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N.B.:
questa sezione risulta comune a
tutte le macchine esaminate
introduzione
I gravi problemi
di salute e sicurezza in agricoltura causati dalla meccanizzazione
rendono necessarie indicazioni il più possibile coordinate,
finalizzate ad una adeguata azione prevenzionistica.
Il progresso tecnologico si è inserito ed ha modificato in
parte, ma in maniera repentina, usi e tradizioni di un settore
legato a modalità operative, tecniche e ritmi di lavoro peculiari.
Il lavoro, i
tempi e le pause sono dettate dalle esigenze colturali, dagli
andamenti stagionali, dal clima, dall’orografia territoriale, dal
genere di manodopera disponibile e da molti altri fattori, che
rendono poco affidabili le schematizzazioni e difficilmente
proponibili taluni modelli aziendali standardizzati.
Di generazione in
generazione le esperienze di lavoro sono trasmesse senza seguire
particolari criteri formativi, e nello stesso modo si tramanda anche
una gravosa sottocultura della prevenzione.
Gli accorgimenti elencati nelle schede di seguito trattate non sono
esaustivi per tutte le macchine presenti sul mercato e di tutte le
soluzioni che la moderna tecnica rende disponibili per eliminare i
pericoli derivanti dall’uso di dette macchine; rappresentano
tuttavia un metodo semplice per l’individuazione dei rischi e per la
loro eliminazione, o quantomeno la loro riduzione.
Le linee di comportamento suggerite non devono essere quindi
considerate una valutazione univoca delle soluzioni elencate ma
bensì un’illustrazione ragionata, finalizzata soprattutto a
suggerire modifiche migliorative sulle macchine usate (che
costituiscono un parco operante di tutto rilievo), tenendo in
considerazione anche aspetti tecnici legati a soluzioni di
semplicità e di economia.

Definizioni
Ai fini della presentazione, si intende per:
a) macchina:
-
un insieme di pezzi o di organi,
di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante
attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi
di collegamento, connessi solidalmente per un'applicazione ben
determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento,
lo spostamento o il condizionamento di materiali
-
un insieme di macchine e di
apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono
disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale
-
un'attrezzatura intercambiabile
che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per
essere montata su una macchina o su una serie di macchine
diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti nei
quali tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un
utensile.
b) componente di sicurezza:
Un componente, purché non sia una
attrezzatura intercambiabile (vedi comma 3, p.to a), che il costruttore, o il suo mandatario
stabilito nell'Unione Europea immette sul mercato allo scopo di
assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza, e il
cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la
salute delle persone esposte.
c) attrezzatura da lavoro:
qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad
essere usato durante il lavoro.
d) uso di una attrezzatura di lavoro:
qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di
lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il
trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la
pulizia, il montaggio, lo smontaggio.
e) zona pericolosa:
qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura
di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un
rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
f) lavoratore esposto:
qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona
pericolosa.
e) operatore:
il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

fattori di rischio
L'innovazione tecnologica ha
notevolmente migliorato, nel corso degli anni, la sicurezza nell'uso
delle macchine, anche se queste espongono tuttora l’operatore a
molteplici pericoli, conseguenti sia alle caratteristiche della
macchina che all'ambiente in cui opera.
I rischi ai quali l’operatore è
soggetto durante la propria attività sono riconducibili a infortuni
e malattie professionali.
