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N.B.: questa sezione risulta comune a tutte le macchine esaminate
 

introduzione
 

I gravi problemi di salute e sicurezza in agricoltura causati dalla meccanizzazione rendono necessarie indicazioni il più possibile coordinate, finalizzate ad una adeguata azione prevenzionistica.

Il progresso tecnologico si è inserito ed ha modificato in parte, ma in maniera repentina, usi e tradizioni di un settore legato a modalità operative, tecniche e ritmi di lavoro peculiari.

Il lavoro, i tempi e le pause sono dettate dalle esigenze colturali, dagli andamenti stagionali, dal clima, dall’orografia territoriale, dal genere di manodopera disponibile e da molti altri fattori, che rendono poco affidabili le schematizzazioni e difficilmente proponibili taluni modelli  aziendali standardizzati.

Di generazione in generazione le esperienze di lavoro sono trasmesse senza seguire particolari criteri formativi, e nello stesso modo si tramanda anche una gravosa sottocultura della prevenzione.

Gli accorgimenti elencati nelle schede di seguito trattate non sono esaustivi per tutte le macchine presenti sul mercato e di tutte le soluzioni che la moderna tecnica rende disponibili per eliminare i pericoli derivanti dall’uso di dette macchine; rappresentano tuttavia un metodo semplice per l’individuazione dei rischi e per la loro eliminazione, o quantomeno la loro riduzione.

Le linee di comportamento suggerite non devono essere quindi considerate una valutazione univoca delle soluzioni elencate ma bensì un’illustrazione ragionata, finalizzata soprattutto a suggerire modifiche migliorative sulle macchine usate (che costituiscono un parco operante di tutto rilievo), tenendo in considerazione anche aspetti tecnici legati a soluzioni di semplicità e di economia.


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Definizioni


Ai fini della presentazione, si intende per:

 

a) macchina:

  1. un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali

  2. un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale

  3. un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti nei quali tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.

b) componente di sicurezza:

Un componente, purché non sia una attrezzatura intercambiabile (vedi comma 3, p.to a), che il costruttore, o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza, e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.

c) attrezzatura da lavoro:

qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

 

d) uso di una attrezzatura di lavoro:

qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.

 

e) zona pericolosa:

qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.

 

f) lavoratore esposto:

qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

 

e) operatore:

il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

 

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fattori di rischio


L'innovazione tecnologica ha notevolmente migliorato, nel corso degli anni, la sicurezza nell'uso delle macchine, anche se queste espongono tuttora l’operatore a molteplici pericoli, conseguenti sia alle caratteristiche della macchina che all'ambiente in cui opera.

I rischi ai quali l’operatore è soggetto durante la propria attività sono riconducibili a infortuni e malattie professionali.

Il fenomeno infortunistico legato all'uso delle macchine agricole assume particolare rilevanza per un insieme di fattori concomitanti; i fattori di rischio sono in genere influenzati dai seguenti principali elementi:

  • pericolosità intrinseca specifica delle macchine agricole, che per potere lavorare devono necessariamente avere organi di lavoro esposti

  • carenza dei dispositivi di sicurezza e/o loro inefficienza

  • vetustà ed obsolescenza delle attrezzature

  • carenze nella manutenzione e/o inidonea (es: manutenzione straordinaria delle attrezzature svolta in maniera autonoma e non specializzata)

  • caratteristiche dell'ambiente di lavoro (es: eccessiva pendenza)

  • scelta di metodi di lavorazione inadatti (es: in relazione alla pendenza)

  • condizioni fisiche e strutturali del terreno non appropriate (es: terreni argillosi bagnati)

  • sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali non idonee

  • ingombri in prossimità delle capezzagne

  • spazi di manovra non sufficienti

  • molteplici variazioni di lavorazione, a seconda delle colture, nell’ambito della stessa giornata

  • ritmi di lavoro che sono quasi sempre sostenuti, con rischi condizionati a volte dal calo di concentrazione dovuto alla stanchezza fisica, alla presenza di rumore e vibrazioni, ecc.

