione: LEX,8h < 80 dB(A); ppeak < 112 Pa [135 dB(C) riferito a 20 micro Pa]), il Datore di lavoro deve:
Inoltre, qualora siano presenti situazioni dove, pur risultando il LEX,8h risulti minore del valore inferiore di azione, siano presenti alcune singole lavorazioni aventi valori di pressione sonora superiori agli 80 dB, si consiglia comunque di fornire i D.P.I. dell'udito ai lavoratori.
Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione è possibile sostituire il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
Per valutare il livello di esposizione di un lavoratore al rumore in condizioni ritenute disagevoli, occorre quindi innanzitutto misurare il livello di rumore nell'ambiente di lavoro.
Generalmente ogni intervallo corrisponde alle diverse attività presso le diverse postazioni.
Per ogni postazione possono essere rilevate misure di livelli equivalenti (Leq, LeqA, LeqC) o misure "per bande d'ottava".
Grazie alla scomposizione in intervalli, è possibile valutare i contributi di ogni singola attività sulla dose totale di rumore percepita ed è possibile fornire indicazioni al datore di lavoro per limitare eventuali interventi solo alle attività a rischio maggiore.
Qualora non fosse possibile scomporre in intervalli l'attività o il rumore fosse molto variabile e casuale, si ricorre al monitoraggio personale: si fa indossare e trasportare dal lavoratore un dosimetro o un fonometro, rendendo così possibile determinare direttamente il livello equivalente a cui egli è esposto.
Di seguito sono riportati alcuni livelli tipici indotti da sorgenti di rumore presenti in agricoltura.
Livelli di rumore in agricoltura (esempi) | |
Da macchinari agricoli | |
Essiccatoio di cereali a cascata | 93,4 dB(A) |
Essiccatoio di cereali a flusso incrociato | 93,8 dB(A) |
Essiccatoio di foraggio verde | 89,8 dB(A) |
Appiattitore per la preparazione di mangimi | 92,3 dB(A) |
Raccoglitrice/pulitrice di luppolo | 93,9 dB(A) |
Zona di preparazione di verdure/capannone di imballaggio | 91,6 dB(A) |
Raccoglitrice di barbabietole | 91,7 dB(A) |
Trattore a catene | 97,5 dB(A) |
Impolveratrice pneumatica (trasportata manualmente) | 89,4 dB(A) |
Segatrice a catena | 103,9 dB(A) |
Spennatrice di tacchini | 99,8 dB(A) |
Pollaio | 94,4 dB(A) |
Polverizzatore per colture arboree da frutto | 85-100 dB(A) |
Da utilizzo di trattori | |
Trattore con falciatrice a dischi | 91,1 dB(A) |
Trattore con imballatrice ad alta densità | 96,8 dB(A) |
Trattore con tagliasiepi | 89,6 dB(A) |
Trattore con polverizzatore per colture arboree da frutto | 97,9 dB(A) |
Trattore con trinciapaglia | 90,4 dB(A) |
Trattore con cabina | 73-90 dBA |
Trattore senza cabina | 91-99 dBA |
Trattore a pieno regime | 105 dBA |
Trattore a pieno carico | 120 dBA |
Veicolo fuoristrada | 100 dBA |
Una volta misurato il livello di rumore dalle diverse attività svolte, occorre calcolare il livello di esposizione personale.
Il D.Lgs 81/2008 prevede il calcolo dell'esposizione personale quotidiana al rumore, Lep,d, secondo ben precise formulazioni.
Il Lep,d è la misura in dB(A) della dose di rumore assorbita dal lavoratore riferita ad 8 ore, in funzione del quale si possono determinare le misure che il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori dovranno adottare per la prevenzione e protezione.
Qualora la mansione comporti una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra, occorre considerare il valore di esposizione settimanale Lep,w.
Le citate indicazioni ISPESL-Regioni, forniscono indicazioni anche in merito a come devono comportarsi le aziende che abbiano già effettuato la valutazione del rischio rumore ai sensi della normativa previgente (Titolo V-bis del DLgs.626/94).