Il fenomeno infortunistico legato
all'uso delle macchine agricole assume particolare rilevanza per un
insieme di fattori concomitanti; i fattori di rischio sono in genere influenzati
dai seguenti principali elementi:
-
pericolosità intrinseca specifica delle macchine agricole, che per
potere lavorare devono necessariamente avere organi di lavoro
esposti
-
carenza dei dispositivi di sicurezza e/o loro inefficienza
-
vetustà ed
obsolescenza delle attrezzature
-
carenze nella
manutenzione e/o inidonea (es: manutenzione straordinaria delle
attrezzature svolta in maniera autonoma e non specializzata)
-
caratteristiche dell'ambiente di lavoro (es: eccessiva
pendenza)
-
scelta di metodi di lavorazione inadatti (es: in relazione alla
pendenza)
-
condizioni fisiche e strutturali del terreno non appropriate (es:
terreni argillosi bagnati)
-
sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali non idonee
-
ingombri in prossimità delle capezzagne
-
spazi di manovra non sufficienti
-
molteplici
variazioni di lavorazione, a seconda delle colture, nell’ambito
della stessa giornata
-
ritmi di lavoro
che sono quasi sempre sostenuti, con rischi condizionati a volte
dal calo di concentrazione dovuto alla stanchezza fisica, alla
presenza di rumore e vibrazioni, ecc.
-
fattore umano
-
età, a volte
avanzata, degli operatori e conducenti (carenze di riflessi)
-
ambiente di
vita che si confonde con quello di lavoro (talvolta sono
coinvolti famigliari che nulla hanno a che fare con l’esperienza
necessaria per talune lavorazioni)
-
lavoro isolato
con alcune macchine, a distanza dal centro aziendale, non sempre
agevolmente raggiungibili dai soccorsi
-
scarsa
disponibilità di manodopera non qualificata o poco professionale,
con preparazione improvvisata e carente preparazione tecnica (avventizi,
stagionali, pensionati, extracomunitari)
-
imprudenza e
sottovalutazione del rischio (es.: confidenza eccessiva nei
confronti delle macchine e delle attrezzature e disinvoltura che
si ha nel “convivere” con esse)
-
inidoneità
dell'accoppiamento trattrice-attrezzature
(es.: Collegamento
di
operatrice agricola portata, semiportata, trainata
alla
trattrice
senza rispettare
le masse rimorchiabili, i carichi verticali sul
sollevatore idraulico, ed il calcolo delle corrette zavorre per
garantire una idonea massa sterzante.)
Lo scopo di questa raccolta di
materiale conoscitivo è di fornire risposte per quanto possibile
esemplificative, fruibili da diverse tipologie di utenze (dagli
imprenditori agricoli utilizzatori di macchine agli operai agricoli
lavoratori, ai tecnici del settore) per aumentare la sicurezza
nell’utilizzo delle macchine agricole, fornendo un contributo alla
riduzione degli infortuni causati sia dall’utilizzo di macchine
pericolose (spesso obsolete e non rispondenti alle normative
vigenti) sia dall’errore umano (sempre possibile).
Si è prodotto quindi un contenitore di
indicazioni che riguardano fondamentalmente:
- la normativa di sicurezza
e di progettazione
- il rispetto dei requisiti di sicurezza che
devono avere le macchine
- le precauzioni di carattere generale
-
l’analisi dei rischi
- le installazioni nel rispetto
e
dello stato dell’arte della norma e della tecnica
- il corretto
collegamento ed impiego
- la buona tecnica del lavoro in sicurezza
- gli aspetti specifici quali:
pulizia e manutenzione, rimessaggio, circolazione stradale, vendita
e acquisto delle macchine, responsabilità, ecc.
La sicurezza nell’utilizzo delle
macchine, infatti, non è solamente legata alle condizioni della
macchina considerata “sicura” o “a norma” ma dipende dalla
professionalità dell’agri-coltore/utilizzatore, affiancata ad una forte e corretta
cultura della prevenzione e dalla capacità soggettiva di operare con
sicurezza e di trasmettere questo messaggio ai lavoratori e alle
persone che lavorano nel contesto aziendale.