  • fattore umano

  • età, a volte avanzata, degli operatori e conducenti (carenze di riflessi)

  • ambiente di vita che si confonde con quello di lavoro (talvolta sono coinvolti famigliari che nulla hanno a che fare con l’esperienza necessaria per talune lavorazioni)

  • lavoro isolato con alcune macchine, a distanza dal centro aziendale, non sempre agevolmente raggiungibili dai soccorsi

  • scarsa disponibilità di manodopera non qualificata o poco professionale, con preparazione improvvisata e carente preparazione tecnica (avventizi, stagionali, pensionati, extracomunitari)

  • imprudenza e sottovalutazione del rischio (es.: confidenza eccessiva nei confronti delle macchine e delle attrezzature e disinvoltura che si ha nel “convivere” con esse)

  • inidoneità dell'accoppiamento trattrice-attrezzature (es.: Collegamento di operatrice agricola portata, semiportata, trainata alla trattrice senza rispettare le masse rimorchiabili, i carichi verticali sul sollevatore idraulico, ed il calcolo delle corrette zavorre per garantire una idonea massa sterzante.)

 

Lo scopo di questa raccolta di materiale conoscitivo è di fornire risposte per quanto possibile esemplificative, fruibili da diverse tipologie di utenze (dagli imprenditori agricoli utilizzatori di macchine agli operai agricoli lavoratori, ai tecnici del settore) per aumentare la sicurezza nell’utilizzo delle macchine agricole, fornendo un contributo alla riduzione degli infortuni causati sia dall’utilizzo di macchine pericolose (spesso obsolete e non rispondenti alle normative vigenti) sia dall’errore umano (sempre possibile).

Si è prodotto quindi un contenitore di indicazioni che riguardano fondamentalmente:

- la normativa di sicurezza e di progettazione

- il rispetto dei requisiti di sicurezza che devono avere le macchine

- le precauzioni di carattere generale

- l’analisi dei rischi

- le installazioni nel rispetto e dello stato dell’arte della norma e della tecnica

- il corretto collegamento ed impiego

- la buona tecnica del lavoro in sicurezza

- gli aspetti specifici quali: pulizia e manutenzione, rimessaggio, circolazione stradale, vendita e acquisto delle macchine, responsabilità, ecc.

La sicurezza nell’utilizzo delle macchine, infatti, non è solamente legata alle condizioni della macchina considerata “sicura” o “a norma” ma dipende dalla professionalità dell’agri-coltore/utilizzatore, affiancata ad una forte e corretta cultura della prevenzione e dalla capacità soggettiva di operare con sicurezza e di trasmettere questo messaggio ai lavoratori e alle persone che lavorano nel contesto aziendale.

In agricoltura sono moltissime le macchine utilizzate per le più disparate operazioni colturali e nelle più diverse condizioni ambientali; essendo difficile riuscire a comprenderle tutte, saranno trattate quelle responsabili del maggior numero di infortuni e/o della loro gravità; a questo proposito e per maggiori indicazioni in tal senso, si rimanda alla Sezione “Quadro infortuni” , ove risulta evidenziata l’incidenza percentuale sul totale degli infortuni collegati all’uso delle macchine agricole, confrontando tale incidenza con quella caratteristica degli altri macro-gruppi di agenti materiali cui gli infortuni in agricoltura sono risultati correlati

 

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 RIFERIMENTI NORMATIVI

 

Dagli anni 1955 ad oggi sono state varate leggi molto importanti in materia di sicurezza sul lavoro (D.P.R. 547/1955, DPR 303/56, D.Lgs 359/99, D.Lgs 626/94, ecc.) che prevedevano in modo dettagliato e preciso - seppure rivolto alla genericità di tutte le attrezzature e macchine esistenti - disposizioni, criteri e requisiti di sicurezza che dovevano possedere le macchine stesse, comprese quelle agricole. Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore l’Unico Testo in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di Lavoro (D.Lgs 81/08) che oltre ad abrogare le vecchie leggi sopra citate, ha introdotto importanti criteri applicativi.

