DESCRIZIONE GENERALE

Anche nelle aziende agricole, l'impatto del rumore sugli addetti è uno degli aspetti più sottovalutati, ma che - anche alla luce della recente evoluzione normativa - necessita di maggiore attenzione da parte dei datori di lavoro.

Il sempre più esteso utilizzo di attrezzature e di mezzi meccanici ha portato al moltiplicarsi delle fonti di rumore, ad un prolungamento nel tempo dell'esposizione e ad un aumento numerico dei lavoratori esposti.

Numerosissimi sono i casi in cui le macchine agricole (trattrici, motocoltivatori, ecc.) o le attrezzature (motoseghe, decespugliatori, ecc.) presentano elevata rumorosità, soprattutto tra quelle costruite diversi anni fa e ancora diffusissime (nel settore agricolo la loro vita utile è portata al limite). In diversi casi, tali sorgenti di rumore possono produrre intensità elevate: al posto di guida di una trattrice tradizionale è possibile misurare nella maggior parte delle situazioni valori compresi tra 80-100 dB(A).

Uno studio ha stimato che il 10 percento dei lavoratori agricoli nell'Unione europea è esposto a livelli quotidiani medi di rumore superiori a 85 decibel. È difficile comunque stimare il numero di lavoratori (autonomi e dipendenti) affetti da danni all'udito.

Peraltro, negli ultimi anni il mercato ha manifestato un incremento costante della disponibilità di materiali e di attrezzature finalizzati al controllo del rumore. La diffusa riluttanza del comparto ad accettare l'utilizzo di tali metodi per la riduzione del rumore è certamente dovuta, almeno in parte, al costo che comporterebbe l'adeguamento o il cambio del parco macchine/attrezzature. Va rilevato comunque che le possibili soluzioni al problema non sono soltanto di carattere tecnico-strutturali, ma è possibile, come esposto di seguito, ricorrere a misure organizzative e procedurali che consentono - in attesa dell'adozione delle misure ottimali, quale l'innovazione del parco-macchine - di conseguire ottimi risultati a fronte di costi contenuti.

La prevenzione e la protezione dal rumore sono attività che dipendono molto dalla situazione aziendale; ad esempio dal tipo di macchina/attrezzatura e dai tempi di esposizione, ovvero dei tempi di lavoro in prossimità delle singole macchine o delle lavorazioni. Perciò, la legislazione vigente (D.Lgs 81/2008, che assorbe e integra i contenuti del D.Lgs 10 aprile 2006, n. 195, e D.Lgs 277/91) prevede che ogni datore di lavoro valuti il rischio-rumore nella sua azienda, e - qualora il rischio risulti presente - rediga uno specifico documento, adottando le azioni di prevenzione e protezione ritenute necessarie per ricondurre gli effetti a condizioni ritenute accettabili.

Nei casi in cui si ritenga (e nel settore agricolo è difficile sostenere a priori il contrario) che il rumore possa essere superiore a 80 dB(A) (valore di esposizione sulle 40 ore settimanali, per lavori continuativi, da non superare al fine di evitare l'insorgere di danni auditivi) il procedimento valutativo deve comprendere anche misurazioni fonometriche. Per comprendere la diffusa esigenza dei rilievi sul campo, è sufficiente rammentare che bastano 30 minuti di esposizione a 92 dB(A) (ad es.: per utilizzo di trattori non cabinati) per superare la soglia citata di 80 dB(A); se poi parliamo - ad esempio - di motoseghe, i 30 minuti indicati si riducono notevolmente.

Attività collegate

Tutte le operazioni, colturali e non, che richiedono l'utilizzo di un mezzo e/o attrezzo motorizzato da parte dell'operatore, o la presenza di impianti rumorosi.

Attenzione: gli effetti del rumore sul lavoro si cumulano agli effetti derivanti dalle attività extra-lavorative svolte (discoteca, hobbistica, ecc.) e si accentuano in presenza di sostanze ototossiche e di vibrazioni.

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RISCHI

Conseguenze del rumore

Così come l'esposizione al frastuono in genere, soprattutto per periodi prolungati, può causare una perdita dell'udito indotta dal rumore, l'esposizione prolungata ai rumori agricoli può comportare, a meno che non si adottino adeguate misure di controllo, una perdita permanente dell'udito (ipoacusia).