In agricoltura
sono moltissime le macchine utilizzate per le più disparate
operazioni colturali e nelle più diverse condizioni ambientali;
essendo difficile riuscire a comprenderle tutte, saranno trattate
quelle responsabili del maggior numero di infortuni e/o della loro
gravità; a questo proposito e per maggiori indicazioni in tal senso,
si rimanda alla Sezione “Quadro
infortuni” , ove risulta evidenziata l’incidenza
percentuale sul totale degli infortuni collegati all’uso delle
macchine agricole, confrontando tale incidenza con quella
caratteristica degli altri macro-gruppi di agenti materiali cui gli
infortuni in agricoltura sono risultati correlati

RIFERIMENTI
NORMATIVI
Dagli anni 1955 ad oggi sono state varate leggi molto importanti in
materia di sicurezza sul lavoro (D.P.R. 547/1955, DPR 303/56,
D.Lgs 359/99, D.Lgs 626/94, ecc.) che prevedevano in modo
dettagliato e preciso - seppure rivolto alla genericità di tutte le
attrezzature e macchine esistenti - disposizioni, criteri e
requisiti di sicurezza che dovevano possedere le macchine stesse,
comprese quelle agricole. Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore
l’Unico Testo in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di Lavoro
(D.Lgs 81/08) che oltre ad abrogare le vecchie leggi sopra
citate, ha
introdotto importanti criteri applicativi.
Estende ad esempio l’obbligo di utilizzare le attrezzature di lavoro
rispondenti alle norme di sicurezza ed il loro utilizzo in modo
conforme, ed utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale, ai:
-
componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile
-
lavoratori
autonomi
-
piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile
-
i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.
In altre parole, l’obbligo di utilizzare in modo corretto, macchine
agricole, impianti, attrezzature a norma, prima previsto per le
ditte che assumevano manodopera, diventa ora obbligatorio anche per
quelle aziende agricole individuali o a conduzione famigliare, che
non hanno dipendenti.
La nuova legge (Titolo III D.Lgs.81/08) prevede pertanto per
tutte le imprese che le attrezzature di lavoro messe a disposizione
devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto, salvo le attrezzature di lavoro costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto; tali attrezzature devono essere conformi ai
requisiti generali di sicurezza previsti dallo stesso Testo Unico
indicate in allegato V.
Ciò significa che, per quanto riguarda le attrezzature già presenti
in azienda, sprovviste di marcatura CE (ante 01/01/95 in Europa
ex 89/391CE - 98/37CE e ante 21/09/96 in Italia D.P.R. 459/96
Direttiva Macchine Italiana) presenti in gran numero nelle
aziende agricole, occorrerà verificare se queste rispondono alle
misure di protezione previste dal nuovo Testo Unico (titolo III
allegato V D.Lgs 81/08) e renderle successivamente conformi a
tali richieste.
Si considerano conformi le attrezzature di lavoro costruite secondo
le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi
dell'articolo 395 del DPR 547/55 (deroghe per particolari
macchine), ovvero dell'articolo 28 del D.Lgs 626/94 (adeguamento
allo stato dell’arte).
Cercheremo di trattare negli allegati “Requisiti generali
applicabili a tutte le attrezzature da lavoro” e “Prescrizioni
supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche” i
requisiti di sicurezza previsti dal Testo Unico tenuto conto anche
delle indicazioni pratiche fornite dalle Norme tecniche.
Vediamo ora, alla luce del nuovo Unico Testo, quali azioni devono
essere intraprese anche a livello procedurale riguardo l’utilizzo
delle attrezzature:
-
Devono essere messe a disposizione attrezzature conformi ai
requisiti di sicurezza, idonee ai fini della salute e sicurezza e
adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono
essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di
recepimento delle direttive comunitarie
-
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, devono essere
prese in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già
in uso.
-
Devono essere adottate adeguate misure tecniche e organizzative al
fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle
attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature
possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per
le quali non sono adatte
-
Devono essere prese le misure necessarie affinché le attrezzature
di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle
istruzioni d'uso, siano oggetto di idonea manutenzione al fine di
garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e
siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e
libretto di manutenzione e siano assoggettate alle misure di
aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza
che verranno stabiliti con specifico provvedimento regolamentare
adottato in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione.
Siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo
delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni
di installazione devono essere sottoposte a un controllo iniziale (dopo
l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un
controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova
località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione
corretta e il buon funzionamento.
Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare
deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose
devono essere sottoposte a controlli periodici effettuati da
personale competente, secondo frequenze stabilite in base alle
indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona
tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di
buona prassi, a controlli straordinari al fine di garantire il
mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che
intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali
riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi
prolungati di inattività; I risultati dei controlli devono essere
riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre
anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi
di vigilanza.
Qualora le attrezzature di lavoro soggette ai controlli periodici,
siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono
essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione
dell'ultimo controllo con esito positivo.
A particolari verifiche periodiche effettuate da ISPESL (la prima)
ed AUSL (le successive) o soggetti pubblici o privati
abilitati, a frequenze prestabilite, sono soggetti ad esempio i
ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato,
apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg., ecc. (allegato
VII Testo Unico che verrà ampliato in base ad apposito Decreto
attuativo) oltre alle disposizioni sopra riportate.
Le modifiche apportate alle macchine (quali definite all'articolo
1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 459), per migliorarne le condizioni di sicurezza non
configurano immissione sul mercato, sempre che non comportino
modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste
dal costruttore.
Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché il
posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle
attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai
principi dell'ergonomia.
Informazione e formazione.
Tra gli obblighi previsti dal Nuovo Unico Testo sulla sicurezza sul
lavoro, il datore di lavoro deve provvedere affinché per ogni
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati
dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e
ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza
relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature, alle
situazioni anormali prevedibili.
I lavoratori devono altresì essere informati
sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di
lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente,
nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili
ai lavoratori interessati e i lavoratori incaricati dell'uso delle
attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari
devono ricevere una formazione adeguata e specifica, tale da
consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro,
anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre
persone.
In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verranno
individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità
per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della
formazione.
La Direttiva Macchine
La direttiva 98/37 CE attuale
Direttiva macchine (ex 89/392 CE),
sostituita ed abrogata dalla direttiva 2006/42 CE, che dovrà essere
recepita dal nostro Paese entro il 29/12/2009, è un provvedimento
disciplinante la sicurezza delle macchine in genere, nonché dei
componenti di sicurezza immessi (prima messa a disposizione)
separatamente sul mercato; pertanto riguarda anche le macchine
agricole (escluse le trattrici agricole che seguono altre
direttive comunitarie specifiche).
La Direttiva Macchine, entrata in
vigore nella Comunità Europea l’1.1.1995 (Direttiva CEE 89/392,
91/360, 93/44, 93/60), è stata recepita dall’ordinamento legislativo
Italiano il 21 settembre 1996 con il regolamento d’attuazione DPR
459/96; essa
si rivolge
a chi fornisce materiali, a chi costruisce macchine e a chi le
assembla, a chi vende le macchine ed a chi le utilizza:
Prevede i requisiti essenziali di
sicurezza che devono possedere le macchine ed i componenti di
sicurezza per poter circolare liberamente all’interno dei paesi
dell’unione europea. Lo scopo delle Direttive comunitarie
recepite con il DPR 459/96 è quello di creare le condizioni
necessarie affinché le industrie che operano nell’ambito della
comunità europea possano realizzare prodotti rispondenti a
standard di sicurezza per le persone, l'ambiente e gli animali
così come richiesti dagli artt. 100 e 118 del Trattato di Roma.
Obbliga i costruttori di
macchine o di parti di macchine ed i fornitori delle materie
prime a valutare, eliminare, ridurre i rischi; a considerare
l’uso normale e ragionevolmente prevedibile; a ridurre al minimo
disagi, fatica e stress; a dotare le macchine di attrezzature e
accessori speciali; a progettare e commercializzare macchine
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza ed a dichiararne
la conformità
mediante procedure e documentazione richiesta dalla Direttiva.
La conformità alle norme armonizzate produce l’implicito
rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di riferimento
(anche se pare che questo concetto venga abbandonato nell’ultima
versione della direttiva 2006/42 CE).
Tuttavia il seguire le Norme Tecniche (UNI, EN; ecc.) è
per il costruttore volontario, paradossalmente potrebbe
attenersi a standard di sicurezza diversi purché la macchina
risulti sicura.
Il costruttore, nel caso di non rispetto delle norme, deve
dimostrare, con soluzioni alternative di avere rispettato i
Requisiti Essenziali di Sicurezza.
[N.B.:
gli organismi di normazione sono Italiani (UNI, CEI), Europei (CEN –
EN, CENELEC) ed Internazionali (ISO, IEC). Esistono al momento oltre
300 Norme tecniche UNI pubblicate per il settore Agricolo ed un
centinaio nel complesso tra Norme CEN ed EN armonizzate].
Per un maggior approfondimento
si possono suddividere le Norme tecniche in:
-
Norme di tipo A) CONCETTI
FONDAMENTALI, PRINCIPI DI PROGETTAZIONE ED ASPETTI GENERALI
APPLICABILI A TUTTE LE MACCHINE (concetti fondamentali, principi
generali di progettazione)
-
Norme di tipo B) ASPETTI DI
SCIUREZZA, O TIPO DI DISPOSITIVO DI SICUREZZA, APPLICABILI A
NUMEROSI TIPI DI MACCHINE (es. rumore, temperature, distanze di
sicurezza, vibrazioni)
-
Norme di tipo C) REQUISITI DI
SICUREZZA DI DETTAGLIO PER UNA MACCHINA O PER UN GRUPPO DI MACCHINE
(norme specifiche per una singola tipologia di macchine es.
macchine per i trattamenti, macchine per la raccolta dei foraggi,
macchine per la lavorazione del terreno, macchine falciatrici, ecc.)
Il D.Lgs 81/08 Unico Testo, art. 72, comma 1 e 2, prevede che
chiunque (vale anche per gli imprenditori autonomi!) venda,
noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di
lavoro usate, costruite in assenza di disposizioni legislative o
regolamentari e quelle messe a disposizione antecedentemente a norme
di recepimento di Direttive di prodotto (es.: prima della
Direttiva Macchine), dovrà valutarne i rischi e se necessario
ricondizionarle mettendole in sicurezza in base ai requisiti
previsti dall’allegato V del Testo Unico, attestandone in apposita
dichiarazione la conformità.
Per le macchine già marcate CE usate deve essere verificata la non
manomissione, la dotazione e l’efficienza dei dispositivi di
protezione presenti, e la valutazione di eventuali altri rischi
dovuti alla presenza di vizi palesi e non conformità della macchina
che dovrà comunque essere messa in sicurezza secondo le norme
vigenti. Devono inoltre accompagnare la macchina la dichiarazione di
conformità rilasciata dal costruttore, il manuale di uso e
manutenzione ed eventuali allegati tecnici se previsti. La macchina
dovrà essere dotata di pittogrammi di segnalazione e di targhetta di
identificazione riportante la marcatura CE.
L’art. 11 D.P.R. 459/96 prevede che in caso di modifiche costruttive
(per modifiche costruttive si intende modifiche riguardanti il
cambio di destinazione d’uso o modifica delle prestazioni della
macchina e non gli interventi per migliorare la sicurezza della
stessa), chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione
finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul
mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore della
Direttiva Macchine stessa (21 settembre 1996 in Italia e 01
gennaio 95 in Europa) e privi di marcatura CE, deve attestare,
sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al
momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o
locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data del
21/09/1996, oggi ai requisiti dell’allegato V del Testo Unico.
L’art. 72 comma 2 del Testo Unico prevede inoltre che chiunque
noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di
lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne
il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini
di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per
tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura
una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del
lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono
risultare opportunamente formati.