Estende ad esempio l’obbligo di utilizzare le attrezzature di lavoro rispondenti alle norme di sicurezza ed il loro utilizzo in modo conforme, ed utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, ai:

  • componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile

  •  lavoratori autonomi

  • piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile

  • i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.

In altre parole, l’obbligo di utilizzare in modo corretto, macchine agricole, impianti, attrezzature a norma, prima previsto per le ditte che assumevano manodopera, diventa ora obbligatorio anche per quelle aziende agricole individuali o a conduzione famigliare, che non hanno dipendenti.

La nuova legge (Titolo III D.Lgs.81/08) prevede pertanto per tutte le imprese che le attrezzature di lavoro messe a disposizione devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, salvo le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto; tali attrezzature devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza previsti dallo stesso Testo Unico indicate in allegato V.

Ciò significa che, per quanto riguarda le attrezzature già presenti in azienda, sprovviste di marcatura CE (ante 01/01/95 in Europa ex 89/391CE - 98/37CE e ante 21/09/96 in Italia D.P.R. 459/96 Direttiva Macchine Italiana) presenti in gran numero nelle aziende agricole, occorrerà verificare se queste rispondono alle misure di protezione previste dal nuovo Testo Unico (titolo III allegato V D.Lgs 81/08) e renderle successivamente conformi a tali richieste.

Si considerano conformi le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del DPR 547/55 (deroghe per particolari macchine), ovvero dell'articolo 28 del D.Lgs 626/94 (adeguamento allo stato dell’arte).

Cercheremo di trattare negli allegati “Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature da lavoro” e “Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche” i requisiti di sicurezza previsti dal Testo Unico tenuto conto anche delle indicazioni pratiche fornite dalle Norme tecniche.

Vediamo ora, alla luce del nuovo Unico Testo, quali azioni devono essere intraprese anche a livello procedurale riguardo l’utilizzo delle attrezzature:

  • Devono essere messe a disposizione attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie

  • All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, devono essere prese in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

  • Devono essere adottate adeguate misure tecniche e organizzative al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte

  • Devono essere prese le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso, siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione e siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza che verranno stabiliti con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione devono essere sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose devono essere sottoposte a controlli periodici effettuati da personale competente, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi, a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Qualora le attrezzature di lavoro soggette ai controlli periodici, siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

A particolari verifiche periodiche effettuate da ISPESL (la prima) ed AUSL (le successive) o soggetti pubblici o privati abilitati, a frequenze prestabilite, sono soggetti ad esempio i ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg., ecc. (allegato VII Testo Unico che verrà ampliato in base ad apposito Decreto attuativo) oltre alle disposizioni sopra riportate.

Le modifiche apportate alle macchine (quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459), per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

 

Informazione e formazione.

Tra gli obblighi previsti dal Nuovo Unico Testo sulla sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro deve provvedere affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature, alle situazioni anormali prevedibili.

I lavoratori devono altresì essere informati sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati e i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari devono ricevere una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verranno individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

 

La Direttiva Macchine 

La direttiva 98/37 CE attuale Direttiva macchine (ex 89/392 CE), sostituita ed abrogata dalla direttiva 2006/42 CE, che dovrà essere recepita dal nostro Paese entro il 29/12/2009, è un provvedimento disciplinante la sicurezza delle macchine in genere, nonché dei componenti di sicurezza immessi (prima messa a disposizione) separatamente sul mercato; pertanto riguarda anche le macchine agricole (escluse le trattrici agricole che seguono altre direttive comunitarie specifiche).

La Direttiva Macchine, entrata in vigore nella Comunità Europea l’1.1.1995 (Direttiva CEE 89/392, 91/360, 93/44, 93/60), è stata recepita dall’ordinamento legislativo Italiano il 21 settembre 1996 con il regolamento d’attuazione DPR 459/96; essa si rivolge a chi fornisce materiali, a chi costruisce macchine e a chi le assembla, a chi vende le macchine ed a chi le utilizza:

Prevede i requisiti essenziali di sicurezza che devono possedere le macchine ed i componenti di sicurezza per poter circolare liberamente all’interno dei paesi dell’unione europea. Lo scopo delle Direttive comunitarie recepite con il DPR 459/96 è quello di creare le condizioni necessarie affinché le industrie che operano nell’ambito della comunità europea possano realizzare prodotti rispondenti a standard di sicurezza per le persone, l'ambiente e gli animali così come richiesti dagli artt. 100 e 118 del Trattato di Roma.

