DESCRIZIONE GENERALE

In questa sezione sono trattati, in forma collettiva, i prodotti chimici più comunemente riscontrabili all’interno di un’azienda agricola, caratterizzati da livelli di pericolosità anche tra loro molto differenti; sono esclusi i fitofarmaci e l’amianto, per i quali si rimanda agli specifici paragrafi.

Trattasi di:

  • fertilizzanti
  • disinfettanti
  • disinfestanti
  • detergenti
  • solventi
  • olii per macchine agricole
  • gasolio/benzina per mezzi/attrezzature agricole

I pericoli per gli operatori sono dovuti alle proprietà delle sostanze chimiche presenti nei prodotti citati, comunemente presenti in azienda.

Queste sostanze si presentano solitamente come liquidi, solidi o gas. I pericoli chimici sono spesso sottovalutati quando si presentano nell’aria sotto forma di gas invisibili, inoltre ci si può rendere conto dei danni provocati dall’uso sistematico di talune sostanze solo dopo anni di lavoro, quando la salute del lavoratore è ormai compromessa.

Attività collegate

  • trasporto
  • stoccaggio
  • preparazione
  • distribuzione
  • smaltimento residui
  • custodia momentanea rifiuti/scarti
Pulire i D.P.I. Pulire i D.P.I. Pulire i D.P.I.
tenere sempre puliti i D.P.I. e fare adeguata manutenzione

 

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RISCHI

Intossicazione per:

  • contatto, per assorbimento di prodotti chimici attraverso la pelle, soprattutto quando non è adeguatamente protetta da dispositivi di protezione individuale (tute di lavoro, guanti, occhiali, ecc.);
  • inalazione, con conseguente intossicazione a carico dell’apparato respiratorio dovuta a scarsa attenzione nelle pratiche e per mancanza di utilizzo di mezzi di protezione;
  • ingestione, per l’abitudine diffusa di fumare, di mangiare o di bere durante le operazioni, senza aver adeguatamente lavato le mani.

 

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INDICAZIONI TECNICHE

Il D.Lgs 81, all'art. 222, definisce gli agenti chimici dividendoli in due grandi categorie:

Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato

Agenti chimici pericolosi:

  • gli agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono però escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente
  • gli agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Anche in questo caso sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente.
  • agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

Nell’attività agricola è necessario individuare le lavorazioni, o le fasi di lavorazione, in cui sono utilizzati agenti chimici.

Occorre procedere ad una valutazione del rischio per tutte le attività in cui sono utilizzati agenti chimici, ovvero tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli.

Analoga analisi deve essere compiuta preliminarmente qualora se ne preveda l’uso.

Olii per macchine ed attrezzature agricole

  • Gli adempimenti

Acquisto

  • Acquisire la scheda tecnica di sicurezza dell'olio acquistato e conservarne una copia in prossimità dell’area di stoccaggio del fusto.

Stoccaggio

  • i fusti dell'olio devono essere stoccati al coperto e posti in vasche di contenimento di volume uguale o superiore a quello del fusto per contenere eventuali fuoriuscite di olio ed inquinamento del terreno o dispersione sul pavimento
  • in caso di dispersione di olio sul terreno o nelle acque durante il lavoro (evento che può riguardare anche la rottura della vasca dell'olio sul trattore) deve essere data comunicazione entro 24 ore al Comune alla Provincia, alla Regione ed alla Prefettura, e deve essere circoscritta la zona inquinata cercando di impedirne l'allargamento (D.Lgs 155/2006, art. 242)
  • nella zona di stoccaggio devono essere collocati mezzi antincendio in quantità e tipo definiti dalle norme di prevenzioni incendi in base a quantità e tipo di olio stoccato. Se la quantità di olio stoccato supera limiti definiti, è necessario richiedere ai Vigili del Fuoco il Certificato di Prevenzione Incendi (vedi: Impianti di Servizio - Sistema antincendio "Indicazioni comportamentali")