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Fig. 1 – cessione di macchina usata. Attestazione di
conformità |
Occorre quindi fare molta attenzione a
commercializzare attrezzature e macchine usate:
-
quando non sono stata effettuate
le periodiche manutenzioni e revisioni
-
dove sono stati rimossi e non più
rimontati carter e protezioni
-
dove sono stati alterati
artigianalmente dispositivi e accorgimenti funzionali e/o modificate
le caratteristiche di omologazione, variate le prestazioni della
macchina (sono esclusi gli interventi che migliorano le condizioni
di sicurezza o il ricondizionamento della macchina nel rispetto
delle norme di sicurezza)
-
in caso di macchine carenti dei
requisiti di sicurezza dalla nascita
Risultano comunque escluse dalla
Direttiva le macchine azionate con forza umana, le macchine
rientranti in altre direttive specifiche, le armi e macchine
militari, le macchine per uso medico destinate all’impiego
diretto sul paziente, le caldaie a vapore e i recipienti a
pressione.
Il costruttore, per attenersi alla
Direttiva Macchine deve:
-
predisporre un fascicolo tecnico dove vengono
documentate le scelte progettuali e costruttive della sicurezza
della macchina
-
individuare se la macchina è
elencata in all. IV del DPR 459/96 macchine particolarmente
pericolose (es.: seghe a nastro, motoseghe, alberi cardanici,
sollevatori idraulici, piattaforme per il sollevamento di
persone tipo piattaforme per la raccolta frutta aventi piano di
calpestio superiore a 3000mm., ecc.); in tal caso ricorrere
ad un Organismo di Certificazione Notificato per ottenere la
Dichiarazione di Conformità: Viceversa se la macchina non
rientra nel suddetto all. IV del D.P.R. 459/96, può comunque
volontariamente ricorrere all’OCN oppure procedere ad una
autonomia operativa progettuale costruttiva ed Autocertificare
la Conformità producendo lui stesso una Dichiarazione di
Conformità
-
esibire marcatura
CE della macchina con apposizione di specifica targhetta sulla
macchina ben fissata ed collocata in punto evidente e
difficilmente deteriorabile
-
elaborare e rendere
disponibile Manuale
uso e manutenzione.
L’acquirente è pertanto tenuto a
richiedere la seguente documentazione, a corredo della macchina sia
se acquistata
nuova o usata, immessa sul mercato in Europa dopo il 01 Gennaio 1995
e in Italia dopo il 21 Settembre 1996:
1) Dichiarazione di conformità
(vedi fig. 2 seguente), che
identifica: la macchina, a quali norme e leggi è conforme,
identificante, il costruttore e la sua sede, le definizioni di
responsabilità, la data di prima immissione sul mercato.
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Dichiarazione
CE di Conformità
ai sensi
della direttiva 98/37/CE
La Ditta
sottoscritta XXX.XXX.srl
dichiara
sotto la propria responsabilità che la macchina
Impolveratore trainato da lt. xxx - marca XXX.XXX, tipo
XXXXX
numero di serie XXXXX, anno 2007
è conforme ai
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute di cui alle Direttive 98/37/CE,
nonché ai
requisiti di cui alle seguenti Direttive CEE: 91/368 CE,
93/44/CE, 93/68/CE
__________________________________________________________________________
Per la
verifica della Conformità di cui alle Direttive sopra
menzionate, sono state utilizzate le seguenti:
norme
armonizzate UNI EN 1553:2001, UNI EN 294:2003, EN
349:1993.
norme e
specificazioni tecniche nazionali:
ISO
11684:1995
Antonio Rossi
(l'amministrazione delegato)
Sede
_________________, data 17/07/2007
|
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Fig. 2 –
dichiarazione di conformità |
La Dichiarazione di Conformità può
essere di tipo A, di tipo B e di tipo C:
-
Quella di tipo A deve essere
rilasciata per “tutte le macchine che soddisfano tutti i requisiti
essenziali di sicurezza applicabili”, vale a dire che il costruttore
dichiara la conformità per una macchina “finita” (es.: una macchina
scava/raccogli/pomodoro semovente è una macchina finita; una rotoimballatrice trainata o una irroratrice a barre trainata, anche
se collegabili alla trattrice, sono macchine finite pertanto la
Dichiarazione di Conformità a corredo sarà di tipo A)
-
Quella di tipo B si applica a
tutte le macchine che non soddisfano tutti i requisiti essenziali
applicabili, poiché destinate ad essere integrate in altre macchine,
ed alle macchine immesse sul mercato incomplete.