Obbliga i costruttori di macchine o di parti di macchine ed i fornitori delle materie prime a valutare, eliminare, ridurre i rischi; a considerare l’uso normale e ragionevolmente prevedibile; a ridurre al minimo disagi, fatica e stress; a dotare le macchine di attrezzature e accessori speciali; a progettare e commercializzare macchine rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza ed a dichiararne la conformità mediante procedure e documentazione richiesta dalla Direttiva. La conformità alle norme armonizzate produce l’implicito rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di riferimento (anche se pare che questo concetto venga abbandonato nell’ultima versione della direttiva 2006/42 CE). Tuttavia il seguire le Norme Tecniche (UNI, EN; ecc.) è per il costruttore volontario, paradossalmente potrebbe attenersi a standard di sicurezza diversi purché la macchina risulti sicura. Il costruttore, nel caso di non rispetto delle norme, deve dimostrare, con soluzioni alternative di avere rispettato i Requisiti Essenziali di Sicurezza.
 

[N.B.: gli organismi di normazione sono Italiani (UNI, CEI), Europei (CEN – EN, CENELEC) ed Internazionali (ISO, IEC). Esistono al momento oltre 300 Norme tecniche UNI pubblicate per il settore Agricolo ed un centinaio nel complesso tra Norme CEN ed EN armonizzate].

 

Per un maggior approfondimento si possono suddividere le Norme tecniche in:

  • Norme di tipo A) CONCETTI FONDAMENTALI, PRINCIPI DI PROGETTAZIONE ED ASPETTI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE MACCHINE (concetti fondamentali, principi generali di progettazione)

  • Norme di tipo B) ASPETTI DI SCIUREZZA, O TIPO DI DISPOSITIVO DI SICUREZZA, APPLICABILI A NUMEROSI TIPI DI MACCHINE (es. rumore, temperature, distanze di sicurezza, vibrazioni)

  • Norme di tipo C) REQUISITI DI SICUREZZA DI DETTAGLIO PER UNA MACCHINA O PER UN GRUPPO DI MACCHINE (norme specifiche per una singola tipologia di macchine es. macchine per i trattamenti, macchine per la raccolta dei foraggi, macchine per la lavorazione del terreno, macchine falciatrici, ecc.)

Il D.Lgs 81/08 Unico Testo, art. 72, comma 1 e 2,  prevede che chiunque (vale anche per gli imprenditori autonomi!)  venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro usate, costruite in assenza di disposizioni legislative o regolamentari e quelle messe a disposizione antecedentemente a norme di recepimento di Direttive di prodotto (es.: prima della Direttiva Macchine), dovrà valutarne i rischi e se necessario ricondizionarle mettendole in sicurezza in base ai requisiti previsti dall’allegato V del Testo Unico, attestandone in apposita dichiarazione la conformità.

Per le macchine già marcate CE usate  deve essere verificata la non manomissione, la dotazione  e l’efficienza dei dispositivi di protezione presenti,  e la valutazione di eventuali altri rischi dovuti alla presenza di vizi palesi e non conformità della macchina che dovrà comunque essere messa in sicurezza secondo le norme vigenti. Devono inoltre accompagnare la macchina la dichiarazione di conformità rilasciata dal  costruttore,  il  manuale di  uso e manutenzione ed eventuali allegati tecnici se previsti. La macchina dovrà essere dotata di pittogrammi di segnalazione e di targhetta di identificazione riportante la marcatura CE.

L’art. 11 D.P.R. 459/96 prevede che in caso di modifiche costruttive (per modifiche costruttive si intende modifiche riguardanti il cambio di destinazione d’uso o modifica delle prestazioni della macchina e non gli interventi per migliorare la sicurezza della stessa), chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore della Direttiva Macchine stessa (21 settembre 1996 in Italia e 01 gennaio 95 in Europa) e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data del 21/09/1996, oggi ai requisiti dell’allegato V del Testo Unico.