Il rumore può inoltre provocare ulteriori disturbi e interazioni con gli altri pericoli presenti sul luogo di lavoro, aumentando il generale livello di rischio per i lavoratori:

  • alterazione ad altri organi o funzioni (sistema cardio-circolatorio, sistema nervoso e neurovegetativo, apparato digerente)
  • diminuzione di concentrazione
  • interazioni con sostanze chimiche, che danneggiano ulteriormente l'orecchio fino a causare sordità
  • stress, con conseguenti esiti negativi sulla salute (ad esempio, ipertensione, depressione)
  • difficoltà dovute a comunicazione e segnalazioni acustiche rese più difficili dal rumore, con perdita di percezione dei segnali, anche di avvertimento o di emergenza

La perdita dell'udito indotta dal rumore non è curabile, ma si può prevenire. I datori di lavoro hanno la responsabilità legale di prevenire o ridurre l'esposizione dei lavoratori al rumore.

Prevenzione e riduzione del rumore in agricoltura.

Uno studio commissionato dall' "Health and Safety Executive" (Regno Unito) ha scoperto che è possibile ridurre l'esposizione quotidiana al rumore di 3-16 dB(A), semplicemente adottando misure per controllare il rumore alla fonte. In talune situazioni possono comunque risultare necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale dell'udito.

Per ridurre l'esposizione dei lavoratori al rumore, il rumore va gestito attivamente.

Tale intervento può considerarsi un processo in quattro fasi: valutazione:

  1. valutazione dei rischi legati al rumore da parte di una persona competente
  2. eliminazione: vale a dire eliminazione delle fonti di rumore dal luogo di lavoro
  3. controllo: introduzione di misure per prevenire l'esposizione, ricorrendo - come ultima risorsa - dispositivi di protezione individuale dell'udito
  4. verifica: ovvero verifica di eventuali cambiamenti intervenuti nel lavoro e conseguente modifica delle misure di valutazione e controllo.

Per quanto attiene le prime indicazioni applicative l'ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro), in collaborazione con il Coordinamento Tecnico delle Regioni, nel luglio 2008 ha realizzato e pubblicato sul proprio sito le "Linee guida" per la corretta applicazione della prevenzione e della protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro (rumore e vibrazioni): esse sostituiscono le precedenti Linee guida operative per l'applicazione dei Decreti Lgs.vi 187/2005 (rumore) e 195/2006 (vibrazioni).

Le linee-guida sono accessibili direttamente all'indirizzo Internet: http://www.ispesl.it/linee_guida/fattore_di_rischio/lineeguidavibrazioni.pdf

1. Valutazione

L'esposizione dei lavoratori al rumore deve essere valutata secondo le indicazioni dell'art. 190 del D.Lgs 81/2008, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:

  • lavoratori e loro esposizione, ivi compreso:
  1. il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo
  2. i "valori limite di esposizione" e i "valori di azione" di cui all'articolo 189 (vedasi tabella specifica al punto "Indicazioni Tecniche)
  3. tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori
  4. per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche (sostanze che possono nuocere al sistema uditivo) connesse con l'attività svolta, e fra rumore e vibrazioni
  5. tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni
  • informazioni e conoscenze tecniche, ivi comprese:
  • le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia
  • l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore
  • il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile
  • le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica
  • la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Se dal processo di elaborazione delle citate informazioni si deduce in modo fondato che possono essere superati i "valori inferiori di azione", il datore di lavoro deve condurre una misurazione dei livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti (in genere effettuata tramite Studi o professionisti specializzati), utilizzando strumentazioni adeguate alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali, secondo le indicazioni delle norme tecniche. Nel caso ci siano le condizioni per ritenerla rappresentativa, è possibile anche ricorrere alla campionatura.

Tenuto conto dell'incertezza delle misure (codificata), i risultati emersi sono riportati nel documento di valutazione.

A questo punto, considerate le misure di prevenzione e di protezione già attuate e dei dispositivi di protezione individuali già adottati, il datore di lavoro individua il Programma delle misure tecniche e organizzative necessarie per la prevenzione e protezione degli addetti e per il miglioramento delle condizioni di esposizione nel tempo, ossia gli impegni da ottemperare per per garantire i livelli di sicurezza e non superare le soglie-limite.

All'interno del Piano saranno presenti anche l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, e - eventualmente - i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi dovranno provvedere (e che dovranno essere assegnati unicamente a soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri).