-
Quella di tipo C si applica a
tutti i componenti di sicurezza che vengono immessi sul mercato
separatamente.
2) Marcatura CE di conformità
riportante il simbolo grafico apposto in modo visibile, leggibile e
duraturo su specifica targhetta (vedi fig. 3) riportante: nome del costruttore,
genere serie e tipo della macchina, numero di matricola o telaio,
anno di fabbricazione, eventuali altri dati specifici per tipi di
macchine (es.: velocità di rotazione della presa di forza,
capacità geometriche di serbatoi, pressione di pompe, massa a vuoto
in Kg., ecc.)
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Fig. 3 - marchio CE ed esempio di marcatura CE |
3) Manuale istruzioni/uso e
manutenzione, in dotazione con la macchina, redatto nella lingua
del costruttore e dell’utilizzatore a cui la macchina è destinata,
nel quale devono essere riportate tutte le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
4) Pittogrammi di sicurezza.
Dovranno essere presenti sulla macchina appositi pittogrammi di
sicurezza (vedi fig. 4) indicanti nelle zone specifiche di pericolo il tipo di
rischio e la soluzione adottatata di carattere procedurale o
tecnica.
|
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Parte superiore - indicazione del pericolo
In questo caso viene segnalata caduta dall'alto di operatore su
postazione non prevista per il trasferimento delle
persone. Macchina in movimento. |
|
Parte inferiore - soluzione
Non impiegare macchine semoventi per il
trasferimento di persone se non vi sono postazioni di
servizio previste per tali funzioni. |
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Fig. 4 –
esempio di pittogramma e relativa legenda |
La
documentazione prevista dalla Direttiva Macchine compresa la Dichiarazione di
conformità ed il Manuale di istruzioni deve essere mantenuto con cura e
conservato in azienda a carico dell’acquirente utilizzatore.
In caso di
vendita della macchina detta documentazione dovrà essere consegnata al nuovo
acquirente.
[N.B.:
La prossima Nuova Direttiva
Macchine (2006/42 CE) contiene modifiche relative
all’ampliamento delle macchine presenti in all’IV.
Inoltre vengono trattate particolari indicazioni sui requisiti dei
dispositivi di comando (es. tra trattrice e macchina operatrice
trainata, portata o semiportata), dei dispositivi per la
protezione dell’operatore dal rischio ribaltamento (Trattrici e
Macchine Agricole Semoventi), dei dispositivi di protezione contro
il rovesciamento del carico sul posto di guida (per elevatori e
forche, caricatori frontali, bracci idraulici, ecc.).
Probabile rientro
delle Trattrici Agricole in Direttiva macchine.
Si tiene poi conto del fatto che le norme armonizzate sono norme
europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione,
preparate, su mandato della Commissione, in base agli orientamenti
generali adottati dalla Commissione stessa e dagli organismi
europei di normalizzazione, previa consultazione degli stati
membri. L'elaborazione e l'adozione di norme armonizzate si
rifanno agli orientamenti generali di cooperazione tra gli
organismi europei di normalizzazione e la Commissione. La
Commissione ritira la presunzione di conformità qualora accerti
che la norma armonizzata non rispetti interamente i requisiti
essenziali.
Le direttive del nuovo approccio
contengono una clausola in base alla quale una norma armonizzata
può essere messa in discussione.
Il ricorso alla clausola e gli esiti di tale procedura non
influiscono sull'esistenza della norma armonizzata in questione,
ma possono comportare la cancellazione dei riferimenti già
pubblicati dalla Commissione e dagli Stati membri.
Questo implica che la norma
armonizzata non conferisce più presunzione di conformità ai
requisiti essenziali.]

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