L’art. 72 comma 2 del Testo Unico prevede inoltre che chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare opportunamente formati.

 

Fig. 1 – cessione di macchina usata. Attestazione di conformità

 

Occorre quindi fare molta attenzione a commercializzare attrezzature e macchine usate:

  • quando non sono stata effettuate le periodiche manutenzioni e revisioni

  • dove sono stati rimossi e non più rimontati carter e protezioni

  • dove sono stati alterati artigianalmente dispositivi e accorgimenti funzionali e/o modificate le caratteristiche di omologazione, variate le prestazioni della macchina (sono esclusi gli interventi che migliorano le condizioni di sicurezza o il ricondizionamento della macchina nel rispetto delle norme di sicurezza)

  • in caso di macchine carenti dei requisiti di sicurezza dalla nascita

Risultano comunque escluse dalla Direttiva le macchine azionate con forza umana, le macchine rientranti in altre direttive specifiche, le armi e macchine militari, le macchine per uso medico destinate all’impiego diretto sul paziente, le caldaie a vapore e i recipienti a pressione.

Il costruttore, per attenersi alla Direttiva Macchine deve:

  1. predisporre un fascicolo tecnico dove vengono documentate le scelte progettuali e costruttive della sicurezza della macchina

  2. individuare se la macchina è elencata in all. IV del DPR 459/96 macchine particolarmente pericolose (es.: seghe a nastro, motoseghe, alberi cardanici, sollevatori idraulici, piattaforme per il sollevamento di persone tipo piattaforme per la raccolta frutta aventi piano di calpestio superiore a 3000mm., ecc.); in tal caso ricorrere ad un Organismo di Certificazione Notificato per ottenere la Dichiarazione di Conformità: Viceversa se la macchina non rientra nel suddetto all. IV del D.P.R. 459/96, può comunque volontariamente ricorrere all’OCN oppure procedere ad una autonomia operativa progettuale costruttiva ed Autocertificare la Conformità producendo lui stesso una Dichiarazione di Conformità

  3. esibire marcatura CE della macchina con apposizione di specifica targhetta sulla macchina ben fissata ed collocata in punto evidente e difficilmente deteriorabile

  4. elaborare e rendere disponibile Manuale uso e manutenzione.

L’acquirente è pertanto tenuto a richiedere la seguente documentazione, a corredo della macchina sia se acquistata nuova o usata, immessa sul mercato in Europa dopo il 01 Gennaio 1995 e in Italia dopo il 21 Settembre 1996:

1) Dichiarazione di conformità (vedi fig. 2 seguente), che identifica: la macchina, a quali norme e leggi è conforme, identificante, il costruttore e la sua sede, le definizioni di responsabilità, la data di prima immissione sul mercato.

 

 

Dichiarazione CE di Conformità

ai sensi della direttiva 98/37/CE

La Ditta sottoscritta XXX.XXX.srl

 

 

dichiara sotto la propria responsabilità che la macchina

Impolveratore trainato da lt. xxx - marca XXX.XXX, tipo XXXXX

numero di serie XXXXX, anno 2007

 

 

è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui alle Direttive 98/37/CE,

 

nonché ai requisiti di cui alle seguenti Direttive CEE: 91/368 CE, 93/44/CE, 93/68/CE

 

__________________________________________________________________________

 

 

Per la verifica della Conformità di cui alle Direttive sopra menzionate, sono state utilizzate le seguenti:

 

norme armonizzate UNI EN 1553:2001, UNI EN 294:2003, EN 349:1993.

 

 

norme e specificazioni tecniche nazionali:

ISO 11684:1995

 

 

 

Antonio Rossi

(l'amministrazione delegato)

 

 

 

Sede _________________, data 17/07/2007

 

 

Fig. 2 – dichiarazione di conformità

 

La Dichiarazione di Conformità può essere di tipo A, di tipo B e di tipo C:

  • Quella di tipo A deve essere rilasciata per “tutte le macchine che soddisfano tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili”, vale a dire che il costruttore dichiara la conformità per una macchina “finita” (es.: una macchina scava/raccogli/pomodoro semovente è una macchina finita; una rotoimballatrice trainata o una irroratrice a barre trainata, anche se collegabili alla trattrice, sono macchine finite pertanto la Dichiarazione di Conformità a corredo sarà di tipo A)

  • Quella di tipo B si applica a tutte le macchine che non soddisfano tutti i requisiti essenziali applicabili, poiché destinate ad essere integrate in altre macchine, ed alle macchine immesse sul mercato incomplete.

  • Quella di tipo C si applica a tutti i componenti di sicurezza che vengono immessi sul mercato separatamente.

 

2) Marcatura CE di conformità riportante il simbolo grafico apposto in modo visibile, leggibile e duraturo su specifica targhetta (vedi fig. 3) riportante: nome del costruttore, genere serie e tipo della macchina, numero di matricola o telaio, anno di fabbricazione, eventuali altri dati specifici per tipi di macchine (es.: velocità di rotazione della presa di forza, capacità geometriche di serbatoi, pressione di pompe, massa a vuoto in Kg., ecc.)

 

Fig. 3 - marchio CE ed esempio di marcatura CE

 

3) Manuale istruzioni/uso e manutenzione, in dotazione con la macchina, redatto nella lingua del costruttore e dell’utilizzatore a cui la macchina è destinata, nel quale devono essere riportate tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

 

4) Pittogrammi di sicurezza. Dovranno essere presenti sulla macchina appositi pittogrammi di sicurezza (vedi fig. 4) indicanti nelle zone specifiche di pericolo il tipo di rischio e la soluzione adottatata di carattere procedurale o tecnica.

 

Parte superiore - indicazione del pericolo
In questo caso viene segnalata caduta dall'alto di operatore su postazione non prevista per il trasferimento delle persone. Macchina in movimento.

Parte inferiore - soluzione
Non impiegare macchine semoventi per il trasferimento di persone se non vi sono postazioni di servizio previste per tali funzioni.

Fig. 4 – esempio di pittogramma e relativa legenda

 

La documentazione prevista dalla Direttiva Macchine compresa la Dichiarazione di conformità ed il Manuale di istruzioni deve essere mantenuto con cura e conservato in azienda a carico dell’acquirente utilizzatore.

In caso di vendita della macchina detta documentazione dovrà essere consegnata al nuovo acquirente.

 

[N.B.: La prossima Nuova Direttiva Macchine (2006/42 CE) contiene modifiche relative all’ampliamento delle macchine presenti in all’IV.

Inoltre vengono trattate particolari indicazioni sui requisiti dei dispositivi di comando (es. tra trattrice e macchina operatrice trainata, portata o semiportata), dei dispositivi per la protezione dell’operatore dal rischio ribaltamento (Trattrici e Macchine Agricole Semoventi), dei dispositivi di protezione contro il rovesciamento del carico sul posto di guida (per elevatori e forche, caricatori frontali, bracci idraulici, ecc.).

Probabile rientro delle Trattrici Agricole in Direttiva macchine.

Si tiene poi conto del fatto che le norme armonizzate sono norme europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione, preparate, su mandato della Commissione, in base agli orientamenti generali adottati dalla Commissione stessa e dagli organismi europei di normalizzazione, previa consultazione degli stati membri. L'elaborazione e l'adozione di norme armonizzate si rifanno agli orientamenti generali di cooperazione tra gli organismi europei di normalizzazione e la Commissione. La Commissione ritira la presunzione di conformità qualora accerti che la norma armonizzata non rispetti interamente i requisiti essenziali.

Le direttive del nuovo approccio contengono una clausola in base alla quale una norma armonizzata può essere messa in discussione.

Il ricorso alla clausola e gli esiti di tale procedura non influiscono sull'esistenza della norma armonizzata in questione, ma possono comportare la cancellazione dei riferimenti già pubblicati dalla Commissione e dagli Stati membri.

Questo implica che la norma armonizzata non conferisce più presunzione di conformità ai requisiti essenziali.]

 

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