2. Eliminazione del rumore

Il primo obiettivo, ove possibile, è costituito dall'eliminazione della fonte di produzione di rumore; tale obiettivo si può talvolta conseguire modificando la struttura o il metodo di lavoro. Qualora l'eliminazione non risultasse possibile, il rumore dovrà essere mantenuto sotto controllo.

3. Controllo

La protezione dei lavoratori dal rumore è strutturata in tre fasi che prevedono l'adozione di misure tecniche e organizzative, vale a dire:

  1. sulla sorgente (controllo del rumore alla fonte)
  2. sulla propagazione (misure collettive, tra cui organizzazione del lavoro; riduzione dell'efficacia della trasmissione del rumore)
  3. sull'uomo (dispositivi di protezione individuale dell'udito).

a. Controllo del rumore alla fonte

  • modifica del processo
  • utilizzo di una macchina con emissioni inferiori di rumore
  • adozione di misure per evitare forti rumori da impatto
  • installazione di silenziatori
  • manutenzione preventiva: con l'usura dei componenti, i livelli di rumore possono mutare.

b. Misure collettive, tra cui organizzazione del lavoro

Oltre alle azioni prima descritte, è possibile intraprendere misure per ridurre l'esposizione al rumore di tutti coloro che potrebbero essere esposti. Tra le misure collettive vi sono:

  • introduzione di smorzatori per ridurre il rumore o isolamento delle parti soggette a vibrazioni
  • isolamento delle procedure rumorose e limitazione dell'accesso alle zone rumorose
  • interruzione del percorso del rumore aereo attraverso l'impiego di recinzioni e barriere insonorizzanti
  • utilizzo di materiali fonoassorbenti per ridurre il suono riflesso (si dovrebbe prestare attenzione all'utilizzo di macchinari all'interno di edifici, ad es. impianti di macinazione e miscelazione in capannoni, in quanto le costruzioni possono amplificare il rumore)
  • organizzazione del lavoro in maniera da limitare il tempo trascorso nelle zone rumorose (per esempio, sistemi di alimentazione meccanici o automatici possono ridurre la necessità di entrare nell'edificio quando il rumore raggiunge livelli di picco)
  • pianificazione del lavoro rumoroso in maniera che sia svolto quando è esposto il minor numero possibile di lavoratori
  • attuazione di programmi di lavoro che controllino l'esposizione al rumore.

c. Dispositivi di protezione individuale dell'udito

L'adozione di dispositivi di protezione individuale dell'udito deve essere intesa come ultima risorsa possibile. Nel caso in cui siano indispensabili:

  • i dispositivi di protezione individuale dell'udito dovrebbero essere indossati rendendone obbligatorio l'utilizzo
  • i dispositivi dovrebbero essere idonei al lavoro svolto nonché al tipo e al livello di rumore, oltre che compatibili con altri dispositivi di protezione
  • i lavoratori dovrebbero poter scegliere tra vari dispositivi idonei di protezione individuale dell'udito in maniera da poter individuare il più comodo
  • si dovrebbe impartire formazione sulle modalità di utilizzo, conservazione e manutenzione dei dispositivi di protezione dell'udito.

4. Verifica

La valutazione del rischio rumore deve essere periodicamente (cadenza almeno quadriennale) riverificata apportando, ove necessario, le modifiche ritenute utili al contenimento del livello di esposizione.

Emergono ulteriori azioni (peraltro non certo secondarie, per importanza) da eseguire per tarare e dare corretta attuazione al sistema progettato e garantire una idonea tenuta:

  1. formazione dei lavoratori
  2. monitoraggio della salute (Sorveglianza Sanitaria, se dovuta)
  3. consultazione dei lavoratori

a. formazione dei lavoratori

La formazione è un aspetto importante del controllo del rumore. Vanno formati, ad esempio:

  • il personale responsabile, in maniera che possa assolvere i propri doveri per quanto concerne controllo e gestione della documentazione
  • lavoratori, i quali hanno bisogno di sapere come e perché utilizzare le attrezzature di lavoro e le misure di controllo per ridurre al minimo l'esposizione al rumore.

La formazione dovrebbe essere quanto più specifica possibile. I lavoratori devono infatti sapere come tutelarsi e ridurre al minimo la loro esposizione al rumore, soprattutto per quanto concerne i lavoratori neoassunti all'inizio delle mansioni loro assegnate.

b. monitoraggio della salute

I lavoratori hanno diritto ad un idoneo controllo della salute. In tal caso, ad esempio mediante prove audiometriche preventive, esistono disposizioni che impongono di tenere una documentazione sanitaria individuale e fornire informazioni ai lavoratori. I dati acquisiti tramite la procedura di controllo dovrebbero essere impiegati per riesaminare la valutazione dei rischi e le misure del controllo stesso.

c. consultazione dei lavoratori

Spesso i lavoratori sono in grado di fornire indicazioni riguardanti problemi specifici legati al rumore e le possibili soluzioni, e non solo in fase esecutiva in virtù di modifiche funzionali della macchina utilizzata (es.: per deterioramento dei sistemi di riduzione/protezione rumore). Dipendenti e loro rappresentanti dovrebbero quindi essere consultati nell'ambito di una procedura di valutazione ed al momento di discutere le modalità per attuare le misure di controllo.

Nei casi seguenti è altresì opportuno consultare i lavoratori e/o i loro rappresentanti:

  • quando si valutano i rischi
  • in merito alla scelta dei dispositivi di protezione individuale
  • sui risultati del monitoraggio, compreso quello della salute.

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INDICAZIONI TECNICHE

In base ai risultati provenienti dalla valutazione, il datore di lavoro deve mettere in atto una serie di interventi, graduati secondo il livello di rumore rilevato.

Per le aziende agricole dove non sussistano particolari problemi di rumorosità e quindi, si possa ragionevolmente ritenere che non siano superati gli 80 dB(A), è necessario attestare questa condizione quantomeno con un'autocertificazione, che comunque deve derivare dall'avere effettivamente condotto la valutazione del rischio "rumore" secondo la metodologia precedentemente indicata al p.to 1.

Il D.Lgs 81/2008, riprende i limiti di esposizione e i valori di azione come di seguito riportati in forma sintetica:

Riferimento esposizione giornaliera (LEX,8h) pressione acustica di picco P(ppeak)
valori limite di esposizione 87 dB(A) 200 Pa (=140 dB(C) riferito a 20 µPa)
valori superiori di azione 85 dB(A) 140 Pa (=137 dB(C) riferito a 20 µPa)
valori inferiori di azione 80 dB(A) 112 Pa (=135 dB(C) riferito a 20 µPa)

Il valore limite di 87 dB(A) è riferito alla condizione con uso di otoprotettore.

In relazione al superamento di tali limiti, sono previsti i seguenti adempimenti:

CONDIZIONE Obbligo conseguente/provvedimenti da attuare
Oltre gli 80 dB(A) o 135 dB(C)picco ovvero:
Superamento del valore inferiore di azione:
LEX,8h > 80 dB(A) ppeak > 112 Pa [137 dB(C) riferito a 20 micro Pa]
Il Datore di lavoro deve:
- mettere a disposizione dei lavoratori i D.P.I. dell'udito, coinvolgendo i lavoratori o i loro rappresentanti
- sottoporre a Sorveglianza Sanitaria a cura del Medico Competente i lavoratori se questi ne facciano espressa richiesta o se il Medico Competente ne affermi l'opportunità.
Oltre gli 85 dB(A) o 137 dB(C)picco ovvero: Superamento del valore superiore di azione: LEX,8h > 85 dB(A) ppeak > 140 Pa [137 dB(C) riferito a 20 micro Pa] Il Datore di lavoro deve:
obbligare i lavoratori ad indossare i D.P.I. dell'udito (la scelta deve coinvolgere i lavoratori e/o i loro rappresentanti)
sottoporre i lavoratori esposti a Sorveglianza Sanitaria a cura del Medico Competente.
Oltre gli 87 dB(A) o 140 dB(C)picco ovvero: superato il valore limite: LEX,8h= 87 dB(A) a DPI indossati ppeak= 200 Pa a DPI indossati [140 dB(C) riferito a 20 micro Pa] Il Datore di lavoro deve:
far cessare immediatamente l'esposizione
individuazione le misure di Prevenzione e Protezione finalizzate a riportare l'esposizione al di sotto del valore limite di esposizione ed evitare eventuali nuovi superamenti.

Ricordare che comunque, indipendentemente dal livello di rischio e dal fatto che ci sia o meno un effettivo superamento del limite, ossia anche sotto gli 80 dB(A) o i 135 dB(C)picco (nessun superamento dei valori inferiori di azione: LEX,8h < 80 dB(A); ppeak < 112 Pa [135 dB(C) riferito a 20 micro Pa]), il Datore di lavoro deve:

  • valutare il rischio di esposizione al rumore
  • redigere il documento di valutazione (secondo metodologia idonea)
  • far effettuare la valutazione da personale adeguatamente qualificato
  • aggiornare la valutazione nel caso di notevoli mutamenti produttivi
  • eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo
  • informare il Medico Competente (se presente) sui risultati della valutazione del rischio
  • consultare preventivamente e tempestivamente il RLS

Inoltre, qualora siano presenti situazioni dove, pur risultando il LEX,8h risulti minore del valore inferiore di azione, siano presenti alcune singole lavorazioni aventi valori di pressione sonora superiori agli 80 dB, si consiglia comunque di fornire i D.P.I. dell'udito ai lavoratori.

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione è possibile sostituire il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

  • il livello di esposizione settimanale al rumore non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); tale condizione deve però essere dimostrata da un controllo idoneo
  • siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

Misurazione del livello di rumore

Per valutare il livello di esposizione di un lavoratore al rumore in condizioni ritenute disagevoli, occorre quindi innanzitutto misurare il livello di rumore nell'ambiente di lavoro.

Generalmente ogni intervallo corrisponde alle diverse attività presso le diverse postazioni.

Per ogni postazione possono essere rilevate misure di livelli equivalenti (Leq, LeqA, LeqC) o misure "per bande d'ottava".

Grazie alla scomposizione in intervalli, è possibile valutare i contributi di ogni singola attività sulla dose totale di rumore percepita ed è possibile fornire indicazioni al datore di lavoro per limitare eventuali interventi solo alle attività a rischio maggiore.

Qualora non fosse possibile scomporre in intervalli l'attività o il rumore fosse molto variabile e casuale, si ricorre al monitoraggio personale: si fa indossare e trasportare dal lavoratore un dosimetro o un fonometro, rendendo così possibile determinare direttamente il livello equivalente a cui egli è esposto.

Di seguito sono riportati alcuni livelli tipici indotti da sorgenti di rumore presenti in agricoltura.

Livelli di rumore in agricoltura (esempi)
Da macchinari agricoli
Essiccatoio di cereali a cascata 93,4 dB(A)
Essiccatoio di cereali a flusso incrociato 93,8 dB(A)
Essiccatoio di foraggio verde 89,8 dB(A)
Appiattitore per la preparazione di mangimi 92,3 dB(A)
Raccoglitrice/pulitrice di luppolo 93,9 dB(A)
Zona di preparazione di verdure/capannone di imballaggio 91,6 dB(A)
Raccoglitrice di barbabietole 91,7 dB(A)
Trattore a catene 97,5 dB(A)
Impolveratrice pneumatica (trasportata manualmente) 89,4 dB(A)
Segatrice a catena 103,9 dB(A)
Spennatrice di tacchini 99,8 dB(A)
Pollaio 94,4 dB(A)
Polverizzatore per colture arboree da frutto 85-100 dB(A)
Da utilizzo di trattori
Trattore con falciatrice a dischi 91,1 dB(A)
Trattore con imballatrice ad alta densità 96,8 dB(A)
Trattore con tagliasiepi 89,6 dB(A)
Trattore con polverizzatore per colture arboree da frutto 97,9 dB(A)
Trattore con trinciapaglia 90,4 dB(A)
Trattore con cabina 73-90 dBA
Trattore senza cabina 91-99 dBA
Trattore a pieno regime 105 dBA
Trattore a pieno carico 120 dBA
Veicolo fuoristrada 100 dBA

 

Calcolo del livello di esposizione personale

Una volta misurato il livello di rumore dalle diverse attività svolte, occorre calcolare il livello di esposizione personale.

Il D.Lgs 81/2008 prevede il calcolo dell'esposizione personale quotidiana al rumore, Lep,d, secondo ben precise formulazioni.

Il Lep,d è la misura in dB(A) della dose di rumore assorbita dal lavoratore riferita ad 8 ore, in funzione del quale si possono determinare le misure che il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori dovranno adottare per la prevenzione e protezione.

Qualora la mansione comporti una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra, occorre considerare il valore di esposizione settimanale Lep,w.