L'aggiornamento deve essere condotto solo se - in relazione ai casi specifici - sono richieste azioni di prevenzione precedentemente non richieste o trascurate.
Poiché la valutazione del rischio con misurazioni deve sempre quanto meno evidenziare i seguenti cinque elementi:
ne consegue che - in linea di principio - il rifacimento della valutazione sarà necessario se:
I datori di lavoro devono operare per:
I fabbricanti e i venditori di attrezzature:
devono immettere sul mercato macchine indicando, nel manuale di istruzioni, la rumorosità (le attrezzature che producono rumore superiore a 85 dB devono avere, nel manuale di istruzioni, informazioni scritte sul rumore prodotto e sui rischi che comporta).
I lavoratori:
In generale, quindi, occorre:
Va ricordato quanto detto nel D.Lgs 81/2008, dove tra gli obblighi per il datore di lavoro si prevede che (art. 77):
"Il datore di lavoro ai fini della scelta dei D.P.I.:
Il riferimento normativo per la selezione dei dispositivi auricolari è rappresentato dalla norma europea EN 458 "Protettori auricolari": raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione.
Secondo tale norma, per selezionare il dispositivo occorre verificare innanzitutto che sia marcato (CE tutti i dispositivi di protezione auricolare devono essere certificati secondo il Decreto Legislativo 4 Dicembre 1992, n. 475 relativo alla marcatura CE), e valutare:
I dispositivi di protezione auricolare devono essere omologati secondo la norma europea EN 352 (EN 352.1 per le cuffie auricolari - EN 352.2 per gli inserti auricolari - EN 352.3 per cuffie per elmetto - EN 352.4 per cuffie attive).
La valutazione dell'attenuazione acustica di un dispositivo consiste nella stima del livello di pressione sonora equivalente ponderato A (L eq,A) a cui è esposto chi indossa il dispositivo in un determinato ambiente e può essere effettuata secondo uno dei 4 metodi previsti dalla norma EN 458; il metodo da utilizzare è in funzione dei dati a disposizione, confrontandosi con i livelli d'azione per evitare esposizioni in ipo o iper protezione del lavoratore.
Tra i protettori auricolari, che garantiscono un buon livello di attenuazione, si dovrebbe lasciare la scelta al lavoratore.
Si indicano comunque, per ogni tipo di D.P.I., le condizioni ideali di utilizzo:
Quindi, la selezione del D.P.I. adeguato ai rischi viene effettuata attraverso le seguenti fasi:
Si consiglia di compilare un documento per ciascun dispositivo selezionato e di conservare il documento di selezione per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.
Il datore di lavoro mantiene in efficienza i D.P.I. e ne assicura le condizione d'igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
Nelle istruzioni per l'uso è sempre indicato se il dispositivo necessita di manutenzione (es.: sostituzione periodica dei cuscinetti e tamponi nelle cuffie) e come deve essere effettuata.
I lavoratori devono inoltre avere cura dei D.P.I. messi a loro disposizione.
Nelle istruzioni per l'uso è sempre indicato come conservare il dispositivo e mantenerlo in condizioni d'igiene.
Protezione obbligatoria dell'udito | Seguire istruzioni dal manuale |
D.Lgs. del 09/04/2008 n. 81 | Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Titolo VIII) Artt. 180-198. |
Decreto 10 aprile 2006, n. 195 | Attuazione della direttiva 2003/10/Ce relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) |
D.P.R. 303/56 | Igiene del lavoro. (abrogato, eccetto art. 64 ) |
UNI EN ISO 9612:2011 | Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico progettuale |
UNI 9432:2011 | Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro |
UNI/TR 11347:2010 | Acustica - Programmi aziendali di riduzione dell esposizione a rumore nei luoghi di lavoro |
UNI EN 458:2005 | Protettori dell udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida |