In questa sezione sono trattati, in forma collettiva, i prodotti chimici più
comunemente riscontrabili all’interno di un’azienda agricola,
caratterizzati da livelli di pericolosità anche tra loro molto differenti; sono
esclusi i fitofarmaci e l’amianto, per i quali si rimanda agli specifici
paragrafi.
Trattasi di:
- fertilizzanti
- disinfettanti
- disinfestanti
- detergenti
- solventi
- olii per macchine agricole
- gasolio/benzina per mezzi/attrezzature agricole
I pericoli per gli operatori sono dovuti alle proprietà delle sostanze
chimiche presenti nei prodotti citati, comunemente presenti in azienda.
Queste sostanze si presentano solitamente come liquidi, solidi o gas. I
pericoli chimici sono spesso sottovalutati quando si presentano nell’aria
sotto forma di gas invisibili, inoltre ci si può rendere conto dei danni
provocati dall’uso sistematico di talune sostanze solo dopo anni di
lavoro, quando la salute del lavoratore è ormai compromessa.
Attività collegate
- trasporto
- stoccaggio
- preparazione
- distribuzione
- smaltimento residui
- custodia momentanea rifiuti/scarti
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tenere sempre puliti i D.P.I. e fare adeguata manutenzione |
Intossicazione per:
- contatto, per assorbimento di prodotti chimici
attraverso la pelle, soprattutto quando non è adeguatamente protetta da
dispositivi di protezione individuale (tute di lavoro, guanti, occhiali,
ecc.);
- inalazione, con conseguente intossicazione a carico
dell’apparato respiratorio dovuta a scarsa attenzione nelle pratiche
e per mancanza di utilizzo di mezzi di protezione;
- ingestione, per l’abitudine diffusa di fumare, di
mangiare o di bere durante le operazioni, senza aver adeguatamente lavato
le mani.
Il D.Lgs 81, all'art. 222, definisce gli agenti chimici dividendoli in due
grandi categorie:
Agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia
da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o
smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività
lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul
mercato
Agenti chimici pericolosi:
- gli agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del
D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che
corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui
al predetto decreto. Sono però escluse le sostanze pericolose solo per
l'ambiente
- gli agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni,
nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come
preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Anche in questo caso sono
esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente.
- agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in
base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la
salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o
tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di
lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite
di esposizione professionale.
Nell’attività agricola è necessario individuare le lavorazioni, o le
fasi di lavorazione, in cui sono utilizzati agenti chimici.
Occorre procedere ad una valutazione del rischio per tutte le
attività in cui sono utilizzati agenti chimici, ovvero tutti gli
elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli.
Analoga analisi deve essere compiuta preliminarmente qualora se ne preveda
l’uso.
Olii per macchine ed attrezzature agricole
Acquisto
- Acquisire la scheda tecnica di sicurezza dell'olio acquistato e
conservarne una copia in prossimità dell’area di stoccaggio del
fusto.
Stoccaggio
- i fusti dell'olio devono essere stoccati al coperto e posti in vasche di
contenimento di volume uguale o superiore a quello del fusto per contenere
eventuali fuoriuscite di olio ed inquinamento del terreno o dispersione sul
pavimento
- in caso di dispersione di olio sul terreno o nelle acque durante il
lavoro (evento che può riguardare anche la rottura della vasca dell'olio
sul trattore) deve essere data comunicazione entro 24 ore al Comune alla
Provincia, alla Regione ed alla Prefettura, e deve essere circoscritta la
zona inquinata cercando di impedirne l'allargamento (D.Lgs 155/2006, art.