Aggiornamento della valutazione

Le citate indicazioni ISPESL-Regioni, forniscono indicazioni anche in merito a come devono comportarsi le aziende che abbiano già effettuato la valutazione del rischio rumore ai sensi della normativa previgente (Titolo V-bis del DLgs.626/94).

L'aggiornamento deve essere condotto solo se - in relazione ai casi specifici - sono richieste azioni di prevenzione precedentemente non richieste o trascurate.

Poiché la valutazione del rischio con misurazioni deve sempre quanto meno evidenziare i seguenti cinque elementi:

  • presenza di condizioni di rischio tali da potenziare quelle legate ai livelli di rumore (es.: rumori impulsivi, sostanze ototossiche, vibrazioni, ecc.)
  • individuazione delle aree con L(Aeq) > 85 dB(A) e/o L(Cpicco) > 137 dB(C)
  • L(EX) e L(Cpicco) degli esposti ad oltre 80 dB(A) e/o 135 dB(C)
  • indicazione del programma di misure tecniche e organizzative nei casi in cui L(EX) > 80 dB(A) e/o L(Cpicco) > 135 dB(C),(nella legislazione precedente questo diveniva obbligatorio solo al superamento del valore superiore di azione)
  • verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei D.P.I.-uditivi

ne consegue che - in linea di principio - il rifacimento della valutazione sarà necessario se:

  • qualcuno dei 5 oggetti indicati non sono presenti
  • sono presenti lavoratori con esposizioni comprese tra il valore inferiore di azione (80 dB(A)/135 dB(C)) ed il valore superiore di azione (85 dB(A)/137 dB(C)) e l'azienda non aveva provveduto all'individuazione del programma delle misure tecniche e organizzative opportune.

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INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

I datori di lavoro devono operare per:

  • ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, mediante accorgimenti tecnici, organizzativi e procedurali, preferendo gli interventi alla fonte (ossia ove si origina il rumore)
  • limitare la durata dell'esposizione giornaliera o settimanale dei lavoratori anche attraverso specifici turni; qualora si voglia ottenere una riduzione degli effetti uditivi pari ad una riduzione del Leq di 3 dB(A), dovrà essere dimezzato il tempo di esposizione
  • porre in essere accorgimenti tecnici sulle macchine per ridurne il rumore.

I fabbricanti e i venditori di attrezzature:

devono immettere sul mercato macchine indicando, nel manuale di istruzioni, la rumorosità (le attrezzature che producono rumore superiore a 85 dB devono avere, nel manuale di istruzioni, informazioni scritte sul rumore prodotto e sui rischi che comporta).

I lavoratori:

  • devono usare, quando il datore di lavoro lo impone, i D.P.I. (cuffie, tappi, ecc.) rispettando le istruzioni ricevute
  • devono conservare con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal datore di lavoro
  • devono segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonché le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza
  • non devono rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione
  • non devono compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza
  • devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.

In generale, quindi, occorre:

  • non acquistare una macchina senza prima aver preso visione del livello di rumorosità prodotto e comunque, all'atto dell'acquisto, scegliere - ove possibile - il mezzo meno rumoroso possibile
  • prendere attenta visione del libretto di uso e manutenzione della macchina (con particolare riguardo alle emissioni di rumore e ai relativi interventi di manutenzione)
  • operare preferibilmente facendo uso di mezzi dotati di cabina chiusa (e dotata di impianto di condizionamento dell'aria)
  • mantenere in efficienza il mezzo e non operare con un mezzo carente di manutenzione
  • mantenere la cabina del mezzo in buono stato di manutenzione ed efficienza
  • non lavorare tenendo i portelloni della cabina aperta (il rumore entra all'interno dell'abitacolo)
  • non operare con i vetri della cabina di guida rotti o con le portiere smontate
  • eseguire l'immediata manutenzione di elementi (esempio marmitte) che possono provocare emissioni dannose di rumore
  • evitare turni di lavoro particolarmente lunghi se si opera con mezzi privi di cabina insonorizzata
  • utilizzare dispositivi di protezione individuale all'udito se si opera con macchine portatili o prive di cabina insonorizzata
  • mantenere i D.P.I. puliti ed efficienti
  • per i soggetti non sottoposti ad accertamenti da parte del Medico Competente, informare il Medico in caso di calo dell'udito, ronzii, fischi, ecc.
  • informare tempestivamente il Medico Competente o il datore di lavoro di sensazioni di alterazioni alla capacità uditiva
  • non aggravare la situazione con la partecipazione sistematica ad attività rumorose al di fuori dell'orario di lavoro.