Rifiuti

  • se la manutenzione delle macchine viene eseguita in azienda e non presso officine esterne, il rifiuto prodotto deve essere gestito secondo la normativa dei rifiuti pericolosi (D.Lgs 152/2006)
  • l'olio esausto, ossia l'olio tolto dalle macchine ed ormai non più utilizzabile, deve essere stoccato secondo norme tecniche descritte nel D.L. 16 maggio 1996, n. 392 e nel D.Lgs 95/1992. Meglio rivolgersi a studi tecnici qualificati per la progettazione dello stoccaggio e la gestione conseguente
  • si deve smaltire l'olio esausto per mezzo di aziende specializzate iscritte all'Albo Gestori Rifiuti e accompagnare il rifiuto con un modello specifico (formulario)
  • deve essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti timbrato dall'Ufficio del Registro; in tale registro vengono riportate tutte le operazioni di carico (produzione del rifiuto al momento del cambio dell'olio) e di scarico (smaltimento del rifiuto per mezzo di aziende iscritte all'Albo dei gestori dei Rifiuti che lo conferiscono al Consorzio Obbligatorio degli Oli usati)
  • è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi; non devono quindi essere miscelati oli di tipo diverso. È inoltre vietato miscelare rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi
  • l'olio esausto, in quanto rifiuto pericoloso, deve essere smaltito quando raggiunge una quantità pari a 10 m3 o comunque almeno una volta all'anno.
  • una volta all'anno, entro il 30 aprile, deve essere inviato alla CCIAA il "Modello unico di dichiarazione" (MUD), che riporta un estratto di tutti i movimenti dei rifiuti indicati sul registro. Nel caso delle aziende agricole, gli unici rifiuti che è obbligatorio registrare sono i rifiuti pericolosi (gli oli esausti)
  • verificare l’obbligo di iscrizione al “SISTRI” ed adeguare la strumentazione di registrazione secondo quanto richiesto da tale regolamento

 

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INDICAZIONI COMPORTAMENTALI

  • acquisire dal fornitore le schede di sicurezza
  • il luogo di deposito deve essere chiuso a chiave
  • il luogo di deposito deve essere aerato
  • collocare i contenitori di prodotti liquidi in basso
  • devono essere disponibili le schede di sicurezza dei prodotti acquistati
  • devono essere note procedure specifiche per la gestione di eventuali emergenze
  • non trasportare prodotti chimici insieme a persone, animali o alimenti destinati all’uomo o agli animali
  • non lasciare prodotti chimici in confezioni diverse da quella originale
  • non lasciare prodotti chimici fuori dal luogo adibito alla loro conservazione. Il luogo di conservazione dovrà essere chiuso a chiave e l'accesso consentito solo a coloro che sono stati istruiti
  • non manipolare prodotti chimici senza l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)
  • non sottovalutare la presenza di prodotti altamente infiammabili

Attenzione

In caso di intossicazione o di contatto accidentale bisogna allontanare il soggetto colpito, dalla fonte di intossicazione e chiamare subito un medico o trasportarlo al più vicino ospedale. Al personale medico deve essere consegnata l’etichetta del prodotto utilizzato portando il contenitore, se necessario, e la relativa scheda tecnica, nelle quali sono riportati i sintomi dell’intossicazione ed i consigli terapeutici.

Non vanno mai somministrati latte o altre bevande perché possono facilitare l’assorbimento della sostanza tossica.

 

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D.P.I.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Guanti di protezione obbligatoria Calzatura di protezione obbligatoria Protezione obbligatoria vie respiratorie Protezione obbligatoria del corpo
Guanti di protezione obbligatoria Calzatura di sicurezza obbligatoria Protezione obbligatoria delle vie respiratorie Protezione obbligatoria del corpo

 

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RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs 09/04/2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Titolo IX, Capo I, Capo II; Allegato IV, punto 2.
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 Concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione,del 20 maggio 2010 Recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
Regolamento (CE) n. 1272/2008 Relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
D.Lgs. 172 del 21 Maggio 2004 Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti
D.Lgs 02/02/2002 n. 25 Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
Circolare Ministero della Sanità 30/04/93 n. 15 Caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di presidi sanitari (per analogia)
D.Lgs 14/03/2003 n. 65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura dei preparati pericolosi.

N.B.: il panorama degli aspetti legati al rischio di utilizzo degli agenti chimici riguarda molteplici settori, ognuno dei quali è normato, ed ognuno dei quali aggiunge indicazioni specifiche in relazione a quanto tratta; sinteticamente, quindi, oltre al settore “sicurezza e prevenzione”, si dovranno volta per volta considerare anche le disposizioni facenti parte dei seguenti campi: sostanze e preparati pericolosi; igiene del lavoro; segnaletica, imballaggio ed etichettatura; prevenzione incendi; apparecchi a pressione; smaltimento dei rifiuti pericolosi.

 

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