242)
- nella zona di stoccaggio devono essere collocati mezzi antincendio in
quantità e tipo definiti dalle norme di prevenzioni incendi in base a
quantità e tipo di olio stoccato. Se la quantità di olio stoccato supera
limiti definiti, è necessario richiedere ai Vigili del Fuoco il Certificato
di Prevenzione Incendi (vedi: Impianti di Servizio - Sistema antincendio
"Indicazioni comportamentali")
Rifiuti
- se la manutenzione delle macchine viene eseguita in azienda e non presso
officine esterne, il rifiuto prodotto deve essere gestito secondo la
normativa dei rifiuti pericolosi (D.Lgs 152/2006)
- l'olio esausto, ossia l'olio tolto dalle macchine ed ormai non più
utilizzabile, deve essere stoccato secondo norme tecniche descritte nel
D.L. 16 maggio 1996, n. 392 e nel D.Lgs 95/1992. Meglio rivolgersi a studi
tecnici qualificati per la progettazione dello stoccaggio e la gestione
conseguente
- si deve smaltire l'olio esausto per mezzo di aziende specializzate
iscritte all'Albo Gestori Rifiuti e accompagnare il rifiuto con un modello
specifico (formulario)
- deve essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti timbrato
dall'Ufficio del Registro; in tale registro vengono riportate tutte le
operazioni di carico (produzione del rifiuto al momento del cambio
dell'olio) e di scarico (smaltimento del rifiuto per mezzo di aziende
iscritte all'Albo dei gestori dei Rifiuti che lo conferiscono al Consorzio
Obbligatorio degli Oli usati)
- è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi; non devono
quindi essere miscelati oli di tipo diverso. È inoltre vietato miscelare
rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi
- l'olio esausto, in quanto rifiuto pericoloso, deve essere smaltito quando
raggiunge una quantità pari a 10 m3 o comunque almeno una volta
all'anno.
- una volta all'anno, entro il 30 aprile, deve essere inviato alla CCIAA il
"Modello unico di dichiarazione" (MUD), che riporta un estratto di tutti i
movimenti dei rifiuti indicati sul registro. Nel caso delle aziende
agricole, gli unici rifiuti che è obbligatorio registrare sono i rifiuti
pericolosi (gli oli esausti)
- verificare l’obbligo di iscrizione al “SISTRI” ed
adeguare la strumentazione di registrazione secondo quanto richiesto da
tale regolamento
- acquisire dal fornitore le schede di sicurezza
- il luogo di deposito deve essere chiuso a chiave
- il luogo di deposito deve essere aerato
- collocare i contenitori di prodotti liquidi in basso
- devono essere disponibili le schede di sicurezza dei prodotti
acquistati
- devono essere note procedure specifiche per la gestione di eventuali
emergenze
- non trasportare prodotti chimici insieme a persone, animali o alimenti
destinati all’uomo o agli animali
- non lasciare prodotti chimici in confezioni diverse da quella
originale
- non lasciare prodotti chimici fuori dal luogo adibito alla loro
conservazione. Il luogo di conservazione dovrà essere chiuso a chiave e
l'accesso consentito solo a coloro che sono stati istruiti
- non manipolare prodotti chimici senza l’utilizzo di dispositivi di
protezione individuale (D.P.I.)
- non sottovalutare la presenza di prodotti altamente infiammabili
Attenzione
In caso di intossicazione o di contatto accidentale bisogna allontanare il
soggetto colpito, dalla fonte di intossicazione e chiamare subito un medico o
trasportarlo al più vicino ospedale. Al personale medico deve essere consegnata
l’etichetta del prodotto utilizzato portando il contenitore, se
necessario, e la relativa scheda tecnica, nelle quali sono riportati i sintomi
dell’intossicazione ed i consigli terapeutici.
Non vanno mai somministrati latte o altre bevande perché possono facilitare
l’assorbimento della sostanza tossica.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
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Guanti di protezione obbligatoria |
Calzatura di sicurezza obbligatoria |
Protezione obbligatoria delle vie respiratorie |
Protezione obbligatoria del corpo |
D.Lgs 09/04/2008 n. 81 |
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (Titolo IX, Capo I,
Capo II; Allegato IV, punto 2. |
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 |
Concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). |
Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione,del 20 maggio 2010 |
Recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) |
Regolamento (CE) n. 1272/2008 |
Relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele |
D.Lgs. 172 del 21 Maggio 2004 |
Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti |
D.Lgs 02/02/2002 n. 25 |
Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. |
Circolare Ministero della Sanità 30/04/93 n. 15 |
Caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita
di presidi sanitari (per analogia) |
D.Lgs 14/03/2003 n. 65 |
Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,
all'imballaggio e alla etichettatura dei preparati pericolosi. |
N.B.: il panorama degli aspetti legati al rischio di
utilizzo degli agenti chimici riguarda molteplici settori, ognuno dei quali è
normato, ed ognuno dei quali aggiunge indicazioni specifiche in relazione a
quanto tratta; sinteticamente, quindi, oltre al settore “sicurezza e
prevenzione”, si dovranno volta per volta considerare anche le
disposizioni facenti parte dei seguenti campi: sostanze e preparati pericolosi;
igiene del lavoro; segnaletica, imballaggio ed etichettatura; prevenzione
incendi; apparecchi a pressione; smaltimento dei rifiuti pericolosi.