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D.P.I.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Va ricordato quanto detto nel D.Lgs 81/2008, dove tra gli obblighi per il datore di lavoro si prevede che (art. 77):

"Il datore di lavoro ai fini della scelta dei D.P.I.:

  1. effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
  2. individua le caratteristiche dei D.P.I. necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi D.P.I."

Il riferimento normativo per la selezione dei dispositivi auricolari è rappresentato dalla norma europea EN 458 "Protettori auricolari": raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione.

Secondo tale norma, per selezionare il dispositivo occorre verificare innanzitutto che sia marcato (CE tutti i dispositivi di protezione auricolare devono essere certificati secondo il Decreto Legislativo 4 Dicembre 1992, n. 475 relativo alla marcatura CE), e valutare:

  • l'attenuazione acustica rispetto al rumore ambientale
  • il comfort offerto all'utilizzatore
  • l'ambiente lavorativo
  • l'attività lavorativa
  • gli eventuali disturbi preesistenti (ipoacusia)
  • la compatibilità con altri D.P.I. (dispositivi di protezione auricolare).

I dispositivi di protezione auricolare devono essere omologati secondo la norma europea EN 352 (EN 352.1 per le cuffie auricolari - EN 352.2 per gli inserti auricolari - EN 352.3 per cuffie per elmetto - EN 352.4 per cuffie attive).

La valutazione dell'attenuazione acustica di un dispositivo consiste nella stima del livello di pressione sonora equivalente ponderato A (L eq,A) a cui è esposto chi indossa il dispositivo in un determinato ambiente e può essere effettuata secondo uno dei 4 metodi previsti dalla norma EN 458; il metodo da utilizzare è in funzione dei dati a disposizione, confrontandosi con i livelli d'azione per evitare esposizioni in ipo o iper protezione del lavoratore.

Tra i protettori auricolari, che garantiscono un buon livello di attenuazione, si dovrebbe lasciare la scelta al lavoratore.

Si indicano comunque, per ogni tipo di D.P.I., le condizioni ideali di utilizzo:

  • cuffie auricolari: per alti livelli di rumore, predominanza di alte frequenze, uso non continuativo
  • archetto: per livelli di rumore medi, uso non continuativo
  • inserti auricolari: per livelli di rumore medio/alti, predominanza di basse frequenze, anche per uso continuativo, anche in ambienti caldi e umidi.

Quindi, la selezione del D.P.I. adeguato ai rischi viene effettuata attraverso le seguenti fasi:

  • misurazione del livello di rumore
  • valutazione del livello di esposizione personale secondo il D.Lgs 81/2008
  • selezione del dispositivo di protezione auricolare secondo la norma EN 458
  • verifica del nuovo livello di esposizione

Si consiglia di compilare un documento per ciascun dispositivo selezionato e di conservare il documento di selezione per eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Uso e manutenzione

Il datore di lavoro mantiene in efficienza i D.P.I. e ne assicura le condizione d'igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

Nelle istruzioni per l'uso è sempre indicato se il dispositivo necessita di manutenzione (es.: sostituzione periodica dei cuscinetti e tamponi nelle cuffie) e come deve essere effettuata.

I lavoratori devono inoltre avere cura dei D.P.I. messi a loro disposizione.

Nelle istruzioni per l'uso è sempre indicato come conservare il dispositivo e mantenerlo in condizioni d'igiene.

Protezione obbligatoria udito Seguire le istruzioni
Protezione obbligatoria dell'udito Seguire istruzioni dal manuale

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RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. del 09/04/2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Titolo VIII) Artt. 180-198.
Decreto 10 aprile 2006, n. 195 Attuazione della direttiva 2003/10/Ce relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)
D.P.R. 303/56 Igiene del lavoro. (abrogato, eccetto art. 64 )
UNI EN ISO 9612:2011 Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico progettuale
UNI 9432:2011 Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro
UNI/TR 11347:2010 Acustica - Programmi aziendali di riduzione dell esposizione a rumore nei luoghi di lavoro
UNI EN 458:2005 Protettori dell udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento guida

 

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